Giurdanella & Partners - Ultime notizie Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/news-dallo-studio/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 04 Oct 2024 21:44:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Danno da perdita di chance e onnicomprensività della domanda https://www.giurdanella.it/2024/09/il-danno-da-perdita-di-chance-e-il-principio-di-omnicompresivita-della-domanda/ Wed, 04 Sep 2024 14:03:14 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57100 Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha recentemente confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata specifica allegazione del danno da perdita di chance in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ne impedisce una successiva allegazione. Ciò è però possibile solamente quando sia stata previamente proposta un’altra domanda risarcitoria. A tal […]

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Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha recentemente confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata specifica allegazione del danno da perdita di chance in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ne impedisce una successiva allegazione. Ciò è però possibile solamente quando sia stata previamente proposta un’altra domanda risarcitoria. A tal riguardo la Cassazione (sez. III, n. 7193 del 10/04/2015) aveva già affermato che “in tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di “chance” lavorativa), la cui richiesta non può, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile”. Tale statuizione è una esplicazione del principio di omnicomprensività della domanda di risarcimento del danno.

Dunque, è possibile specificare anche in una memoria successiva rispetto al ricorso introduttivo del giudizio una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. A tal fine sarà necessario allegare e provare “l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità” (Cass. Civile sez III, 5/9/2923, n. 25910).

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Arriva il webinar L’Ora Legale dedicato alla Co-progettazione https://www.giurdanella.it/2024/05/la-nuova-puntata-del-webinar-lora-legale-la-co-progettazione/ Wed, 29 May 2024 14:43:19 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56766 La terza puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto da Santo Fabiano e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, sarà dedicata alla co-progettazione. Si tratta di un importante istituto previsto dal Codice del Terzo Settore, che ha avuto una massiccia applicazione dal momento in cui si è ritenuto che le relative procedure di affidamento esorbitino dall’ambito di applicazione del […]

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La terza puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto da Santo Fabiano e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, sarà dedicata alla co-progettazione.

Si tratta di un importante istituto previsto dal Codice del Terzo Settore, che ha avuto una massiccia applicazione dal momento in cui si è ritenuto che le relative procedure di affidamento esorbitino dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Come è noto, questo percorso è partito dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, cui hanno fatto seguito, prima, la modifica al Codice appalti del 2006 con il decreto Semplificazioni, dopo, la disciplina introdotta dal d. lgs. 36/2023

A ciò si aggiunga che il Ministero del Lavoro ha provveduto a redigere le Linee guida per l’affidamento dei servizi ai soggetti del Terzo Settore con apposito decreto ministeriale.

Dunque, si tratta di capire – e questo sarà l’obiettivo del webinar – quali siano i limiti entro cui la co-progettazione possa ritenersi legittima e dunque a quali condizioni possa essere sottratta alla disciplina dei contratti pubblici e, come naturale conseguenza, quali siano regole e procedure da seguire per l’affidamento servizi co-progettazione

Questione non di poco conto è il ruolo che la Pubblica Amministrazione svolge nella fase affidamento ed esecuzione delle attività gestita in regime di coprogettazione.

Si tratta di questioni di grande rilievo perché quando si parla di co-progettazione si parla di una modalità attuativa del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’articolo 118, comma 4, Cost.; la co-progettazione, in altri termini, si traduce nella partecipazione dei cittadini organizzati in formazioni sociali all’attività amministrativa e alle scelte correlate per realizzare quella che ormai viene definita l’Amministrazione condivisa.

Interverranno in questa occasione due esperti quali Alberto Barbiero e Paolo Brambilla con cui avremo modo di riflettere sulle ultime novità giurisprudenziali e amministrative intervenute in materia.

Ci vediamo venerdì 31 maggio alle ore 15:00!

Per iscriversi al webinar cliccare qui.

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Nuova Puntata del Webinar “L’Ora Legale” sul Partenariato Pubblico Privato https://www.giurdanella.it/2024/05/nuova-puntata-del-webinar-lora-legale-sul-partenariato-pubblico-privato/ Wed, 22 May 2024 11:43:23 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56740 Non perdere la prossima puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto da Santo Fabiano e Carmelo Giurdanella. Venerdì 24 maggio, alle ore 15:00, discuteremo di Partenariato Pubblico Privato (PPP), un tema su cui il d.lgs. 36/2023 ha apportato significative modifiche per razionalizzare e semplificare le procedure. Gli ospiti speciali di questa puntata saranno Alberto Barbiero e […]

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Non perdere la prossima puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto da Santo Fabiano e Carmelo Giurdanella.

