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]]>L’uso di intelligenza artificiale per gli avvocati
Tutte queste forme di utilizzo hanno già mostrato numerosi limiti che ne consigliano per ora un uso accorto e diretto strettamente dalla competenza umana.
Per loro natura, tuttavia, sono strumenti che apprendono e la loro velocissima evoluzione li porterà ad un perfezionamento tale da renderli imprescindibili anche nell’attività quotidiana dell’avvocato, in tempi che saranno sorprendentemente brevi.
I sistemi di intelligenza artificiale che in astratto si rivelano particolarmente utili alla professione forense sono:
Si tratta di strumenti che in mano a un avvocato che li conosca e li utilizzi consapevolmente sono molto potenti, ma presentano limiti ancora significativi che li collocano lontano dall’infallibilità.
I principali limiti degli strumenti di AI
Le tecnologie predittive, ad esempio, possono analizzare enormi quantità di dati per prevedere esiti legali e migliorare l’efficienza nella preparazione dei casi. Sono particolarmente utili nei sistemi di Common Law perché la ricerca dei precedenti giurisprudenziali ha un impatto estremamente più significativo che nei sistemi di Civil Law e di quello italiano in particolare.
La mancanza di contestualizzazione è il loro limite più evidente e può indurre a interpretare erroneamente i dati e portare a conclusioni fuorvianti.
Gli assistenti di ricerca AI mancano, come gli altri, di comprensione contestuale. Possono analizzare dati e testi, ma non afferrare le sfumature legali o i contesti specifici di un caso.
Se non trovano casi analoghi o male interpretano le richieste possono addirittura inventare precedenti di sana pianta.
Usati senza controllo umano portano a risultati inadeguati e fuorvianti, come ha dimostrato il recente caso concluso con l’ordinanza del 14/3/2025 del Tribunale di Firenze.
Anche gli strumenti generativi sono in grado di redigere bozze di documenti legali in tempi ridicoli e con un grado di precisione piuttosto alto, ma difettano di comprensione contestuale e si basano sugli stessi risultati delle ricerche, quindi potenzialmente errati o non aggiornati.
Se le fonti a cui attingono sono incomplete o obsolete, anche le risposte generate saranno imprecise.
È quindi cruciale per gli avvocati apprendere a utilizzare queste tecnologie in modo critico, sfruttando i loro vantaggi mentre si è consapevoli delle loro imperfezioni.
Il Disegno di legge sull’Intelligenza artificiale all’esame del Parlamento
Il DDL sull’Intelligenza Artificiale che contiene principi e deleghe governative, è approdato in prima lettura alla Camera dopo aver superato il vaglio del Senato.
La norma si occupa espressamente di «princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale», per promuoverne l’utilizzo corretto e responsabile oltre che per coglierne le intrinseche opportunità.
Naturalmente il DDL è espressamente riferito all’interpretazione e applicazione a quello che per tutti è oramai l’AI ACT dell’Unione Europea (regolamento UE 2024/1689), entrato in vigore lo scorso 1 agosto.
Glossario e principi sono quindi direttamente collegati alla cornice antropocentrica fornita dall’AI Act. Per questo il legislatore concentra l’attenzione sulla garanzia di tutela dei dati e informazioni personali e sulla cybersicurezza, come precondizioni per l’utilizzo di sistemi di AI e ragioni per l’adozione di specifici controlli di sicurezza nel loro utilizzo.
Oltre a disciplinare l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo sanitario e della pubblica amministrazione, il DDL si sofferma sull’utilizzo da parte dei professionisti intellettuali e nell’ambito dell’attività giudiziaria.
In quest’ultimo ambito sostanzialmente si consente la sperimentazione dell’AI per l’organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività accessorie, lasciando al magistrato ogni decisione sull’utilizzo dell’AI per l’interpretazione o l’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
L’intelligenza artificiale e il suo uso nell’attività professionale
Ai liberi professionisti intellettuali invece, l’articolo 13 del DDL chiede espressamente di limitarsi alle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e di conservare la prevalenza del lavoro intellettuale nell’esercizio della professione.
Oltre a questo, il DDL pone un vero e proprio obbligo, in capo al professionista, di comunicare con la massima chiarezza al proprio cliente se intende utilizzare sistemi di AI nella esecuzione del mandato ricevuto.
Cominciare a preoccuparsi di questa comunicazione, della sua forma e del suo contenuto anche prima che la legge entri in vigore è una buona idea, anche perché doveri di trasparenza, competenza e correttezza nella informazione sono già previsti dal Codice deontologico forense,
Si può cominciare integrando il testo di mandati e lettere di incarico con le informazioni necessarie a far comprendere al cliente che tipo di utilizzo lo studio intenda fare dei sistemi di AI e chiarire innanzitutto:
In questo modo sarà possibile rispettare la prevalenza della prestazione intellettuale sugli automatismi dell’intelligenza artificiale richiesta dalla norma (e dal buon senso), e certamente mantenere una comunicazione corretta tra avvocato e cliente.
