Attualità Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/rivista/attualita/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 21 Mar 2025 13:24:29 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Corte dei conti sotto attacco https://www.giurdanella.it/2025/02/corte-dei-conti-sotto-attacco/ Tue, 18 Feb 2025 17:18:25 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=58067 La relazione del presidente Guido Carlino all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025

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Mentre scriviamo, è in vigore lo scudo erariale, introdotto in via temporanea, in periodo covid, dal decreto semplificazioni (art. 21 DL 76/2020) e prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2025, dal decreto legge milleproroghe (art. 1 co. 9 DL 202/2024), in corso di conversione.

Si tratta dell’esclusione della responsabilità erariale per atti compiuti in assenza di dolo dai pubblici funzionari (e dai soggetti equiparati). Com’è noto, l’esonero si applica solo alla colpa grave collegata ad atti positivi compiuti, non a quella riferibile a omissione o inerzia da parte del funzionario.

La Corte Costituzionale, chiamata ad esaminare lo scudo erariale, l’ha ritenuto legittimo, con la sentenza 132/2024.

In via ordinaria, dunque, “il legislatore non potrà limitare […] l’elemento soggettivo al dolo – limitazione che ha trovato giustificazione esclusivamente in una disciplina provvisoria radicata nelle caratteristiche peculiari del contesto ricordato – ma potrà, nell’esercizio della discrezionalità che ad esso compete, attingere al complesso di proposte illustrate nelle numerose analisi scientifiche della materia, anche modulandole congiuntamente e considerando profili diversi da quello dell’elemento psicologico, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la fatica dell’amministrare senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa”.

Il recente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) è ad esempio intervenuto in materia, così delimitando l’ambito di operatività della responsabilità per colpa grave:
“… Ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti” (articolo 2 c. 3).

E’ ora pendente in Parlamento una proposta di riforma della giustizia contabile e dei casi di responsabilità erariale (ddl Foti, 1621 AC) su cui di recente sono stati presentati importanti emendamenti, nelle Commissioni competenti, da parte dei relatori di maggioranza, Sara Kelany e Pietro Pittalis.

Questo tema è stato oggetto di grande attenzione nell’intervento del presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, nel corso dell’annuale cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, svoltasi a Roma lo scorso 14 febbraio 2025.

Il presidente Carlino ha così esordito:

“Ogni spreco di denaro pubblico è un danno non solo per la Repubblica, ma anche per ogni cittadino che ha il diritto di vedere gestite con onestà e trasparenza le risorse destinate alla collettività.

La funzione giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica rappresenta la sentinella che presidia questo diritto.

Da sempre, infatti, la Corte dei conti vigila non solo per prevenire danni, ma anche per intervenire e responsabilizzare chiunque intacchi, con condotte illecite, l’integrità dell’erario, costituito prevalentemente dalle risorse prelevate dai cittadini.

Si tratta di un delicato equilibrio, ribadito di recente dalla Consulta, che ha confermato la necessità di mantenere un sistema di responsabilità coerente con i principi costituzionali.

Eventuali modifiche al regime della responsabilità erariale dovrebbero sempre rispettare un approccio misurato, limitando la portata delle esclusioni di responsabilità a contesti straordinari e ben definiti (sent. n. 132/2024)”.

La relazione si è quindi soffermata sulle proposte di riforma all’esame in Parlamento, segnalando l’esigenza di intervenire sul sistema dei controlli a monte sugli atti amministrativi:

“Una revisione in sede legislativa del regime della responsabilità amministrativa, fermo restando il mantenimento della responsabilità per colpa grave, non potrebbe non accompagnarsi a un contestuale rafforzamento del regime dei controlli.

Inoltre, nel mutato scenario socioeconomico, potrebbe risultare opportuno, se non necessario, consolidare il ruolo che la magistratura contabile svolge al fine di impedire a monte inefficienze e ridurre il rischio di produzione di danno all’erario”.

Il presidente, richiamando sul punto le segnalazioni già inviate al Parlamento e contenute nel parere 3/2024/CONS, ha osservato che:

“A un rafforzamento delle funzioni di controllo affidate alla magistratura contabile si potrà pervenire mediante la previsione di procedure in linea con gli standard internazionali in materia di audit del settore pubblico, nonché con la valorizzazione degli effetti delle pronunce di orientamento generale assunte nelle competenti sedi.

In materia di responsabilità erariale, potrebbe risultare utile una più chiara definizione del perimetro della colpa grave, al fine di ridurre le incertezze interpretative e uniformare le prassi giurisprudenziali, ispirandosi al precedente normativo dell’art. 2, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Senza alterare la natura risarcitoria della responsabilità erariale, sarebbe altresì opportuno disciplinare più adeguatamente l’istituto del potere riduttivo, con la definizione di criteri chiari per la sua applicazione e con l’introduzione di specifici obblighi motivazionali anche nei casi di mancata applicazione, evitando tuttavia di vincolarlo a limiti edittali.

Un ulteriore intervento utile potrebbe riguardare i cd. riti speciali (abbreviato e monitorio), mediante l’introduzione di presupposti più agevoli per una definizione alternativa del giudizio, che consenta una conseguente mitigazione del carico risarcitorio”.

Ciò posto, il presidente della Corte dei conti, richiamando il diritto dei cittadini a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), conclude con le seguenti osservazioni critiche sulle proposte di riforme su responsabilità erariale e giustizia contabile (ddl Foti e relativi emendamenti):

“Disposizioni dirette a rendere il controllo della Corte prevalentemente funzionale all’esclusione della responsabilità per colpa grave sembrano non in linea con il fine di rafforzare il buon andamento dell’azione amministrativa, sotteso alla riforma.