Venerdì 24 maggio, alle ore 15:00, discuteremo di Partenariato Pubblico Privato (PPP), un tema su cui il d.lgs. 36/2023 ha apportato significative modifiche per razionalizzare e semplificare le procedure.

Gli ospiti speciali di questa puntata saranno Alberto Barbiero e Gianpiero Fortunato, rinomati consulenti, formatori e autori esperti in materia di PPP.

Il Partenariato Pubblico Privato rappresenta una precipitato del principio di sussidiarietà orizzontale, come stabilito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana. Questa forma di collaborazione pubblico-privato è contraddistinta da:

  • La creazione di un rapporto contrattuale tra un ente pubblico e un privato, mirato a realizzare un progetto di interesse pubblico.
  • L’assunzione del rischio operativo da parte del privato.
  • La responsabilità del privato per realizzazione del progetto, mentre l’amministrazione pubblica definisce gli obiettivi e verifica il loro raggiungimento.

Come è cambiato il panorama del PPP con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici? È possibile parlare di un unico istituto o esso è caratterizzato da diverse anime (dal partenariato sociale alle concessioni)? Questi e molti altri quesiti verranno affrontati durante la terza puntata de “L’Ora Legale”

Clicca qui per iscriverti al webinar, ti aspettiamo!

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Il riparto di giurisdizione nelle controversie relative allo “scorrimento” delle graduatorie https://www.giurdanella.it/2024/02/il-riparto-di-giurisdizione-nelle-controversie-relative-allo-scorrimento-delle-graduatorie/ Tue, 06 Feb 2024 12:40:35 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56343 Con una recente pronuncia, il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata dalla resistente Azienda Sanitaria di Ragusa, difesa dallo studio legale Giurdanella. La pronuncia ha il pregio di chiarire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rispetto alle controversie in materia […]

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Con una recente pronuncia, il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata dalla resistente Azienda Sanitaria di Ragusa, difesa dallo studio legale Giurdanella.

La pronuncia ha il pregio di chiarire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rispetto alle controversie in materia di “scorrimento” di graduatorie di procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego.

La sentenza del giudice ragusano, riallacciandosi ad un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco, statuisce che, ai fini della ripartizione di giurisdizione, occorre aver riguardo all’oggetto della domanda.

In altri termini, la giurisdizione si determina sulla base del c.d. “petitum sostanziale”, che va identificato «non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi”, ossia dei soli fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite, di cui essi sono manifestazione e da cui la domanda viene identificata, indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge»[1].

Bisogna focalizzarsi, allora, sulla situazione giuridica posta a fondamento della domanda. In particolare, il discrimenpotrebbe apparire assai labile rispetto a due situazioni prima facie affini, ma che, in realtà, risultano strutturalmente differenti anche secondo il consolidato orientamento sposato dalle Sezioni Unite[2]. Così:

1) la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario allorché il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria finale di un concorso chieda che sia accertato in giudizio il proprio “diritto all’assunzione”, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria;

2) la cognizione è, invece, demandata alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo allorché il ricorrente, nella domanda introduttiva, intenda negare egli effetti del provvedimento con cui l’Amministrazione ha scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere dalle graduatorie. In tale ipotesi, infatti, a venire in considerazione è un interesse legittimo, correlato all’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, riconducibile ad un atto autoritativo della p.a.

Ma in quali sparuti casi può ritenersi integrato, in capo al candidato utilmente posizionatosi in una graduatoria concorsuale una posizione giuridica di vero e proprio “diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento”?

Un simile diritto sorge solo quando sia intervenuta un’apposita decisione dell’Amministrazione, attraverso la quale la medesima abbia esternato un’inequivoca volontà, corredata da congrua motivazione, nel senso non soltanto di dover colmare i vuoti in organico, ma anche di volerlo fare proprio avvalendosi della graduatoria rimasta valida ed efficace, piuttosto che ricorrendo ad altre vie pure astrattamente praticabili (si pensi, in primis, all’indizione di un nuovo concorso o alla proroga di personale già assunto a termine).