Il DDL peraltro coinvolge gli Ordini professionali nella tenuta di corsi di formazione sull’intelligenza artificiale, per consentire la formazione di una cultura su questi strumenti che presto diventeranno abituali anche nell’esercizio della professione forense.
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]]>Le ricerche di giurisprudenza erano effettuate su digesti e massimari cioè poderosi volumi che raccoglievano le massime, classificate per materie e sottomaterie.
Tali ricerche erano laboriose perché non era detto che nella materia o sottomateria si trovasse ciò che si cercava; allora si continuava a scartabellare.
L’attività era svolta con ritmi molto meno intensi di ora, proprie per quelle limitazioni tecniche e materiali.
Tutto è cominciato a cambiare con la diffusione parallela della videoscrittura e delle banche dati su supporti digitali.
Ora le ricerche si fanno semplicemente con le parole chiave, e poi pensa il sistema a selezionare le massime.
E inizia a essere difficile resistere alla tentazione di frequenti copia-e-incolla dai risultati delle ricerche agli atti che si stendono.
Un secondo e amplissimo passo avanti è stato la diffusione della rete.
Sulla rete si trova una quantità sterminata di materiali sicché anche il collega non specialista di una materia può cominciare a farsi un’idea della questione che vuole trattare e poi realizzare un atto corretto nella forma e nel contenuto.
Approvo questa forma di “democratizzazione” delle ricerche giuridiche: pure quando i clienti si presentano in studio con i risultati delle loro ricerche e magari pretendono che l’avvocato li recepisca tal quali. È vero che dà fastidio, ma ci costringe a un maggiore impegno critico e, alla lunga, a migliorare la qualità del lavoro (a condizione che si riesca a riportare il cliente saccente sui giusti binari).
Un cambiamento più profondo di quelli che ho descritto sarà generato adesso dalla diffusione dei programmi di intelligenza artificiale: il cambiamento è in corso benché quelli del secolo precedente come me ancora non lo percepiscono del tutto.
I sistemi risultano essere già in grado di raccogliere e organizzare una grande quantità di materiale per rispondere in modo esteso e sistematico a uno specifico quesito oppure a elaborare direttamente testi di contratti e simili.
Oggi si può demandare a un sistema d’intelligenza artificiale quel lavoro – spesso ingrato – di prima raccolta dei dati e dei precedenti e successivamente di stesura di una prima bozza di atto.
E, quanto più i sistemi saranno nutriti di informazioni, tanto più accurati saranno i testi che elaboreranno.
A quel punto forte sarà la tentazione di lasciare fare tutto alla macchina, limitandosi a una revisione magari distratta per fiducia del sistema.
Tuttavia, lo studio e l’approfondimento non diverranno inutili, almeno per due ragioni.
La prima è che, come già accade con le “comuni” banche dati informatiche, la qualità del risultato della ricerca dipende dall’accuratezza della domanda, oggi “prompt” per i sistemi di intelligenza artificiale.
Solo se chi ricerca delle risposte a determinati casi è riuscito a individuare, grazie alla sua esperienza, gli spunti davvero rilevanti potrà ottenere magari quell’articolo o quella massima risolutivi.
Insomma, a fare la differenza non saranno le risposte, ma le domande.
La seconda ragione è che i sistemi di intelligenza artificiale sembrano per così dire conformisti, perché selezionano le informazioni tra le più diffuse quindi possono non ritrovare le soluzioni più originali.
In alcuni casi il risultato sarà sufficiente, ma più spesso sarà necessario il salto, magari contro-intuitivo, che per ora è tipico dell’intelligenza umana.
Non possiamo però nascondere il pericolo che gran parte del nostro lavoro possa divenire superfluo, perché svolto dalle macchine.
Non ho risposte su questo; mi limito a ricordare che spesso per il cliente l’avvocato non è soltanto il produttore di atti scritti ma una persona che lo ascolta, magari quando si trova scoraggiato oppure quando desidera sfogarsi.
Quando, come nel film “Her”, i sistemi informatici riusciranno a simulare i sentimenti, allora, forse, potremo davvero cambiare mestiere…
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]]>La normativa di riferimento è quella di cui al d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166, avente ad oggetto le “norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
L’art. 11 del d. lgs. n. 166/2006, rubricato “correzione delle prove scritte”, indica le modalità di correzione cui deve attenersi la Commissione in fase di correzione degli elaborati scritti, differenziando le regole a seconda che gli elaborati ottengano un giudizio di idoneità ovvero un giudizio di non idoneità nonché, per i soli casi di elaborati giudicati non idonei, a seconda che tali elaborati contengano “nullità o gravi insufficienze” o ne siano privi.