Altre perplessità derivano dalla previsione di un limite generalizzato al risarcimento del danno, non circoscritto a specifiche categorie o a situazioni eccezionali.

Si tratta di misure che potrebbero tradursi in un progressivo allentamento dei comportamenti virtuosi di coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nell’azione amministrativa, con potenziali effetti negativi sulla gestione delle risorse collettive e sul diritto dei cittadini a una buona amministrazione, tutelato dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

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Documenti utili:

1) Il testo del discorso del presidente Carlino

2) Il video

3) La complessiva relazione sull’attività, che comprende una approfondita rassegna sui recenti orientamenti della Corte dei conti, così suddivisa:
Parte prima – Attività giurisdizionale
Capitolo 1 La Corte dei conti nella giurisprudenza del giudice delle leggi e del giudice della giurisdizione
Capitolo 2 L’attività delle sezioni riunite in sede giurisdizionale
Capitolo 3 L’attività giurisdizionale nelle sezioni regionali
Capitolo 4 L’attività delle sezioni giurisdizionali centrali di appello e della sezione di appello per la Regione siciliana
Parte seconda – Attività di controllo
Capitolo 5 Coordinamento e controllo della finanza pubblica
Capitolo 6 Corte dei conti e contesto internazionale
Capitolo 7 Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato
Capitolo 8 Controllo sulla gestione e controllo concomitante
Capitolo 9 Controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Capitolo 10 Corte dei conti e sistema delle autonomie
Capitolo 11 Attività di controllo in ambito territoriale
Capitolo 12 Altre forme di controllo su gestioni pubbliche
Parte terza – Organizzazione
Capitolo 13 Organizzazione della corte dei conti
Capitolo 14 La Corte dei conti e l’informatica

4) Il disegno di legge Foti, n. 1621 AC (“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale”), all’esame alla Camera

5) Il dossier dell’ufficio studi della Camera

6) Il parere sul disegno di legge della Corte dei conti, a sezioni riunite, del 28 ottobre 2024, numero 3/2024/CONS

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I nuovi codici ATECO dell’ISTAT e la loro rilevanza https://www.giurdanella.it/2025/01/i-nuovi-codici-ateco-dellistat-e-la-loro-rilevanza/ Mon, 27 Jan 2025 10:47:40 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57878 Dall'1 gennaio cambia la classificazione delle attività economiche

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Il primo gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classifica delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche), in sostituzione di quella del 2007, aggiornata nel 2022.
La classifica diventerà pienamente operativa dal primo aprile 2025

L’aggiornamento dei codici mira ad adeguare il sistema di classificazione italiano a quello europeo previsto dal codice NACE Rev.2 (la classificazione statistica delle attività economiche all’interno dell’Unione Europea) .

Ciascun istituto nazionale di statistica formula una tabella di conversione a cui far riferimento per tradurre al livello nazionale i codici NACE. In Italia è l’ISTAT a tradurre i codici NACE con le classificazioni ATECO.

Ora, i codici ATECO assegnati dall’Istat rilevano (solo) a fini statistici.

Negli appalti pubblici, ad esempio, è pacifico come il sistema di codifica ATECO abbia solo funzione statistica in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria.

Pertanto, sarà l’effettivo svolgimento dell’attività a dimostrare il possesso del requisito dell’idoneità tecnico-professionale (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, 17 gennaio 2023 n. 564).

E’ stato così chiarito che “i Codici ATECO – integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall’ISTAT – non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa” (Consiglio di Stato, sezione V, 17 gennaio 2023 n. 564).

Allo stesso tempo, tuttavia, la categorizzazione delle attività economiche assolve funzioni amministrative e tributarie non indifferenti, giacché questi codici vengono utilizzati dalle Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione della partita IVA, l’iscrizione al Registro delle imprese e la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Nelle more della piena efficacia dei predetti codici, l’Istat, l’Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio lavoreranno per aggiornare i propri archivi secondo la nuova classica ATECO e metteranno a disposizione dei professionisti e delle imprese una tabella di raffronto tra i nuovi e i vecchi codici per consentire di verificare le modifiche intervenute ed eventualmente richiedere l’aggiornamento del proprio codice.

I nuovi codici rappresenteranno l’occasione per professionisti e imprese di inquadrare con più precisione la propria attività economica.

Qualora l’interessato, alla luce della nuova classificazione, individuasse un codice più adatto a descrivere la propria attività economica rispetto a quello assegnato, potrà richiedere la modifica.

In particolar modo, gli operatori iscritti al Registro delle imprese utilizzeranno la Comunicazione Unica messa a disposizione da Unioncamere, mentre gli altri potranno servirsi dei moduli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Tra le novità della classifica ATECO 2025, spicca la previsione – per la prima volta – di un codice per i data center ossia per quelle strutture che ospitano le infrastrutture IT per la fornitura di applicazioni e servizi online.

Si tratta di strutture strategiche per il Paese e per questo motivo è attesa la prima regolamentazione in materia entro il 2025 (allo stato ci sono ben quattro proposte di legge provenienti da diversi partiti).

