L'articolo L’avvocato dovrà comunicare al cliente se utilizza sistemi di IA proviene da Giurdanella.it.
]]>L’uso di intelligenza artificiale per gli avvocati
Tutte queste forme di utilizzo hanno già mostrato numerosi limiti che ne consigliano per ora un uso accorto e diretto strettamente dalla competenza umana.
Per loro natura, tuttavia, sono strumenti che apprendono e la loro velocissima evoluzione li porterà ad un perfezionamento tale da renderli imprescindibili anche nell’attività quotidiana dell’avvocato, in tempi che saranno sorprendentemente brevi.
I sistemi di intelligenza artificiale che in astratto si rivelano particolarmente utili alla professione forense sono:
Si tratta di strumenti che in mano a un avvocato che li conosca e li utilizzi consapevolmente sono molto potenti, ma presentano limiti ancora significativi che li collocano lontano dall’infallibilità.
I principali limiti degli strumenti di AI
Le tecnologie predittive, ad esempio, possono analizzare enormi quantità di dati per prevedere esiti legali e migliorare l’efficienza nella preparazione dei casi. Sono particolarmente utili nei sistemi di Common Law perché la ricerca dei precedenti giurisprudenziali ha un impatto estremamente più significativo che nei sistemi di Civil Law e di quello italiano in particolare.
La mancanza di contestualizzazione è il loro limite più evidente e può indurre a interpretare erroneamente i dati e portare a conclusioni fuorvianti.
Gli assistenti di ricerca AI mancano, come gli altri, di comprensione contestuale. Possono analizzare dati e testi, ma non afferrare le sfumature legali o i contesti specifici di un caso.
Se non trovano casi analoghi o male interpretano le richieste possono addirittura inventare precedenti di sana pianta.
Usati senza controllo umano portano a risultati inadeguati e fuorvianti, come ha dimostrato il recente caso concluso con l’ordinanza del 14/3/2025 del Tribunale di Firenze.
Anche gli strumenti generativi sono in grado di redigere bozze di documenti legali in tempi ridicoli e con un grado di precisione piuttosto alto, ma difettano di comprensione contestuale e si basano sugli stessi risultati delle ricerche, quindi potenzialmente errati o non aggiornati.
Se le fonti a cui attingono sono incomplete o obsolete, anche le risposte generate saranno imprecise.
È quindi cruciale per gli avvocati apprendere a utilizzare queste tecnologie in modo critico, sfruttando i loro vantaggi mentre si è consapevoli delle loro imperfezioni.
Il Disegno di legge sull’Intelligenza artificiale all’esame del Parlamento
Il DDL sull’Intelligenza Artificiale che contiene principi e deleghe governative, è approdato in prima lettura alla Camera dopo aver superato il vaglio del Senato.
La norma si occupa espressamente di «princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale», per promuoverne l’utilizzo corretto e responsabile oltre che per coglierne le intrinseche opportunità.
Naturalmente il DDL è espressamente riferito all’interpretazione e applicazione a quello che per tutti è oramai l’AI ACT dell’Unione Europea (regolamento UE 2024/1689), entrato in vigore lo scorso 1 agosto.
Glossario e principi sono quindi direttamente collegati alla cornice antropocentrica fornita dall’AI Act. Per questo il legislatore concentra l’attenzione sulla garanzia di tutela dei dati e informazioni personali e sulla cybersicurezza, come precondizioni per l’utilizzo di sistemi di AI e ragioni per l’adozione di specifici controlli di sicurezza nel loro utilizzo.
Oltre a disciplinare l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo sanitario e della pubblica amministrazione, il DDL si sofferma sull’utilizzo da parte dei professionisti intellettuali e nell’ambito dell’attività giudiziaria.