È utile riportare per intero il richiamato articolo 11, per ragioni di chiarezza e completezza espositiva: “1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale. 2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità. 3. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 5. Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione. 6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato. 7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Innanzitutto, un primo dato può darsi per pacifico: la correzione collegiale degli elaborati di ogni candidato ha la chiara finalità di condurre a un “giudizio complessivo di idoneità” e tale “giudizio complessivo di idoneità” è deliberato solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Infatti, è solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati che la Commissione, ove abbia dichiarato idoneo il candidato, deve attribuire a ciascuna prova un voto da un minimo di trentacinque a un massimo di cinquanta punti, dovendo, per converso, astenersi dall’attribuire un voto numerico nel caso in cui il giudizio complessivo sia di inidoneità.
In tale ultima ipotesi, la Commissione è tenuta unicamente a motivare con delle formulazioni standard già predisposte in sede di predeterminazione dei criteri di correzione.
V’è solo un caso, fatto salvo dal comma 2 dell’art. 11, in cui il “giudizio complessivo di idoneità” può subire anticipazioni temporali, ossia quello del cosiddetto errore ostativo di cui al comma 7: è il caso in cui emergano nullità o insufficienze così gravi da non consentire alla Commissione di procedere oltre nella correzione, ben potendo la predetta formulare un giudizio di non idoneità ancor prima della lettura di tutti e tre gli elaborati.
Tutto ciò premesso, la norma pone il serio problema di comprendere quale sia l’esatto momento in cui deve avvenire la valutazione ad opera della Commissione e se, eventualmente, vi siano diversi momenti valutativi con tempi, caratteristiche e obiettivi differenti.
In altre parole, quando la Commissione deve valutare gli elaborati di un candidato? Solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati?
La norma sembrerebbe voler suggerire di sì, per via del richiamo costante che viene fatto al “giudizio complessivo di idoneità” solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, ma se fosse (solo) così, allora alla Commissione non dovrebbe potersi riconoscere il potere di anticipare la valutazione di inidoneità al primo o al secondo elaborato, nel caso in cui emergano nullità o gravi insufficienze.
Ebbene, sembra piuttosto che la norma voglia individuare due differenti momenti valutativi, che si distinguono principalmente per l’obiettivo che si prefiggono:
a) un primo momento valutativo è quello esercitato di volta in volta, a seguito della lettura del primo e del secondo elaborato, teso a liberare il campo da nullità o gravi carenze che, costituendo errori insuperabili, ostano alla prosecuzione della correzione;
b) un secondo momento valutativo è quello esercitato solo a seguito della lettura di tutti e tre gli elaborati che, secondo quanto emerge dalla lettera della norma, ben potrebbe (ancora) condurre a un giudizio di idoneità o di non idoneità.
Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che il giudizio complessivo di idoneità non è precluso dalla presenza di qualche errore nei tre elaborati, rilevando soltanto che non vi siano errori ostativi, perché quelli sì che impedirebbero in radice la formulazione di un giudizio di idoneità finale.
Del resto, se si provasse ad ammettere il contrario, se si provasse cioè a negare che un giudizio complessivo di idoneità può discendere anche dalla valutazione di elaborati che contengano qualche errore, non avrebbe senso prevedere un sistema di correzione che impone alla Commissione di non procedere oltre solo se si rileva un errore ostativo nei primi due elaborati.
La possibilità stessa di procedere oltre nella correzione, in mancanza di errori ostativi, ha come corollario che si possa deliberare l’idoneità di un candidato pur in presenza di errori non gravi.
Quanto esposto fin qui non vuole essere un ragionamento sterile e senza alcuna utilità concreta.
Infatti, la riflessione si impone per comprendere in che modo un candidato che si reputi leso da un giudizio di inidoneità finale, emesso dunque all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, debba formulare un’eventuale domanda di annullamento in giudizio.
Costui ben potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare integralmente il verbale di correzione delle sue prove e di condannare la Commissione ad effettuare ex novo una correzione di tutti e tre gli elaborati predisposti.
In alternativa, potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare solo parzialmente il verbale di correzione e di condannare la Commissione, fermo il giudizio sui primi due elaborati, ad effettuare una nuova correzione solo del terzo e ultimo elaborato nonché a formulare un nuovo giudizio complessivo di idoneità.
È facile notare che il relativo onere della prova sarà diversamente distribuito a seconda che dinanzi al giudice si prospetti l’una o l’altra domanda: nel primo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà più gravoso, atteso che egli dovrà dimostrare la piena legittimità di tutti e tre gli elaborati, mentre nel secondo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà decisamente meno gravoso.
In quest’ultima eventualità il ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dovrà fornire la piena prova della legittimità del terzo elaborato, chiedendo che la Commissione si pronunci solo su di esso e che pervenga, in definitiva, ad un giudizio complessivo di idoneità.
Certo, a questo punto l’Amministrazione potrebbe sempre difendersi affermando che, anche all’esito di una nuova correzione del terzo elaborato e finanche nel caso in cui questo appaia esente da errori, il “giudizio complessivo di idoneità” è comunque precluso.