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Finanziaria 2025: novità su contributo unificato e limiti dimensionali degli atti https://www.giurdanella.it/2025/01/legge-finanziaria-2025-contributo-unificato-e-limiti-dimensionali/ Tue, 07 Jan 2025 10:47:28 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57710 In vigore dall'1 gennaio, nel processo civile e amministrativo, ai sensi della legge di bilancio, n. 207/2024

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La legge finanziaria 2025 (30 dicembre 2024 n. 207), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto alcune importanti novità in materia di contributo unificato nel processo civile e di processo amministrativo.
Nei processi civili instaurati dal 1 gennaio 2025 non sarà più possibile iscrivere a ruolo senza il preventivo pagamento del contributo unificato (art. 1, comma 812, legge 207/2024).

Tuttavia, a temperamento del superiore principio, occorrerrà distinguere due ipotesi:
– nelle cause il cui contributo è pari o inferiore a 43 euro non sarà in effetti possibile iscrivere a ruolo senza pagare l’intero importo dovuto
– nelle cause in cui sia dovuto un contributo superiore a 43 euro, per iscrivere a ruolo sarà sufficiente versare 43 euro (subito) e, per la restante parte, verrà generata una parziale omissione, che potrà essere immediatamente posta in riscossione coattiva.

E’ previsto che, in caso di omesso pagamento entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal momento in cui sorge l’obbligo (e cioè dalla comunicazione di cancelleria con cui viene intimato il pagamento) il soggetto incaricato alla riscossione procederà direttamente all’iscrizione a ruolo tributario, addebitando interessi e sanzioni (art. 248 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla legge 207/2024).

Il legislatore ha infine specificato che questa disciplina troverà applicazione solo nei processi civili.
Per quanto riguarda il processo amministrativo, con la legge finanziaria è stato modificato l’art. 13 ter comma 5 delle norme di attuazione al Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010), prevedendo la possibilità di irrogare una sanzione, corrispondente all’aumento del contributo unificato previsto, in caso di superamento dei limiti dimensionali per gli atti processuali.
In particolare, la norma ora prevede che: “Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato“.

La sanzione (ad applicazione facoltativa, non obbligatoria) sarà correlata non al semplice superamento dei limiti dimensionali degli atti difensivi, ma al superamento senza preventiva autorizzazione da parte del Giudice.

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Albi professionali per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici: pubblicata la legge in G.U. https://www.giurdanella.it/2024/04/albi-professionali-per-pedagogisti-ed-educatori-socio-pedagogici-pubblicata-la-legge-in-g-u/ Wed, 24 Apr 2024 15:00:54 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56646 Il 23 aprile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 55/2024 contenente “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.” Il provvedimento prevede l’istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici e l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ed entrerà in vigore l’8 maggio […]

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Il 23 aprile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 55/2024 contenente “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.” Il provvedimento prevede l’istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici e l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ed entrerà in vigore l’8 maggio 2024.

All’articolo 1 del testo di legge, il pedagogista viene definito come “lo specialista dei processi educativi” con un ruolo di coordinamento e verifica degli interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.

L’articolo 3, invece, qualifica l’educatore professionale socio-pedagogico come “professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica”. L’educatore professionale opera in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario e si occupa di mettere a punto progetti di intervento a favore di soggetti che versano in condizioni di disagio e difficoltà, collaborando con altre figure professionali.

L’istituzione degli albi relativi a queste due tipologie di operatori sancisce il definitivo riconoscimento del ruolo fondamentale che svolgono pedagogisti ed educatori socio-pedagogici all’interno della società.

Peraltro, è da sottolineare che si tratta di categorie professionali assai numerose, solo per gli educatori, si contano 250mila professionisti e di 12mila neolaureati che ogni anno escono da 42 corsi di laurea in Scienze dell’Educazione.

La legge elenca i requisiti necessari ai fini dell’esercizio delle professioni e ammette la contemporanea iscrizione ai due albi professionali; entrambe le categorie sono soggette all’obbligo di segreto professionale.

Gli iscritti agli albi professionali costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, ente pubblico non economico -istituito su base regionale- che “agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.

Infine, la legge riconosce come equipollenti i titoli di studi conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

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A.I. Act: il primo provvedimento normativo sull’Intelligenza Artificiale è europeo https://www.giurdanella.it/2024/03/a-i-act-il-primo-provvedimento-normativo-sullintelligenza-artificiale-e-europeo/ Thu, 28 Mar 2024 15:12:16 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56567 Il Parlamento e il Consiglio europeo sono ormai vicini alla definitiva adozione del primo testo di legge relativo all’intelligenza artificiale; l’iter aveva preso avvio dalla proposta di Regolamento da parte della Commissione europea nel 2021. Si tratta di un documento normativo basato su un approccio umano-centrico all’Intelligenza Artificiale che prevede un insieme di regole volte […]

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Il Parlamento e il Consiglio europeo sono ormai vicini alla definitiva adozione del primo testo di legge relativo all’intelligenza artificiale; l’iter aveva preso avvio dalla proposta di Regolamento da parte della Commissione europea nel 2021.

Si tratta di un documento normativo basato su un approccio umano-centrico all’Intelligenza Artificiale che prevede un insieme di regole volte a tutelare i diritti fondamentali della persona. I principi su cui si fonda A.I. Act sono: vita privata e governance dei dati (art.10); intervento e sorveglianza umani (art. 14); robustezza tecnica e sicurezza (art. 15); trasparenza (artt. 13 e 50);diversità, non discriminazione ed equità, benessere sociale e ambientale (cons. 27); responsabilità dei fornitori di sistemi I.A. (art. 25).

L’obiettivo del Regolamento è quello di disciplinare l’immissione all’interno del mercato europeo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte di soggetti pubblici e privati, anche extraeuropei.