Non si può prescindere, pertanto, da una determinazione della p.a., attraverso la quale quest’ultima, consumando la propria discrezionalità, si vincola a dar corso al provvedimento così assunto.

Infatti, in linea di principio, la p.a. non è mai obbligata al reclutamento di nuovo personale per la copertura di posti vacanti in organico e, a fortiori, non potrebbe esservi obbligata avvalendosi unicamente dell’istituto dello scorrimento di graduatorie ancora efficaci.

Quand’anche siano vigenti graduatorie di idonei e quand’anche venga a determinarsi una situazione di vacanza di posti in organico, l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta a reclutare nuovo personale, potendo – logicamente – anche orientarsi nel senso della non necessità della copertura dei posti vacanti.

Infatti, secondo giurisprudenza unanime, perché in simili evenienze uno scorrimento della graduatoria possa aver luogo sarà sempre imprescindibile l’apposita decisione organizzativa dell’amministrazione, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nel caso concreto, di voler coprire i posti resisi vacanti (cfr., tra le tante, Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n.14).

[1] Cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 16 aprile 2021, n. 10105; Cass., S.U., 12 ottobre 2020, n. 21993; Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., S.U., 11 aprile 2006 n. 8374; Cass. S.U., 27 gennaio 2005, n. 1622; Cass., S.U., 7 marzo 2003 n. 3508; cfr., da ultimo, Cass., S.U., 5 settembre 2022, n. 26039

[2] Da ultimo, Cass. Sez. Un., n. 22566 del 19/07/2022.

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Il Tar Catania sulla legittimità della nuova Cittadella Giudiziaria https://www.giurdanella.it/2023/06/tar-catania-legittimita-nuova-cittadella-giudiziaria/ Wed, 28 Jun 2023 14:05:38 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55923 Con la sentenza del 23 giugno 2023, n. 1968 il Tar Catania, sez. II, ha rigettato il ricorso proposto dall’Osservatorio delle Politiche Urbane e Territoriali ETS, rappresentato e difeso dallo Studio Giurdanella. Il ricorso era stato presentato avverso la costruzione dei Nuovi Uffici Giudiziari della Città di Catania – ex edificio Poste Ferrovie (c.d. Cittadella […]

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Con la sentenza del 23 giugno 2023, n. 1968 il Tar Catania, sez. II, ha rigettato il ricorso proposto dall’Osservatorio delle Politiche Urbane e Territoriali ETS, rappresentato e difeso dallo Studio Giurdanella. Il ricorso era stato presentato avverso la costruzione dei Nuovi Uffici Giudiziari della Città di Catania – ex edificio Poste Ferrovie (c.d. Cittadella Giudiziaria).

Il Collegio ha ritenuto che la sola firma dell’atto integrativo alla Convenzione del 20 dicembre 2016, da parte del solo Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria, e non anche da parte di tutti gli altri soggetti partecipi della originaria convenzione, fosse sufficiente per la legittimità del provvedimento.

Parimenti rigettate sono state anche le censure relative ai profili di incompatibilità ambientale dell’intervento di “Riqualificazione del plesso di Viale Africa da destinare a sede degli uffici giudiziari di Catania”. Il ricorrente, invero, aveva evidenziato diversi profili problematici relativi all’assetto territoriale, con specifico riguardo al carico urbanistico, all’impatto ambientale e paesaggistico e alla mancanza di verde pubblico e la carenza di parchi urbani.

A tal riguardo, il Tar ha condiviso la tesi del Comune di Catania, secondo cui l’esistenza del: “palazzo di giustizia previsto oggi ha certamente un carico urbanistico inferiore a quello previsto dall’ufficio postale [preesistente]”, anche in considerazione del “bilancio complessivo del carico urbanistico della città di Catania”.

Il Collegio, altresì, non ha aderito all’ulteriore tesi del ricorrente, basata sull’incompatibilità degli Uffici con l’assetto territoriale con specifico riguardo all’impatto ambientale e paesaggistico. L’Osservatorio ricorrente aveva, infatti, sottolineato nel ricorso che i nuovi uffici giudiziari verrebbero eretti “su una porzione del waterfront della città di Catania. Adiacenti al centro fieristico “Le Ciminiere” – prezioso esempio di archeologia industriale reso fruibile grazie alla scelta di valorizzazione ambientale – [e che, quindi] i nuovi uffici giudiziari andrebbero a deteriorare irrimediabilmente una parte di costa catanese”.