In quest’ultimo ambito sostanzialmente si consente la sperimentazione dell’AI per l’organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività accessorie, lasciando al magistrato ogni decisione sull’utilizzo dell’AI per l’interpretazione o l’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
L’intelligenza artificiale e il suo uso nell’attività professionale
Ai liberi professionisti intellettuali invece, l’articolo 13 del DDL chiede espressamente di limitarsi alle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e di conservare la prevalenza del lavoro intellettuale nell’esercizio della professione.
Oltre a questo, il DDL pone un vero e proprio obbligo, in capo al professionista, di comunicare con la massima chiarezza al proprio cliente se intende utilizzare sistemi di AI nella esecuzione del mandato ricevuto.
Cominciare a preoccuparsi di questa comunicazione, della sua forma e del suo contenuto anche prima che la legge entri in vigore è una buona idea, anche perché doveri di trasparenza, competenza e correttezza nella informazione sono già previsti dal Codice deontologico forense,
Si può cominciare integrando il testo di mandati e lettere di incarico con le informazioni necessarie a far comprendere al cliente che tipo di utilizzo lo studio intenda fare dei sistemi di AI e chiarire innanzitutto:
In questo modo sarà possibile rispettare la prevalenza della prestazione intellettuale sugli automatismi dell’intelligenza artificiale richiesta dalla norma (e dal buon senso), e certamente mantenere una comunicazione corretta tra avvocato e cliente.
Il DDL peraltro coinvolge gli Ordini professionali nella tenuta di corsi di formazione sull’intelligenza artificiale, per consentire la formazione di una cultura su questi strumenti che presto diventeranno abituali anche nell’esercizio della professione forense.
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]]>Le ricerche di giurisprudenza erano effettuate su digesti e massimari cioè poderosi volumi che raccoglievano le massime, classificate per materie e sottomaterie.
Tali ricerche erano laboriose perché non era detto che nella materia o sottomateria si trovasse ciò che si cercava; allora si continuava a scartabellare.
L’attività era svolta con ritmi molto meno intensi di ora, proprie per quelle limitazioni tecniche e materiali.
Tutto è cominciato a cambiare con la diffusione parallela della videoscrittura e delle banche dati su supporti digitali.
Ora le ricerche si fanno semplicemente con le parole chiave, e poi pensa il sistema a selezionare le massime.
E inizia a essere difficile resistere alla tentazione di frequenti copia-e-incolla dai risultati delle ricerche agli atti che si stendono.
Un secondo e amplissimo passo avanti è stato la diffusione della rete.
Sulla rete si trova una quantità sterminata di materiali sicché anche il collega non specialista di una materia può cominciare a farsi un’idea della questione che vuole trattare e poi realizzare un atto corretto nella forma e nel contenuto.
Approvo questa forma di “democratizzazione” delle ricerche giuridiche: pure quando i clienti si presentano in studio con i risultati delle loro ricerche e magari pretendono che l’avvocato li recepisca tal quali. È vero che dà fastidio, ma ci costringe a un maggiore impegno critico e, alla lunga, a migliorare la qualità del lavoro (a condizione che si riesca a riportare il cliente saccente sui giusti binari).
Un cambiamento più profondo di quelli che ho descritto sarà generato adesso dalla diffusione dei programmi di intelligenza artificiale: il cambiamento è in corso benché quelli del secolo precedente come me ancora non lo percepiscono del tutto.
I sistemi risultano essere già in grado di raccogliere e organizzare una grande quantità di materiale per rispondere in modo esteso e sistematico a uno specifico quesito oppure a elaborare direttamente testi di contratti e simili.
Oggi si può demandare a un sistema d’intelligenza artificiale quel lavoro – spesso ingrato – di prima raccolta dei dati e dei precedenti e successivamente di stesura di una prima bozza di atto.
E, quanto più i sistemi saranno nutriti di informazioni, tanto più accurati saranno i testi che elaboreranno.
A quel punto forte sarà la tentazione di lasciare fare tutto alla macchina, limitandosi a una revisione magari distratta per fiducia del sistema.