Il provvedimento troverà applicazione nei confronti dei fornitori e degli operatori economici che fanno uso della tecnologia I.A., i quali saranno tenuti al rispetto di determinati obblighi di controllo, documentazione e garanzia della qualità dei sistemi utilizzati.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’A.I. Act i sistemi di I.A. il cui utilizzo:

  • sia esclusivamente volto a soddisfare scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (di competenza degli Stati membri);
  • siano necessari per attività di ricerca e sviluppo scientifico relative a sistemi di intelligenza artificiale;
  • avvenga ad opera di persone fisiche che utilizzano l’I.A. per motivi non professionali.

L’A.I. Act adotta un approccio “basato sul rischio”, procedendo alla classificazione dei sistemi a seconda del rischio che sono in grado di generare:

  • sistemi che generano un rischio inaccettabile perché in grado di manipolare i comportamenti umani, ricorrendo alla categorizzazione biometrica o identificazione biometrica in tempo reale, ovvero sistemi di rilevazione dello stato d’animo in luoghi di lavori o istituti pubblici.
  • sistemi ad alto rischio i quali possono arrecare nocumento ai diritti fondamentali; rispetto a questi sistemi, fornitori e utilizzatori sono tenuti a garantire la conformità degli stessi agli standard previsti dalla normativa europea, la loro robustezza tecnica, l’adeguatezza dei set di dati utilizzati, la tracciabilità e verificabilità dei processi. Tra i sistemi I.A. ad alto rischio rientrano quelli finalizzati a determinare l’accesso o l’assegnazione a istituti di formazione; quelli utilizzati per l’erogazione di servizi pubblici o per valutare l’affidabilità creditizia.
  • i sistemi a rischio minimo sono quelli esenti da obblighi, sebbene i fornitori possano comunque decidere di aderire spontaneamente ai codici di condotta. La maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale immessi nel mercato europeo appartengono a questa categoria.

I modelli di I.A. generativa

Si tratta di sistemi capaci di generare un’informazione nuova e originale partendo da una serie di input che vengono loro forniti; il regolamento prende in considerazione tanto questi modelli quanto quelli di A.I. per scopi generali, entrambi assai diffusi sul territorio europeo. Si tratta di sistemi che possono essere utilizzati per una vasta gamma di compiti; alcuni di essi potrebbero creare dei problemi sistemici se ampiamente utilizzati.

Il rischio sistemico consiste in una minaccia per il regolare funzionamento del mercato europeo e nella possibilità che siano pregiudicati valori come salute, sicurezza pubblica e diritti fondamentali. Per questi sistemi sono previsti specifici adempimenti come:

  • redazione della documentazione tecnica della macchina, del suo processo di addestramento e della valutazione dei suoi risultati;
  • rispetto della normativa in materia di tutela del diritto di autore;
  • redazione e messa a disposizione del pubblico del set di dati utilizzati per l’addestramento della macchina.

La Commissione europea ritiene che, allo stato attuale della tecnologia, i modelli di I.A. per finalità generali che sono stati addestrati utilizzando una potenza di calcolo totale superiore a 10^25 FLOPS comportino rischi sistemici; tale soglia potrà essere modificata a seconda dello sviluppo tecnologico in materia.

Le sanzioni

Le sanzioni per le violazioni della disciplina in analisi sono state fissate secondo una percentuale del fatturato annuo globale dell’anno precedente delle imprese autrici dell’illecito ovvero in misura fissa, a seconda di quale sia l’importo più elevato. Gli Stati sono incaricati di individuare misure sanzionatorie efficaci, proporzionali e dissuasive, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie.

La Governance dell’A.I.

L’attuazione del regolamento sarà garantita da un sistema costruito su due livelli, uno europeo e uno nazionale.

Le Autorità nazionali della concorrenza di ogni Stato membro verificheranno l’attuazione della disciplina contenuta nel regolamento, mentre in seno alla Commissione europea sarà costituito un Ufficio europeo per A.I. con un ruolo, da un lato, di raccordo e, dall’altro, di centro propulsore per lo sviluppo di nuove competenze all’interno dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale.

Un Comitato europeo per l’A.I., costituito da rappresentanti di ogni Stato, avrà un ruolo consultivo per la Commissione. Si prevede, infine, l’istituzione di un forum consultivo per i portatori di interessi, come i rappresentanti dell’industria, le PMI, le start-up, la società civile e il mondo accademico.

Al fine di incentivare la sperimentazione, il Regolamento prevede strumenti come i sandbox normativi e gli spazi di prova in condizioni reali. I primi sono ambienti, fisici o virtuali, in cui le aziende Fintech possono sperimentare nuove tecnologie, sotto la supervisione delle Autorità vigilanti del settore, per un periodo di tempo limitato e in deroga alle norme vigenti.

Le prove in condizioni reali avranno una durata di sei mesi prorogabili, e prima di essere espletate dovranno essere precedute dalla presentazione all’autorità di vigilanza sul mercato di un piano suscettibile di approvazione o meno. Sarà altresì necessario che gli utenti che si sottoporranno alla prova rilascino il loro consenso e non subiscano ripercussioni negative di alcun tipo e che i loro dati vengano subito cancellati dopo la fine della prova.

Infine, deve precisarsi che l’A.I.  Act non intende introdurre una disciplina esaustiva in materia di Intelligenza Artificiale, ma tiene conto della sussistenza di discipline specifiche già vigenti (come quella in materia di tutela della privacy).