Tali affermazioni, sono state ritenute dal Giudice amministrativo: “benché suggestive […] sconfessate dalla realtà dei fatti”. Invero, secondo il Tar, i lavori interessano un’area: “già completamente antropizzata e posta a servizio di attività che, seppure impattanti, sono coessenziali al modello di società che è venuta fuori dalla rivoluzione industriale nelle sue diverse fasi. L’area in questione infatti è stata in particolare già utilizzata per esigenze di servizio rispetto allo svolgimento del traffico ferroviario e per attività industriali (in particolare, per la trasformazione dei minerali di zolfo estratti nell’isola)”. Secondo il Collegio: “il fatto che una parte di quel patrimonio di archeologia industriale sia stato già salvato – mediante gli specifici interventi di recupero mediante i quali è avvenuta la realizzazione del centro fieristico “Le Ciminiere” – e che la costa, per ampio tratto dell’area in considerazione, oltre che ad essere attraversata da binari, sia comunque costituita da una scogliera a precipizio sul mare [così da render arduo comprendere come essa possa essere resa fruibile dall’intera comunità]”, non ha determinato la violazione dell’art. 9 dell Cost. (tutela ambientale).

Infine, non è stata accolta nemmeno la tesi secondo cui i lavori per la costruzione della Cittadella Giudiziaria aggraverebbero la carenza di spazi adibiti al verde pubblico. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, la normativa citata a sostegno di tale tesi può fungere “unicamente da argine a nuovi consumi di suolo, ma non anche da strumento per riconquistare alla originaria loro consistenza naturale delle aree invece già modificate dall’impatto antropico”. In altri termini, la destinazione a verde pubblico sussisterebbe soltanto “sulla carta, e non in rerum natura”.

Link al testo completo della sentenza

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Telecomunicazioni e occupazione del “patrimonio stradale”: accolta la tesi dello Studio Giurdanella&Partners https://www.giurdanella.it/2020/09/telecomunicazioni-e-occupazione-del-patrimonio-stradale-accolta-la-tesi-dello-studio-giurdanellapartners/ Wed, 30 Sep 2020 14:28:59 +0000 http://ftp.giurdanella.it/?p=53746 Protagonista della vicenda in commento è una nota società di telecomunicazioni, che installa e gestisce infrastrutture quali, in particolare, cavi interrati in fibra ottica. Nel caso di specie, seguito dallo Studio Giurdanella, la S.P.A ha adito il T.A.R Catania per contestare l’applicazione di un canone di concessione comunale non ricognitorio previsto dall’art. 27 (commi 5, […]

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Protagonista della vicenda in commento è una nota società di telecomunicazioni, che installa e gestisce infrastrutture quali, in particolare, cavi interrati in fibra ottica.

Nel caso di specie, seguito dallo Studio Giurdanella, la S.P.A ha adito il T.A.R Catania per contestare l’applicazione di un canone di concessione comunale non ricognitorio previsto dall’art. 27 (commi 5, 7 e 8) del d.lgs n. 285/92 del Codice della Strada per le occupazioni del patrimonio stradale, impugnando in particolare l’avviso di accertamento.

La disciplina del predetto canone può essere riassunta come segue:

– la sua determinazione è rimessa all’Ente proprietario della strada nel caso in cui:

1) l’occupazione del suolo serva allo svolgimento di un’attività di impresa e;

2) la stessa abbia come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione,

– può essere imposto in aggiunta al TOSAP (Tassa di occupazione del suolo pubblico – così come da circolare n. 1 DF del 20 gennaio 2009 del Ministero dell’Economia.

Tuttavia, se è pacifico che la disciplina regolamentare del canone debba passare al vaglio del giudice amministrativo, qualche dubbio, nel susseguirsi degli anni fino ad oggi, è rimasto sull’avviso di accertamento ed in particolare sulla sua natura giuridica.

A far chiarezza sul punto contribuisce la recente sentenza n. 2139/2020 del T.A.R Catania, secondo cui, aderendo alla tesi avanzata dallo studio, l’avviso di accertamento <<non sottende l’esercizio di un potere autoritativo speso dall’amministrazione con l’adozione del regolamento, ma di un potere paritetico sottratto dunque alla cognizione del giudice ordinario>>.