Rimane incontestato, infatti, che le valutazioni della Commissione in sede concorsuale sono caratterizzate da un’elevata discrezionalità tecnica: è, infatti, un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il giudizio della Commissione […] attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 4 marzo 2022, n. 2580; cfr. altresì, ex multis, CdS, sez. IV, sentenza n. 172 del 2006; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 6 settembre 2013, n. 4626).
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]]>L'articolo La linea di confine tra accesso e segreto professionale proviene da Giurdanella.it.
]]>L’istanza è stata proposta dalla madre della studentessa vittima, è stata rigettata dalla scuola prima per tutelare la riservatezza degli studenti coinvolti poi per l’opposizione della psicologa a tutela del segreto professionale.
La sentenza è molto interessante perché afferma che il segreto professionale non è posto tanto a tutela degli assistiti dalla professionista quanto a tutela della liberà di scienza.
La giurisprudenza amministrativa si è occupata del rapporto tra diritto di accesso e segreto professionale soprattutto con riferimento ai pareri legali resi dagli avvocati delle amministrazioni nell’ambito di contenziosi o per prevenirli.
Ha sempre fatto rientrare il limite dell’accesso a tali atti nell’ambito del divieto, sancito dall’art. 24, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990 con riferimento ad atti coperti da segreto.
Il motivo della segretezza dei pareri è intuitivo: “elementari considerazioni di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie” (così Cons. St., sez. VI, n. 7237).
Se tale è il fondamento della tutela del segreto, il divieto sarebbe rimovibile con il consenso della parte nell’interesse della quale è formulato il parere o altro atto professionale.
Nel caso trattato dal Consiglio di Stato il segreto professionale è stato opposto con riferimento alla riunione tenuta dalla psicologa con un gruppo di studenti della classe nella quale si erano verificati gli episodi di bullismo.
Il Consiglio di Stato ha escluso che il divieto sarebbe stato rimovibile con il consenso del singolo componente del gruppo e nemmeno il consenso di tutti i componenti del gruppo oggetto dell’intervento.
Secondo il Consiglio, infatti, la psicologa “interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche, di norma, ed anzi sempre più frequentemente, soprattutto in caso di terapie somministrate ad adolescenti, nei confronti di un gruppo ristretto di individui”. Ora – aggiunge – “Questa seconda tipologia di intervento serve a risolvere o a prevenire conflitti che si siano generati, o possano generarsi, all’interno della relativa comunità”.
Dalla premessa discende la conclusione che il consenso del gruppo destinatario dell’intervento non rileva “dal momento che l’oggetto della relazione terapeutica è il rapporto di quest’ultimo con l’intera comunità di riferimento, il che, in certo senso, rafforza – e dunque produce un effetto esattamente inverso – la necessità di assicurare riserbo e discrezione sugli incontri e sugli esiti degli stessi”.
Questa conclusione, secondo me, si muove ancora nell’ambito del rapporto tra professionista e persona (o persone) destinatarie della sua opera professionale.
Il segreto professionale, cioè, risulta ancora fondato a tutela degli interessi di individui, con la peculiarità che si tratta di appartenenti a una comunità, quindi gli interessi sono vasti ma ancora per così dire personalizzati.
La sentenza fa, però, un passo avanti: “Né è condivisibile quanto affermato dalla doglianza in esame, secondo la quale il segreto professionale è posto solo a tutela degli assistiti.
Al contrario, ritiene il Collegio che detto segreto sia previsto anche a tutela della libertà di scienza, che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale nel nostro ordinamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2239 del c.c. e, soprattutto, dal comma 1 dell’art.33 della Costituzione”.
Il segreto smette di essere un mezzo di tutela dei destinatari dell’opera professionale, per essere funzionale alla più ampia libertà di azione del professionista, la quale a propria volta risponde a interessi superiori dell’intero ordinamento in senso democratico.
Ci si trova nell’ambito della tutela di interessi che perfino superano la dimensione soggettiva per trascendere in quella dell’intera società, come viene verificato con riferimento alla libertà di stampa che legittima il giornalista a non rivelare le proprie fonti neanche durante un procedimento penale.
Invero “l’ordinamento assicura la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale, ma quale ineludibile presidio posto a tutela della libera ed incondizionata attività di informazione” (Cass. pen., VI, 15/4/2014, n. 31735).
Generalizzando tale considerazione si dovrebbe giungere alla conclusione che in qualsiasi ipotesi in cui l’attività professionale costituisca l’attuazione di un principio costituzionale di rilevanza generale, potrebbe essere opposto dal professionista il segreto a prescindere dal consenso dell’assistito.
Per esempio anche il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., ha una portata che trascende la vicenda del singolo imputato o della singola parte, perché è posto a presidio più in generale delle libertà democratiche.
L’avvocato, allora, potrebbe sempre opporlo anche avendo il consenso dell’assistito.
L’art. 13 del codice deontologico afferma che: “L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”.
La disposizione collega il segreto all’interesse del cliente quindi questi potrebbe disporne nel senso di autorizzare l’avvocato a diffondere le notizie ma appunto ciò non sarebbe sufficiente, ove l’avvocato ritenesse di invocare la tutela della sua libertà professionale appunto in funzione del principio costituzionale di difesa.