Non resta, dunque, che attendere la definitiva adozione del testo di legge e la successiva applicazione da parte degli Stati membri per valutare i punti di forza e quelli di criticità dell’A.I. Act.

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Il GPDP e l’ACN adottano le Linee Guida per la conservazione delle password https://www.giurdanella.it/2024/02/gpdp-e-acn-adottano-le-linee-guida-per-la-conservazione-delle-password/ Mon, 19 Feb 2024 13:15:21 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56433 Al fine di incrementare la sicurezza delle credenziali di autenticazione ai sistemi informatici, il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e l’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ANC) hanno adottato le Linee Guida per la conservazione delle password, con provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023. Le Linee Guida sono rivolte a tutte […]

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Al fine di incrementare la sicurezza delle credenziali di autenticazione ai sistemi informatici, il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e l’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ANC) hanno adottato le Linee Guida per la conservazione delle password, con provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023.

Le Linee Guida sono rivolte a tutte le imprese o amministrazioni che, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, conservano sui propri sistemi le password dei propri utenti (es. gestori dell’identità digitale SPID o CieID, gestori PEC, gestori di servizi di posta elettronica, banche, assicurazioni, operatori telefonici, strutture sanitarie, etc.), alle imprese o amministrazioni i cui dipendenti accedono a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, oppure a tipologie di utenti che abitualmente trattano dati sensibili o giudiziari (es. professionisti sanitari, avvocati).

Le Linee Guida hanno lo scopo di fornire raccomandazioni sulle misure tecniche ritenute attualmente più sicure e che, dunque, i gestori dei sistemi informatici “devono” adottare, sia per le modalità di conservazione delle password e delle altre credenziali di autenticazione nei database, sia per determinare il periodo della loro conservazione.

Ciò che è stato “estremamente raccomandato” è l’utilizzo di robuste funzioni crittografiche di password hashing per la conservazione delle stesse, in particolare laddove:

  • a) il trattamento riguarda le password di un numero significativo di utenti;
  • b) il trattamento riguarda le password di utenti che possono accedere a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni;
  • c) il trattamento riguarda le password di specifiche tipologie di utenti che, in modo sistematico, trattano, con l’ausilio di sistemi informatici, dati appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 Regolamento UE; Il documento, inoltre, presenta nel dettaglio gli algoritmi più comuni utilizzati per il password hashing e fornisce le indicazioni su quali sono gli algoritmi raccomandati e sui rispettivi parametri.
LE FONTI GIURIDICHE E LA RATIO DELLE LINEE GUIDA

La materia della protezione dei dati personali è, a livello europeo, disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

A seguito di tale Regolamento, l’Italia ha adottato il d.lgs. 101/2018, ovvero le Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che hanno modificato il d.lgs. n. 196/2003, ovvero il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In Italia, l’autorità di controllo prevista dalle predette normative è il Garante privacy.

Il provvedimento n. 594 del 7 dicembre qui in commento, con il quale, come detto, sono state adottate le Linee Guida, prende atto delle numerose notifiche trasmesse al Garante ai sensi dell’art. 33 Regolamento UE. Ai sensi di tale norma, in caso di violazione dei dati personali, il titolare e il responsabile del trattamento notificano la violazione all’autorità di controllo. Il provvedimento n. 594 del 7 dicembre prende altresì atto delle istruttorie condotte dall’autorità di controllo nei confronti dei titolari e responsabili del trattamento concernenti la verifica dell’adeguatezza delle misure tecniche, dalle quali è emersa una inefficace protezione delle password di utenti conservate nell’ambito di sistemi di autenticazione informatica.

Come detto poc’anzi, era necessario fornire raccomandazioni sulle misure tecniche da adottare per:

  1. modalità di conservazione delle credenziali di autenticazione > in attuazione del comma 1, lett. f), dell’art. 5 Regolamento UE , titolato “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”, ai sensi del quale i dati personali devono essere “trattati in maniera da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)”.

  2. determinare il periodo di conservazione delle credenziali di autenticazione, affinché siano cancellate laddove non siano più necessarie per verificare l’identità degli utenti ai fini dell’accesso a sistemi informatici o servizi online o per garantirne la sicurezza e, comunque, in caso di cessazione dei sistemi informatici o servizi online cui consentono l’accesso oppure di disattivazione delle relative credenziali di autenticazione > in attuazione del comma 1, lett. e), dell’art. 5, ai sensi del quale i dati personali devono essere “conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l’attuazione di misure tecniche adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»)”

Alla luce delle suddette problematiche e dei principi sul trattamento dei dati personali da dover tutelare, il Garante privacy ha esercitato i poteri che gli derivano dal Regolamento UE e dal Codice. In particolare:

  • ai sensi dell’art. 57 Regolamento UE “ogni autorità di controllo promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento, ed inoltre promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento”;

  • l’art. 154 bis Codice da senso a tale disposizione, prevedendo il potere del Garante privacy di adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure tecniche e organizzative di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

QUAL È, ALLORA, IL RUOLO DELL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE?

Il d.l. 82/2021 ha istituito l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, avente il compito di collaborare con il Garante privacy anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni dei dati personali, promuovendo iniziative congiunte nel campo della sicurezza cibernetica nazionale e della protezione dei dati personali.

Ed è proprio nell’ambito della citata cooperazione istituzionale che l’ACN ed il Garante hanno svolto approfondimenti in ordine alle migliori prassi per proteggere le password, predisponendo le Linee Guida qui in commento.