In altri termini, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo perché si è in presenza di un atto contenente una mera pretesa patrimoniale della Pubblica Amministrazione, privo di qualsiasi valenza provvedimentale, più assimilabile ad un accertamento in concreto dei relativi presupposti e i conseguenti atti impositivi.

A fondamento di tale statuizione c’è la considerazione per cui gli avvisi di pagamento si limitino a quantificare il debito sulla base dei criteri predeterminati e vincolanti fissati già dal regolamento, atteggiandosi a mere operazioni di computo del canone sulla base delle tariffe e dei metri lineari di occupazioni del sedime stradale, il tutto in coerenza sistematica con quanto disposto dall’art. 113 lett. b) c.p.a che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in tema di beni pubblici, le controversie relative alle indennità, canoni e altri corrispettivi.

– – –

Per comodità, si riporta di seguito lo stralcio della sentenza in commento.

(…)
In ordine all’avviso di accertamento n. 18854 del 17 maggio 2018, invece, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come già osservato in sede cautelare dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza n. 75/2019 in data 8 febbraio 2019.

Ciò sulla scorta della consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 6 aprile 2020, n. 691) secondo cui la cognizione circa l’illegittimità dell’avviso di pagamento avente a oggetto le somme dovute a titolo di canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, di cui all’art. 27 del decreto legislativo n. 285/1992, spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo, in quanto si tratta di un atto contenente una mera pretesa patrimoniale della Pubblica Amministrazione, privo di qualsiasi valenza provvedimentale.

(…)

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Rito superaccelerato appalti: le osservazioni di Giurdanella&Partners in Corte di Giustizia https://www.giurdanella.it/2018/07/rito-superaccelerato-appalti-le-osservazioni-di-giurdanellapartners-in-corte-di-giustizia/ Wed, 11 Jul 2018 15:44:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36885 Lo studio Giurdanella&Partners, in rappresentanza dell’Associazione Amministrativisti.it, ha presentato osservazioni alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della causa C-54/18, sulla conformità o meno del c.d. “rito superaccelerato appalti” alla normativa comunitaria. Tale causa è conseguente all’Ordinanza del Tar Piemonte, che dubita proprio della compatibilità del rito appalti con il diritto comunitario, laddove impone di […]

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Lo studio Giurdanella&Partners, in rappresentanza dell’Associazione Amministrativisti.it, ha presentato osservazioni alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della causa C-54/18, sulla conformità o meno del c.d. “rito superaccelerato appalti” alla normativa comunitaria.

Tale causa è conseguente all’Ordinanza del Tar Piemonte, che dubita proprio della compatibilità del rito appalti con il diritto comunitario, laddove impone di impugnare immediatamente l’ammissione di un altro soggetto, entro 30 giorni dal relativo provvedimento.

Le osservazioni si sono concentrate in particolare sull’effetto di una tale normativa in un contesto, quale quello italiano, dove per il processo amministrativo appalti è già previsto un elevatissimo contributo unificato, con  effetti dissuasivi importanti su tutti i potenziali ricorrenti.

Più nel dettaglio, l’Associazione Amministrativisti.it, già interveniente nel giudizio dinanzi al TAR Piemonte, in particolare ha presentato osservazioni su due questioni fondamentali:

1) La conformità o meno del rito superaccelerato alle norme comunitarie

La prima questione verte sul fatto se la disciplina di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. a cui è sottoposto il ricorso giurisdizionale in materia di appalti è compatibile con i principi in materia di effettività della tutela e di giusto processo, visto che essa impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti, con la conseguenza che tale rimedio processuale viene di fatto azionato prima che si sia verificata una reale ed effettiva lesione di un interesse legittimo, in quanto il potenziale ricorrente potrebbe non essere in grado di valutare gli eventuali vantaggi che potrebbero scaturire dalla definizione della lite, specie se si considera il fatto che l’impugnazione avviene in una fase in cui si ha piena incertezza circa gli esiti della procedura di gara, non essendovi la possibilità di conoscere se interverrà o meno l’aggiudicazione stessa.

2) Rito superaccelerato e la barriera imposta dal contributo unificato

La normativa italiana che impone, attraverso il rito superaccelerato di cui all’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., l’onere di immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli operatori economici pone un ordine di problemi assai rilevante, specie per quel concerne i costi che gli operatori stessi devono sopportare nell’ambito delle spese di giustizia.