Tuttavia, lo studio e l’approfondimento non diverranno inutili, almeno per due ragioni.
La prima è che, come già accade con le “comuni” banche dati informatiche, la qualità del risultato della ricerca dipende dall’accuratezza della domanda, oggi “prompt” per i sistemi di intelligenza artificiale.
Solo se chi ricerca delle risposte a determinati casi è riuscito a individuare, grazie alla sua esperienza, gli spunti davvero rilevanti potrà ottenere magari quell’articolo o quella massima risolutivi.
Insomma, a fare la differenza non saranno le risposte, ma le domande.
La seconda ragione è che i sistemi di intelligenza artificiale sembrano per così dire conformisti, perché selezionano le informazioni tra le più diffuse quindi possono non ritrovare le soluzioni più originali.
In alcuni casi il risultato sarà sufficiente, ma più spesso sarà necessario il salto, magari contro-intuitivo, che per ora è tipico dell’intelligenza umana.
Non possiamo però nascondere il pericolo che gran parte del nostro lavoro possa divenire superfluo, perché svolto dalle macchine.
Non ho risposte su questo; mi limito a ricordare che spesso per il cliente l’avvocato non è soltanto il produttore di atti scritti ma una persona che lo ascolta, magari quando si trova scoraggiato oppure quando desidera sfogarsi.
Quando, come nel film “Her”, i sistemi informatici riusciranno a simulare i sentimenti, allora, forse, potremo davvero cambiare mestiere…
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]]>L'articolo Equo compenso e Pubblica Amministrazione: rivoluzione per i professionisti proviene da Giurdanella.it.
]]>Si veda anche: Come assicurare l’equo compenso nelle gare tra professionisti? La soluzione dell’ANAC.
La legge n. 172/2017, di conversione del DL n. 148/2017 (c.d. Decreto Fiscale)- pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 – introduceva l’art. 13 bis alla Legge Forense, sull’equo compenso per gli avvocati, all’art. 19 quaterdecies.
Tuttavia il medesimo articolo estendeva a tutti i lavoratori autonomi l’applicazione della previsione originariamente a favore degli avvocati, e al contempo prevedeva l’applicazione anche nei confronti delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione.
La Legge Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell’art. 1 allargava ulteriormente questa disciplina, modificando l’art. 13 bis.
Ai sensi del citato art. 13 bis, le norme sull’equo compenso dei professionisti vogliono tutelare l’avvocato/professionista dai contraenti forti e dai conseguenti squilibri contrattuali tra le parti, sanzionando con la nullità qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo, in quanto si considera una clausola vessatoria.
Si intende nulla solo la pattuizione relativa al compenso, mentre il resto del contratto rimane in vita.
In sostanza, vengono presunti non equi (con presunzione che non ammette prova contraria) i compensi inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali: per gli avvocati si deve fare riferimento ai “parametri” individuati in base al Dm del 2014, utilizzati per la liquidazione delle spese processuali e che di norma valgono solo in mancanza di accordo tra le parti.
Per gli altri lavoratori applicare le tabelle ministeriali, nei casi in cui risultino già esistenti.
Con la legge di bilancio 2018 l’azione per la dichiarazione della nullità della clausola è diventata imprescrittibile e può essere fatta valere in qualsiasi momento, al pari della nullità di qualsiasi altro contratto. Tuttavia la nullità opera solo nell’interesse esclusivo del professionista.
Nella legge di conversione al cd. Decreto Fiscale veniva inserito l’art. 19 quatordecies, comma 3:
“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita’, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
In sostanza l’equo compenso, inizialmente pensato solo nei rapporti tra professionisti e grandi imprese, viene esteso ai rapporti con le P.A., con la particolarità che in quest’ultimo caso l’equo compenso si applicherà solo a partire dagli incarichi successivi al 6 dicembre 2017, a differenza di quanto avviene nei rapporti con le grandi imprese, dove le norme hanno portata retroattiva.