QUALI SONO I PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEI TITOLARI E DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?

Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 Regolamento UE il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi di cui al comma 1.

Laddove vengano adottate misure tecniche diverse da quelle individuate nelle Linee Guida, i titolari del trattamento, in ossequio al principio di responsabilizzazione di cui agli artt. 5 e 24 Regolamento UE, devono essere in grado di comprovare che tali misure garantiscono comunque un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In caso contrario l’autorità di controllo può esercitare i poteri di cui all’art. 58 del Regolamento UE, tra cui infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento.

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Problemi applicativi in seguito alla delibera ANAC n. 582 del 13 Dicembre 2023 https://www.giurdanella.it/2024/02/problemi-applicativi-in-seguito-alla-delibera-anac-n-582-del-13-dicembre-2023/ Fri, 09 Feb 2024 12:56:33 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56365 Nel precedente articolo, titolato Novità dal 1 gennaio in tema di digitalizzazione appalti, abbiamo analizzato la delibera attuativa dell’ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, pienamente efficace dal 1 gennaio 2024, che non prevede alcun periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale. Ma all’indomani della delibera sono sorte le prime problematiche applicative. Fra […]

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Nel precedente articolo, titolato Novità dal 1 gennaio in tema di digitalizzazione appalti, abbiamo analizzato la delibera attuativa dell’ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, pienamente efficace dal 1 gennaio 2024, che non prevede alcun periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale.

Ma all’indomani della delibera sono sorte le prime problematiche applicative.

Fra le più significative problematiche, al punto da obbligare l’ANAC ad intervenire con immediatezza, quella relativa agli obblighi di utilizzo, da parte delle amministrazioni, delle piattaforme certificate per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, in particolare per acquisire i relativi CIG.
Infatti, per i contratti di modestissima entità il nuovo Codice prevede dei meccanismi di semplificazione dei procedimenti di acquisto, che mal si conciliano con l’utilizzo delle suddette piattaforme e, in generale, con l’utilizzo degli strumenti di digitalizzazione in vigore dal 1 gennaio (analizzati nel summenzionato articolo).

Pertanto l’ANAC, con un comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha ritenuto necessario stabilire che “l’utilizzo dell’interfaccia web della piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme certificate. A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Restano valide le indicazioni di cui alla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500.”

Dunque, rispetto ai quattro casi previsti al punto 4 della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 per i quali è possibile, fino al 30 giugno 2024, acquisire il CIG utilizzando anche l’interfaccia web della PCP, si è ora aggiunto il quinto caso relativo agli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro.

Entro il 30 settembre 2024 occorre però mettere in campo una soluzione definitiva e coerente con la logica complessiva del Codice, predisponendo una procedura che eviti di equiparare i microaffidamenti ad affidamenti più rilevanti, richiedendo per i primi solo dati veramente essenziali al loro monitoraggio.

Ad esporre le ulteriori problematiche applicative palesate dalle stazioni appaltanti degli enti locali, è stata poi ANCI con una nota:
  1. L’accesso solo tramite SPID del responsabile di fase crea difficoltà a tradurre operativamente sulle piattaforme un lavoro di tipo collegiale da parte dell’Ufficio, obbligando il responsabile di fase ad essere presente per passaggi istruttori – preparatori come l’estrazione del CIG. Questa disposizione mal si concilia con le modalità organizzative degli enti locali, dove, mentre lo svolgimento delle mere operazioni è affidato agli uffici, solo l’adozione di provvedimenti e manifestazione di volontà è riservata alle figure apicali (anche sotto i profili delle responsabilità). Ora, tra le attività che non sono qualificabili come manifestazioni di volontà rientrano gran parte delle attività da svolgersi sulle piattaforme, fra le quali certamente la materiale acquisizione di un CIG.
    Per tali motivi, ANCI prospetta la possibilità di prevedere ulteriori figure, oltre a quella del responsabile di fase, per poter svolgere tutte le operazioni di gestione delle procedure;
  2. Ai sensi dell’art. 19 del Codice, ciascun dato dovrebbe essere “fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente”, mentre nella prassi si rende necessario inserire i dati nelle piattaforme più volte e in diversi passaggi operativi;
  3. Generico malfunzionamento tecnico della piattaforma contratti pubblici;
  4. Ritardo nell’avvio delle piattaforme certificate pubbliche, le quali non hanno, peraltro, garantito particolare dialogicità con le stazioni appaltanti.

Le soluzioni che propone ANCI, e che ci si augura verranno recepite dall’ANAC, sono:

  1. un’attività di formazione che tenga conto del processo nella sua interezza, promossa da ANAC, cui è attribuita legislativamente la governance del ciclo di vita digitale degli appalti;
  2. aprire versioni di test per tutte le piattaforme per potersi “allenare” senza intasare i sistemi ufficiali;
  3. istituire un tavolo tecnico di confronto con l’ANAC;

A ben vedere, quest’ultima proposta è stata già recepita da ANAC, che precisa di aver avviato, in raccordo con MIT, AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale e Unità di missione per il PNRR, un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti di ANCI e di altri Enti territoriali, per l’analisi delle criticità emerse dal sistema e per l’individuazione di possibili soluzioni.

Inoltre l’ANAC ha già dato risposta ad una serie di FAQ poste da operatori economici e da stazioni appaltanti, visualizzabili dai seguenti link:

Ci si aspetta comunque da ANAC che prenda in considerazioni le ulteriori proposte di ANCI, al fine di rendere questo radicale cambio del mondo dei contratti pubblici effettivamente funzionale allo scopo iniziale che, ricordiamolo, è quello di semplificare l’intera procedura di affidamento.