Tale normativa già prevede un livello di tassazione abnorme per l’avvio di un procedimento giurisdizionale in materia di appalti, abnormità che risulta ancora più evidente se si considera che l’esperimento del rimedio processuale avviene prima che si sia verificata una reale ed effettiva lesione di un interesse legittimo e costringe il potenziale ricorrente ad un esborso economico non indifferente e, oltretutto, ingiustificato, fungendo da deterrente per la tutela dei diritti dell’operatore economico, che non sa nulla circa la conclusione della procedura di gara, non essendovi la possibilità di conoscere se interverrà o meno l’aggiudicazione stessa in suo favore.

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Giurdanella & Partners è sempre disponibile ad accogliere nuovi praticanti, inviaci la tua candidatura! https://www.giurdanella.it/2018/04/ricerca-praticanti/ Fri, 06 Apr 2018 15:30:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36092 Ti piacerebbe svolgere la pratica forense da noi? Presenta la tua candidatura al seguente link  

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Giurdanella & Partners – form di candidatura https://www.giurdanella.it/2018/04/sapere-saper-essere-saper-fare-alla-base-di-giurdanellapartners-e-cesda/ Fri, 06 Apr 2018 15:27:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=35805 Presenta la tua candidatura compilando il form sottostante. Saranno valutate esclusivamente le candidature di studenti e laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 100/110. [contact-form-7 id=”10989″ title=”Modulo Ricerca Praticanti”] Ma, chi siamo? “Non riesco a capire perché le persone siano spaventate dalle nuove idee. A me spaventano quelle vecchie.” – John Cage Fondato nel 1990, lo […]

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Presenta la tua candidatura compilando il form sottostante.

Saranno valutate esclusivamente le candidature di studenti e laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 100/110.

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Ma, chi siamo?

“Non riesco a capire perché le persone siano spaventate dalle nuove idee.

A me spaventano quelle vecchie.” – John Cage

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Il valore aggiunto è dato da una significativa attività di informazione attraverso Giurdanella.it, rivista di diritto amministrativo dal 1998, importante finestra di approfondimento sulle tematiche del proprio campo e realtà ben radicata nei meccanismi del sistema dinamico che la circonda, permettendo a tutti di avvicinarsi concretamente, attraverso un costante aggiornamento sul web, sia a tematiche importanti, approfondendole, che a notizie più attuali, che riguardano direttamente ed indirettamente ognuno di noi nella nostra quotidianità.

Seguire, passo dopo passo, i bisogni che oggigiorno interessano ogni singolo utente, anticipando tendenze, muovendosi come interlocutore dinamico in un sistema in evoluzione, offrendo informazioni e un supporto tecnico-professionale ai suoi fruitori, è alla base degli obiettivi posti quotidianamente da questa intesa.

La considerazione da cui partire è che sinergia tra Giurdanella & Partners e Cesda ha preso spunto, dieci anni fa, dal cambiamento del mercato professionale e dall’ evoluzione delle esigenze di Imprese, Pubbliche Amministrazioni e professionisti, chiamati a volgere un’attenzione particolare a digitalizzazione di procedure e servizi, internazionalizzazione delle imprese e dei territori, sviluppo sostenibile, partecipazione a delle reti ed il coinvolgimento dei consumatori-produttori al fine di operare in un sistema capace di auto generarsi. Ampliando i confini e risultati anche in ambito europeo, con lo sviluppo di progetti europei, per mezzo di CeSDA: Europrogettazione, Partenariati europei, Scouting international e gestione delle procedure di finanziamento, affiancati dall’ esperienza legale dello Studio Giurdanella & Partners, che segue direttamente i giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia europea, le fasi e le procedure di finanziamento europee, ed in particolare, i finanziamenti diretti alle imprese (senza l’intermediazione delle PA italiane), per le quali svolge quindi attività che partono dal dialogo, dalla consulenza, fino ad un eventuale contenzioso in Corte di Giustizia, con un risultato finale eccellente ed una testimonianza visibile a tutti.