La tematica del diritto di accesso si conferma un crocevia di interessi divergenti ma parimenti rilevanti, che poi spetta al giudice di bilanciare delicatamente nel caso concreto.
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]]>L'articolo Equo compenso e appalti: il T.A.R. Campania esclude l’integrabilità del bando proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, si è cercato di capire se la L. 49/2023 sia destinata ad integrare i bandi di gara, determinando l’esclusione delle offerte che prevedano un eccessivo ribasso del compenso previsto a favore dei professionisti.
Sul punto, il TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 632/2024 e il TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 8580/2024, hanno affermato che la materia degli appalti è destinata ad essere integrata dalla disciplina sull’equo compenso, negando che gli eventuali ribassi operati dagli offerenti possano incidere sulla parte dell’offerta economica che attiene al compenso.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che le dinamiche concorrenziali sarebbero comunque garantite dalla possibilità per gli operatori economici di effettuare ribassi su altre voci di costo come quelle attinenti agli oneri o costi generali; senza contare che il confronto competitivo si realizza anche rispetto all’offerta tecnica e alla qualità dei servizi.
Su una posizione antitetica si è collocata ANAC con una nota del 23 aprile 2024, indirizzata alla Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici, richiedendo un intervento chiarificatore da parte del Legislatore in merito al rapporto tra d.lgs. 36/2023 e L. 49/2024.
Per l’Autorità l’applicazione della legge sull’equo compenso alla materia dei contratti pubblici rischierebbe di contrastare con i principi ispiratori del sistema degli appalti, quali la concorrenza e la massima partecipazione; la sanzione civilistica della nullità prevista dalla l. 4972023 per le clausole che stabiliscono compensi non equi impedirebbe il confronto competitivo e di penalizzare gli operatori più giovani, i quali – secondo ANAC – non potendo contare su esperienza pregressa o strutture organizzative robuste, utilizzano i ribassi per rendere maggiormente appetibile la propria offerta economica.
Il T.A.R. della Campania, sezione staccata di Salerno (sez. II) con sentenza n. 1494/2024 è recentemente tornato sull’argomento, escludendo l’eterointegrazione dei bandi di gara con le disposizione della legge sull’equo compenso.
Per il Collegio, la disciplina del d.lgs. 36/2023 contiene al suo interno gli strumenti necessari a tutela dell’equo compenso a favore dei professionisti.
Infatti, il Codice dei contratti pubblici prevede un subprocedimento di verifica delle offerte anomale – tra cui rientrano anche quelle caratterizzate da un ribasso eccessivo- destinate ad essere escluse dalla Stazione appaltante (non a monte, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di esclusione).
Sul punto, il Collegio ha ricordato che all’interno del Codice “È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)”.
Deve poi considerarsi che è lo stesso articolo 8, comma 2, d.lgs. 36/2023 che stabilisce che “Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.”
In altri termini, il principio dell’equo troverebbe adeguata tutela all’interno del d.lgs. 36/2023, il quale, dunque, non sarebbe destinato a entrare in contrasto con la legge 49/2023
Lo stesso articolo 3 della L. 49/2023 farebbe salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l’applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riproduttive di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza).
Sulla base delle precedenti osservazioni, il T.A.R. Campania esclude la possibilità che i bandi di gara siano eterointegrati con le disposizioni contenute all’interno della legge sull’equo compenso, ricordando come l’istituto dell’eterointegrazione non sia destinato a operare in maniera generalizzata.
A tal proposito, il Collegio ha ribadito che “l’eterointegrazione del bando costituisce – in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera significativa sull’affidamento che la platea dei potenziali concorrenti deve poter nutrire sulla chiarezza, precisione ed univocità delle condizioni richieste per l’accesso alle procedure evidenziali, la cui formulazione incombe alla stazione appaltante – dispositivo del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa, la cui deroga sia in principio preclusa alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, 28 agosto 2019, n. 5922). Anche la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, consentendo allo stesso un termine per regolarizzare la posizione (Corte di Giustizia, sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo)”.
Il Collegio conclude rilevando che il cuore del settore degli appalti è rappresentato dalla concorrenza che si gioca anche sul prezzo integralmente inteso, poiché una limitazione ad alcune voci di costo (oneri e spese generali) snaturerebbe il confronto competitivo a discapito di alcuni operatori economici (anche il T.A.R. Campania, come ANAC, fa riferimento ai concorrenti più giovani e inesperti).
La stessa legge sull’equo compenso, del resto, escluderebbe, secondo il T.A.R. Campania, la sanzione della nullità quando si tratti di clausole riproduttive di disposizioni di legge (come ad esempio il d. lgs. 36/2023) ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei (principio della concorrenza e del favor partecipationis).
L'articolo Equo compenso e appalti: il T.A.R. Campania esclude l’integrabilità del bando proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo “L’Ora Legale”: la sesta puntata sulla Legge sull’equo compenso proviene da Giurdanella.it.