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OpenAI risponde alle accuse del New York Times: “l’atto di citazione è privo di fondamento” https://www.giurdanella.it/2024/01/openai-risponde-alle-accuse-del-new-york-times-latto-di-citazione-e-privo-di-fondamento/ Wed, 31 Jan 2024 17:35:06 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56330 In un articolo pubblicato sul proprio blog, OpenAI ha preso posizione rispetto alle accuse mossegli di recente dal New York Times, definendo l’atto di citazione “privo di fondamento”. La causa intentata dalla testata giornalistica americana – dichiara OpenAI – rappresenta anzi “un’opportunità per chiarire la nostra attività, il nostro intento, e come sviluppiamo la nostra […]

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In un articolo pubblicato sul proprio blog, OpenAI ha preso posizione rispetto alle accuse mossegli di recente dal New York Times, definendo l’atto di citazione “privo di fondamento”.

La causa intentata dalla testata giornalistica americana – dichiara OpenAI – rappresenta anzi “un’opportunità per chiarire la nostra attività, il nostro intento, e come sviluppiamo la nostra tecnologia”.

Nel proprio post, l’azienda sviluppatrice di ChatGPT afferma che l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale attraverso l’uso di risorse pubblicamente disponibili su internet rientra pacificamente nel concetto di “fair-use” delle opere dell’ingegno.

Tale principio, secondo OpenAI, sarebbe ormai consolidato nell’ordinamento giuridico statunitense, in virtù di precedenti risalenti e ampiamente accettati. Esso, inoltre, risulterebbe “equo per gli autori, necessario per gli innovatori, e fondamentale per la competitività degli Stati Uniti”.

Peraltro, sottolinea OpenAI, in altri ordinamenti giuridici, come quello dell’Unione Europea, Giappone, Singapore e Israele, esistono già leggi che espressamente consentono di addestrare l’IA mediante contenuti coperti da copyright.

OpenAI chiarisce inoltre di aver implementato un semplice strumento di opt-out per gli editori che vogliano impedire l’accesso al proprio sito da parte di ChatGPT, e che il Times ha fatto ricorso all’opt-out già dall’agosto del 2023.

Relativamente al fenomeno descritto come “rigurgito”, in base al quale ChatGPT talvolta risulta in grado di generare come output interi articoli del quotidiano, OpenAI evidenzia che si tratta per lo più di articoli piuttosto vecchi, proliferati in rete su diversi siti di terze parti. In ogni caso, OpenAI ammette che si tratta di un raro bug cui talvolta incorre ChatGPT, e che la società si sta impegnando per ridurlo a zero.

La società informatica accusa infine il New York Times di aver manipolato ChatGPT, forzandolo a “rigurgitare” i propri articoli, attraverso l’impiego di “prompt” intenzionalmente diretti a tale scopo. O, addirittura, di aver fatto “cherry-picking” di esempi di rigurgito dopo molteplici tentativi.

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Intelligenza Artificiale (IA): l’impatto sull’economia globale secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale https://www.giurdanella.it/2024/01/intelligenza-artificiale-ia-limpatto-sulleconomia-globale-secondo-le-stime-del-fondo-monetario-internazionale/ Tue, 30 Jan 2024 16:18:21 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56269 “L’intelligenza artificiale avrà un impatto sul 40% dei lavori nel mondo, prendendo il posto di alcuni e integrandone altri. Abbiamo bisogno di un attento equilibrio nelle politiche adottate per poter sfruttare il suo potenziale”. Lo rende noto Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, a pochi giorni dal World Economic Forum 2024, l’incontro annuale che […]

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“L’intelligenza artificiale avrà un impatto sul 40% dei lavori nel mondo, prendendo il posto di alcuni e integrandone altri. Abbiamo bisogno di un attento equilibrio nelle politiche adottate per poter sfruttare il suo potenziale”.

Lo rende noto Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, a pochi giorni dal World Economic Forum 2024, l’incontro annuale che riunisce nella cittadina svizzera di Davos top manager da tutto il mondo e capi di Stato per discutere dei temi caldi al centro del dibattito mondiale.

Tra le questioni più discusse nell’edizione di quest’anno, tenutasi dal 15 al 19 gennaio, vi è stata quella dell’intelligenza artificiale e dei relativi impatti sull’economia globale.  Si tratta infatti di un tema ormai di importanza mediatica, specialmente dall’avvento di piattaforme come ChatGPT, le quali hanno messo a disposizione di chiunque il potenziale rivoluzionario dell’AI, con i conseguenti preoccupanti interrogativi circa i riflessi di tale tecnologia sul mercato del lavoro.

Stando alle analisi condotte dal Fondo Monetario Internazionale, l’impatto dell’IA sarà particolarmente prorompente nelle economie più avanzate, alla luce della forte prevalenza dei lavori di tipo intellettuale che le caratterizza. Infatti, occorre considerare che lo sviluppo dell’IA impatta anche sui lavoratori più qualificati e che vantano i salari più alti. Ciò a differenza di quanto avvenuto con le precedenti ondate di automazione, che hanno inciso soltanto sui lavoratori poco qualificati e su mansioni per lo più manuali.