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Il Nuovo Codice dei Contratti pubblici e la sua applicazione in Sicilia: il 30 marzo corso di formazione a Catania https://www.giurdanella.it/2017/03/33191/ Wed, 29 Mar 2017 08:44:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33191 Si terrà domani 30 marzo 2017 a Catania, presso l’Hotel Nettuno, il corso di formazione dal titolo “Il Nuovo Codice dei Contratti pubblici e la sua applicazione in Sicilia. Il d.lgs. n. 50/2016 e la legge regionale siciliana n.12/2011”, organizzato da CONFCOOPERATIVE SICILIA. In quella sede, l’avv. Carmelo Giurdanella, esperto in materia di appalti pubblici, […]

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Si terrà domani 30 marzo 2017 a Catania, presso l’Hotel Nettuno, il corso di formazione dal titolo “Il Nuovo Codice dei Contratti pubblici e la sua applicazione in Sicilia. Il d.lgs. n. 50/2016 e la legge regionale siciliana n.12/2011”, organizzato da CONFCOOPERATIVE SICILIA.

In quella sede, l’avv. Carmelo Giurdanella, esperto in materia di appalti pubblici, curatore del volume “Diritto degli Appalti Pubblici” (edizioni Cesda, 2016), affronterà le tematiche oggetto del corso, soffermandosi, in particolare, sulle importanti novità previste dal decreto correttivo al nuovo Codice appalti (clicca qui per il testo).

A titolo esemplificativo, la bozza di decreto correttivo prevede modifiche agli arrt. 32 (in materia di deliberazione a contrarre negli affidamenti sotto-soglia), 77 (commissione giudicatrice), 83 (soccorso istruttorio), 84 (sistema unico di qualificazione degli operatori economici), 95 (criteri di aggiudicazione), 142 (pubblicazione degli avvisi e dei bandi in materia di appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari).

Si ricorda che il decreto correttivo dovrà essere emanato entro il 19 aprile 2017, così come previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge delega 11/2016.

Programma:

• Il Nuovo codice dei contratti pubblici. Il recepimento del d.lgs. n. 50/2016 in Sicilia. L’art. 24 della legge regionale n. 8/2016 di modifica alla legge regionale n. 12/2011.

• Governance. Cabina di regia.

• Normativa anticorruzione. Il conflitto di interesse.

• L’ANAC. Le linee Guida. Distinzione tra Linee Guida vincolanti e non vincolanti. Richiamo alle Linee guida già emanate.

• Le fasi della procedura.

• La determinazione a contrarre. Contenuto.

• I bandi di gara. I bandi tipo. La pubblicazione dei bandi. La disponibilità elettronica dei documenti di gara. I principi di pubblicità e trasparenza.

• I bandi nei servizi e nelle forniture.

• I servizi sociali. Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. Affidamento mediante accreditamento.

• La suddivisione in lotti.

• Il RUP. Le linee guida dell’ANAC.

• Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze. Qualificazione delle stazioni appaltanti.

• Qualificazione degli operatori economici.

• Criteri di selezione dell’operatore economico e soccorso istruttorio. Motivi di esclusione.

• Il documento di gara unico europeo.

• L’avvalimento.

• Il subappalto.

• Le tipologie di procedure di affidamento. Procedure aperte. Procedure ristrette. Procedure negoziate. Dialogo competitivo. Partenariato per l’innovazione.

• Sotto-soglia e MEPA. Linee guida ANAC sugli appalti sotto-soglia.

• I criteri di selezione dell’offerta. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del minor prezzo. L’abrogazione dell’art. 19 della l.r. n 12/2011. Le linee guida ANAC sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

• Le offerte anormalmente basse. L’art. 24 della legge regionale n. 8/2016. La sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2016: incostituzionalità dell’art. 1 della legge Regione Siciliana n. 14/2015 (modifiche alla’rt. 19 della l.r. n. 12/2011).

• La Commissione di aggiudicazione in Sicilia. L’art. 24, comma 3 della l.r. n. 8/2016.

• L’aggiudicazione. Il superamento dell’aggiudicazione provvisoria. La proposta di aggiudicazione.

•La stipula dei contratti d’appalto “in forma elettronica”.

• Il contenzioso. Il ricorso giurisdizionale: impugnabilità dei provvedimenti immediatamente lesivi. L’impugnazione immediata dell’ammissione e dell’esclusione.

• I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Pareri di precontenzioso all’ANAC: soggetti richiedenti, vincolatività, effetti sospensivi.

 

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