]]>Venerdì scorso si è tenuto il sesto appuntamento con il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicato alla Legge sull’equo compenso (n. 49/2023).
Ospiti della puntata sono state Antonella Trentini, avvocata pubblico e presidente dell’Unaep (Unione nazionale avvocati enti pubblici), e Lucia Di Salvo, avvocata amministrativista, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, nonché segretaria dell’associazione di categoria (associazione degli avvocati amministrativisti di Sicilia).
L’avvocato Giurdanella ha individuato l’origine del problema in materia di compensi ai professionisti, citando il provvedimento Bersani dei primi anni duemila con cui sono stati rimossi i minimi tariffari e si è deciso di affidare alle logiche di mercato la determinazione dei compensi.
Come ha sottolineato l’avvocata Di Salvo, la scelta di liberalizzare a tal punto il settore ha portato, nel tempo, a un indebolimento della posizione dei professionisti, specialmente nei confronti di contraenti dotati di un potere economico non indifferente come le Pubbliche Amministrazioni.
La legge 49/2023, entrata in vigore ormai più di un anno fa, fornisce una definizione di equo compenso cui si addiviene sulla base di due parametri: l’adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro svolto e la sua corrispondenza alle tariffe previste dai decreti ministeriali in materia di compensi ai professionisti.
La legge sull’equo compenso non regola unicamente il rapporto tra professionista e contraente forte, ma prevede una disciplina in materia di nullità di clausole che, come ha chiarito l’avvocata Trentini, sono vessatorie e vengono colpite dalla sanzione civilistica della nullità parziale, di protezione e rilevabile d’ufficio dal giudice.
Equo compenso e appalti
ANAC ha espresso qualche perplessità sulla compatibilità della Legge sull’equo compenso e quella degli appalti, ritenendo che la prima possa contrastare con le dinamiche concorrenziali cui sono ispirate le procedure ad evidenza pubblica e che il bando che non faccia riferimento alla legge 49 2023 non sia eterointegrabile.
In particolare, l’Autorità con un parere precontenzioso del febbraio 2024, ha auspicato l’intervento del legislatore.
Rilevanti sono state le pronunce del TAR Veneto e del TAR Lazio; in particolare, l’avvocato Trentini ha sottolineato che il TAR Lazio ha operato una interpretazione letterale della legge sull’equo compenso escludendo qualsiasi incompatibilità con il d.lgs. 36/2023.
in particolare, il Collegio ha ritenuto che i primi articoli della legge 49/2023 in combinato con le normative professionali stabiliscono obblighi imperativi e inderogabili che vengono così declinati:
– la nullità delle clausole inique (nullità parziale di protezione e rilevabile d’ufficio dal giudice)
-l’applicazione della legge sull’equo compenso anche alla materia degli appalti in ossequio ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento;
-la compatibilità della disciplina sui compensi con il diritto europeo e il principio della concorrenza.
Dunque, la giustizia amministrativa, a dispetto delle perplessità di ANAC, sta propugnando un’interpretazione inequivocabile della legge in analisi.
Riflessi deontologici
La legge 49 2023 stabilisce che gli ordini si dotino di una disciplina ad hoc per la responsabilità per i professionisti che contravvengono ai principi in essa sanciti.
In particolare, il codice deontologico forense prevede che l’avvocato non possa concordare un compenso in contrasto con l’art. 1 della legge sull’equo compenso. La violazione di questo obbligo comporta la sanzione (non indifferente) della censura; qualora, invece, il professionista manchi di avvisare il cliente che il compenso deve rispettare quanto stabilito dalla L. 49/2023, la sanzione sarà quella dell’avvertimento.
La legge sull’equo compenso si presenta come una legge che cerca di restituire dignità ai professionisti che rappresentano una risorsa utilissima in moltissimi settori economici del nostro paese.
Il dottor Santo Fabiano, a tal proposito, ha lanciato una provocazione circa il concetto di “convenienza” che va valutato nel contrarre un contratto di prestazione d’opera professionale, laddove il professionista non può essere valutato alla stregua di un oggetto, ma richiede una valutazione complessiva che non si attagli unicamente al costo della sua opera, ma alla qualità, all’organizzazione della sua attività.
L'articolo “L’Ora Legale”: la sesta puntata sulla Legge sull’equo compenso proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo “L’Ora Legale”: l’equo compenso nei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Il prossimo venerdì 21 giugno ritorna il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano.
La puntata sarà dedicata alla legge 49/2023 sull’Equo compenso di cui parleremo con le avvocate Lucia Di Salvo e Antonella Trentini
Si tratta di una disciplina destinata ad avere un impatto notevole sui rapporti di collaborazione tra professionisti e i cd. contraenti forti come le pubbliche amministrazioni, gli istituti di credito e le imprese di notevoli dimensioni per i quali è necessario prevedere un compenso equo secondo la definizione contenuta all’interno della L. 49/2023, all’art. 1.