Secondo lo studio condotto dal FMI, nei Paesi ad economia avanzata, l’IA arriverà ad incidere su quasi il 60% dei posti di lavoro. Di questi, soltanto la metà beneficerà dell’implementazione dell’IA, vedendo aumentare la propria produttività e i redditi. Per l’altra metà dei posti di lavoro, l’IA potrebbe eseguire attività rilevanti, attualmente di competenza degli uomini, sostituendosi a quest’ultimi. Questo darà luogo una riduzione della domanda di lavoro, conducendo a salari più bassi e diminuendo le assunzioni. Negli scenari più estremi una parte di questi posti di lavoro potrebbe completamente scomparire.

Il rischio è dunque un ulteriore aggravamento delle già preoccupanti disuguaglianze economiche tra le diverse fasce di reddito della popolazione globale. L’IA potrebbe infatti allargare ulteriormente il divario di reddito, dividendo i lavoratori in due categorie: chi potrà sfruttare le potenzialità dell’IA integrandola nel proprio lavoro in un’ottica di complementarità e aumentando la propria produttività, e chi invece resterà indietro, vedendo le proprie mansioni interamente automatizzate.

Allerta infatti il Fondo Monetario Internazionale che “nella maggior parte degli scenari, l’IA verosimilmente peggiorerà la complessiva disuguaglianza economica, una tendenza problematica che i responsabili politici devono proattivamente affrontare per evitare che la tecnologia alimenti ulteriormente le tensioni sociali. È cruciale che gli Stati istituiscano reti di sicurezza sociale complete e offrano programmi di riqualificazione per i lavoratori vulnerabili. In tal modo, possiamo rendere la transizione dell’IA più inclusiva, tutelando le condizioni di vita e frenando la disuguaglianza”.

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ChatGPT sotto accusa, il New York Times cita in giudizio OpenAI e Microsoft: danni per miliardi di dollari https://www.giurdanella.it/2024/01/chatgpt-sotto-accusa-il-new-york-times-cita-in-giudizio-openai-e-microsoft-danni-per-miliardi-di-dollari/ Wed, 24 Jan 2024 11:39:56 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56275 La celebre testata giornalistica newyorkese ha portato in tribunale OpenAI e Microsoft, denunciando plurime e sistematiche violazioni del diritto d’autore ad opera della piattaforma ChatGPT. Secondo le accuse del New York Times, OpenAI, azienda sviluppatrice di ChatGPT, avrebbe illecitamente utilizzato milioni di articoli del quotidiano in violazione delle norme sul copyright, al fine di “addestrare” […]

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La celebre testata giornalistica newyorkese ha portato in tribunale OpenAI e Microsoft, denunciando plurime e sistematiche violazioni del diritto d’autore ad opera della piattaforma ChatGPT.

Secondo le accuse del New York Times, OpenAI, azienda sviluppatrice di ChatGPT, avrebbe illecitamente utilizzato milioni di articoli del quotidiano in violazione delle norme sul copyright, al fine di “addestrare” il proprio sistema di intelligenza artificiale. Tutto ciò senza aver mai richiesto al Times alcun permesso né aver previsto alcuna forma di compenso per tale attività.

Le imputazioni rivolte ad OpenAI, contenute nelle 69 pagine dell’atto di citazione, non si fermano qui.

Infatti, ChatGPT viene incolpata anche di essere in grado di generare output che recitano “alla lettera” il contenuto del Times, o che lo riassumono fedelmente, imitandone persino lo stile espressivo. Ciò in elusione del sistema di “paywall” introdotto dal Times per riservare i contenuti ai soli utenti abbonati a pagamento.

In buona sostanza, utenti privi di abbonamento potrebbero avere accesso integrale e gratuito ai contenuti del Times tramite una semplice richiesta rivolta a ChatGPT, scavalcando il sistema di paywall. A dimostrazione delle proprie affermazioni, vengono allegate all’atto giudiziario decine di screenshot in cui si evincerebbe come la chatbot di OpenAI sia effettivamente in grado di riportare in maniera fedele il contenuto di diversi articoli e report del quotidiano nordamericano.

OpenAI sarebbe dunque responsabile di sfruttare indebitamente le opere pubblicate dal Times, mettendo a repentaglio gli ingenti investimenti effettuati da quest’ultimo nella propria attività di informazione al pubblico.

 Nell’atto di citazione si lamenta altresì il danno reputazionale arrecato al quotidiano attraverso le cosiddette “allucinazioni”. Si tratta, in buona sostanza, del fenomeno in base al quale ChatGPT, anziché evitare di rispondere a domande per le quali non conosce la risposta, fornisce comunque informazioni, che tuttavia si rivelano inaccurate o addirittura false, fuorviando gli utenti. Il ché si tradurrebbe in un danno reputazionale per il giornale, laddove gli viene falsamente attribuita la fonte di tali dichiarazioni.

A fronte delle suesposte denunce, il New York Times non ha ancora quantificato in giudizio la propria richiesta risarcitoria, ma ha già preannunciato che sarà dell’ordine di miliardi di dollari. Nella citazione viene inoltre richiesta espressamente l’inibitoria dalla continuazione della violazione delle norme sul copyright e la distruzione di tutti i modelli GPT che illecitamente contengano opere dell’ingegno di titolarità del New York Times.

La vicenda giudiziaria assume primario rilievo, candidandosi ad essere un vero e proprio leading case in materia di copyright all’epoca dell’intelligenza artificiale generativa.

In particolare, i giudici della corte distrettuale Sud di New York saranno chiamati a pronunciarsi sui confini del cosiddetto “fair use” delle opere dell’ingegno protette da copyright, laddove vengano impiegate al fine di “addestrare” i software di intelligenza artificiale.

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