Affronteremo il dibattuto tema del rapporto tra la Legge 49/2023 e la materia degli affidamenti di servizi (di ingegneria, architettura e legali) disciplinati dal Codice dei contratti pubblici; esiste un conflitto tra le due discipline? O l’equo compenso va garantito anche (e forse soprattutto) nei contratti stipulati dalle amministrazioni ai sensi del d.lgs. 36/2023?
La legge sull’equo compenso predispone anche uno strumento di tutela sul piano civilistico, ossia la previsione della nullità delle clausole che stabiliscano compensi non equi; il legislatore ha fatto uso della nullità cd. di protezione (che nasce in materia consumeristica), la quale non travolge l’intero contratto ma solo la singola clausola viziata. Con le nostre ospiti cercheremo di approfondire il regime processuale previsto dal legislatore per questa tipologia di nullità.
Un profilo che rimane ancora da chiarire riguarda la liquidazione dei compensi ad opera del Giudice, in sede di condanna alle spese? La legge sull’equo compenso ha natura precettiva per l’Autorità giudiziaria in questa fase?
Infine, cercheremo di analizzare i riflessi della legge 49/2023 sui codici deontologici, riflettendo sulle modifiche apportate di recente e cominciando proprio da quelle introdotte all’interno del Codice deontologico forense con la delibera n. 275 del 23 febbraio 2024 del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024.
Ti aspettiamo venerdì 21 giugno alle ore 15:00.
L'articolo “L’Ora Legale”: l’equo compenso nei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’equo compenso entra nel Codice deontologico forense proviene da Giurdanella.it.
]]>L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Il nuovo articolo recepisce quanto previsto all’interno della Legge sull’equo compenso (L.49/2023), prevedendo misure sanzionatorie e disciplinari a carico degli avvocati che stabiliscano compensi al ribasso, in difformità a quanto previsto dal D.M 147/2022.
Alle conseguenze disciplinari si aggiunge la sanzione civilistica della nullità relativa e di protezione della clausola avente ad oggetto la determinazione del compenso non equo, rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma solo a vantaggio del professionista.
I riflessi dell’intervento giudiziale sul rapporto contrattuale riguardano anche il cliente, il quale, non solo dovrà corrispondere al professionista la differenza tra l’equo compenso determinato giudizialmente e quanto effettivamente pagato, ma anche l’eventuale condanna al pagamento di un indennizzo a favore del professionista.
Peraltro, in relazione agli incarichi offerti dalle amministrazioni pubbliche o da soggetti comunque tenuti all’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, sulla scorta delle recenti pronunce del T.A.R. Veneto n. 632/2024 e del T.A.R Lazio n. 8580/2024 – è da escludere l’incompatibilità tra la nuova legge sull’equo compenso ed il codice dei contratti, poiché l’interpretazione letterale e teleologica della prima depone in modo univoco per la piena applicabilità anche alla materia dei contratti pubblici e, dunque, non può esserci in concreto alcuna antinomia tra le due discipline.
In sintesi, per non far correre all’Amministrazione il rischio di vedersi condannata a pagare parcelle con i medi tariffari, come conseguenza dell’aver previsto un preventivo nullo (con conseguente responsabilità contabile per il danno erariale), occorrerà attenersi rigorosamente – in sede di pattuizione preventiva – ai minimi tariffari, come detto, potendo solamente prevedere un eventuale ribasso limitatamente alle spese generali.
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]]>La suddetta legge si applica ai contratti che abbiano ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. a favore di imprese bancarie, aziende di una certa dimensione e Pubbliche Amministrazioni, ossia tutti quei rapporti contrattuali in cui il professionista si trova nella posizione di “contraente debole”.
Il legislatore ha previsto la nullità per le clausole contrattuali che prevedano la corresponsione di un compenso non equo secondo i parametri fissati dalla stessa L. 49/2023; si tratta di una nullità di protezione che consente al solo professionista di impugnare la convenzione, il contratto o l’esito della gara innanzi al Tribunale territorialmente competente per la rideterminazione del compenso.
Attualmente rappresenta questione di elevato interesse il rapporto tra la legge sull’equo compenso e la disciplina dei contratti pubblici.
In particolare, ANAC, con una nota del 23 aprile 2024, ha richiesto con urgenza l’intervento interpretativo o normativo da parte del legislatore con una nota destinata alla Cabina di Regia e ai ministri dell’Economia e delle Infrastrutture.
Secondo l’autorità, la disciplina non sarebbe applicabile alla materia degli appalti pubblici almeno per due ordini di ragioni: l’art. 2 della l. 49/2023 stabilisce che la disciplina dell’equo compenso trovi applicazione ai contratti aventi ad oggetto prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., mentre le prestazioni professionali effettuate nei confronti delle amministrazioni sono da ricondurre ai contratti d’appalto ex art. 1655 c.c.;, in secondo luogo, viene sottolineata la centralità del confronto concorrenziale all’intero delle procedure di evidenza pubblica con la conseguenza che, limitare la competizione tra gli operatori economici alle voci di costo quali “le spese accessorie” o all’elemento qualitativo delle offerte si tradurrebbe in una irragionevole compressione della libertà di impresa.
La giurisprudenza, al momento, sembra invece attestarsi su posizioni di assoluta compatibilità tra la disciplina dell’equo compenso e quella dei contratti pubblici.
A tal proposito, può essere interessante citare due recentissime pronunce del TAR Veneto e del Tar Lazio, rispettivamente la n. 632/2024 e la 8580/2024.
In entrambe le pronunce viene chiarito che le regole sull’equo compenso non contrastano con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente vantaggiosa” (basato sul miglior rapporto prezzo/qualità), poiché il compenso del professionista rappresenta solo una delle plurime componenti del prezzo “ l’operatività del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, è fatta salva in ragione della libertà, per l’operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori” (T.A.R Veneto n. 632/2024). A ciò bisogna aggiungere che il confronto competitivo continuerebbe a giocarsi anche sul piano dell’offerta tecnica e della qualità dei servizi.
La compatibilità tra le due discipline, secondo i giudici amministrativi, sembrerebbe trovare conferma nel dato letterale dell’art. 8 d.lgs. 36/2023 che stabilisce che “la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”; del resto, sarebbe irragionevole che le regole contenute all’interno della l. 49/2023 non fossero rispettate proprio dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle gare pubbliche, ove vengono in gioco interessi generali di tutela del mercato e della concorrenza.
A ulteriore conferma dell’applicabilità della legge sull’equo compenso alla materia dei contratti pubblici può prendersi in considerazione il passaggio della sentenza del T.A.R Veneto in cui il Collegio argomenta la natura di norma imperativa degli artt. 1, 2 e 3 L. 49/2023 dicendo che tali disposizioni sono volte a “assicurare al professionista un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, sia in sostanziale attuazione dell’art. 36 Cost., sia per rafforzare la tutela dei professionisti nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, ovvero, per quanto in questa sede di interesse, con la P.a.”.
Queste considerazioni, secondo i giudici amministrativi, consentono di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio circa la compatibilità della legge sull’equo compenso con il diritto europeo e i principi di libertà di stabilimento e di concorrenza.
Il T.A.R Veneto – seguito dal T.A.R Lazio – ha ritenuto che le disposizioni sull’equo compenso non producano un ostacolo all’accesso al mercato del lavoro da parte dei professionisti, ma tuttalpiù prevede una tutela rafforzata a loro favore e a garanzia del valore del loro lavoro.
Del resto, la Corte di Giustizia ha in precedenza affermato che “una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato CE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio”.
Secondo il T.A.R Veneto, dunque, la legge aumenterebbe le garanzie a favore degli operatori economici – specialmente quelli di piccole dimensioni – che avrebbero la certezza che il confronto competitivo riguarderà altri aspetti dell’offerta, senza dover più competere sulla voce “compensi” con gli operatori di grandi dimensioni, che per loro stessa natura possono essere maggiormente in grado di formulare ribassi su tale voce, mantenendo comunque un margine di utile rilevante.
Nonostante la posizione giurisprudenziale, ANAC ha già annunciato che, nelle more di un intervento da parte del legislatore, adotterà la soluzione interpretativa che riterrà più adeguata e che pare porsi in netto contrasto con i più recenti arresti giurisprudenziali.
Il testo integrale delle sentenze citate è fruibile qui e qui.
Il comunicato stampa della nota ANAC del 23/04/2024 è fruibile qui.
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]]>L'articolo Albi professionali per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici: pubblicata la legge in G.U. proviene da Giurdanella.it.
]]>All’articolo 1 del testo di legge, il pedagogista viene definito come “lo specialista dei processi educativi” con un ruolo di coordinamento e verifica degli interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.
L’articolo 3, invece, qualifica l’educatore professionale socio-pedagogico come “professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica”. L’educatore professionale opera in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario e si occupa di mettere a punto progetti di intervento a favore di soggetti che versano in condizioni di disagio e difficoltà, collaborando con altre figure professionali.
L’istituzione degli albi relativi a queste due tipologie di operatori sancisce il definitivo riconoscimento del ruolo fondamentale che svolgono pedagogisti ed educatori socio-pedagogici all’interno della società.
Peraltro, è da sottolineare che si tratta di categorie professionali assai numerose, solo per gli educatori, si contano 250mila professionisti e di 12mila neolaureati che ogni anno escono da 42 corsi di laurea in Scienze dell’Educazione.
La legge elenca i requisiti necessari ai fini dell’esercizio delle professioni e ammette la contemporanea iscrizione ai due albi professionali; entrambe le categorie sono soggette all’obbligo di segreto professionale.
Gli iscritti agli albi professionali costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, ente pubblico non economico -istituito su base regionale- che “agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.
Infine, la legge riconosce come equipollenti i titoli di studi conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.
L'articolo Albi professionali per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici: pubblicata la legge in G.U. proviene da Giurdanella.it.
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