In caso di incarichi successivi a questa data, i compensi inferiori a quelli previsti dalle apposite tabella ministeriali sarebbero da considerare nulli, mentre rimarrebbe valido l’incarico in sé.
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]]>L'articolo Le nuove frontiere della comunicazione digitale – Trento 2 febbraio 2017 proviene da Giurdanella.it.
]]>Partendo da questa citazione del Libro Bianco sull’innovazione sociale, scritto da Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan possiamo quindi affermare che il fine dell’innovazione sociale quindi non è la semplice evoluzione del contenuto delle politiche o degli interventi rivolti a una determinata categoria di portatori di bisogni.
Si tratta di cambiare il processo attraverso cui le politiche e le azioni sono concepite, realizzate, valutate e governate.
Il risultato atteso da un’innovazione sociale è dunque la modificazione stabile dei comportamenti e delle relazioni di un insieme ampio di attori – istituzionali e non – finalizzata a rispondere ad un bisogno in modo migliore e più sostenibile. Al centro del loro lavoro le P.A. devono mettere, dunque, l’evoluzione del processo con cui si affrontano i bisogni, come condizione per giungere a risposte realmente diverse e maggiormente coerenti.
L’obiettivo del lavoro delle P.A. deve essere quella di migliorare la capacità strutturale di soddisfare i bisogni nei diversi settori (in modo da garantire l’effettività dei diritti) attraverso un diverso modo di rispondere ai problemi dei territori, delle comunità.
La finalità dell’approccio è il rafforzamento della capacità complessiva di azione della società dove per società intendiamo l’alleanza tra ciò che chiamiamo le ‘api’ (gli individui creativi dotati di idee ed energia) e gli ‘alberi’ (le grandi istituzioni con il potere ed il denaro necessari per sostenere le cose alla scala reale).
Siamo infatti di fronte all’emergere di nuovi bisogni a cui non servono risposte pre-confezionate: si riducono le risorse a disposizione per fare fronte a questi nuovi e vecchi bisogni e per via di una serie di vincoli strutturali (mancato ricambio generazionale, mancanza di tempo, pressione costante sulla macchina amministrativa) all’interno della PA troppo spesso mancano le competenze adatte per leggere alcuni fenomeni emergenti e portare avanti determinati processi di innovazione; anche quando queste competenze sono presenti, la PA si dimostra quasi sempre più lenta rispetto ad altri attori della società.
In questo contesto, il ruolo della Pubblica Amministrazione è costretto a cambiare, se vogliamo che “il pubblico” possa continuare ad essere utile.
Proprio per analizzare lo stato dell’arte e per studiare le possibili soluzioni è stato concepito l’evento dal titolo “Le nuove frontiere della comunicazione tradizionale e digitale” che si terrà a Trento il prossimo 2 febbraio.
Si tratta di un evento gratuito dedicato a Imprenditori, Amministratori Delegati, Direttori HR e Direttori Marketing di Imprese Pubbliche, Private e Associazioni; un evento itinerante in diverse città d’Italia, che rende protagonisti i partecipanti, le loro esperienze, storie e competenze; prevede interventi di professionisti nella comunicazione giornalistica radio–televisiva, coach aziendali ed esperti della digital communication.
I relatori saranno: Marco Piccaluga, Carmelo Giurdanella, Nicola Camillo e Massimo del Monte.
Maggiori informazioni si possono trovare al seguente link.
L'articolo Le nuove frontiere della comunicazione digitale – Trento 2 febbraio 2017 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Avvocati: in Gazzetta le nuove regole per rimanere iscritti all’albo proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta, in particolare, del decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense” e del decreto n. 48 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.”
Con il primo Regolamento si stabiliscono i requisiti per la permanenza all’albo degli avvocati. In particolare si dispone che ogni ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine circondariale verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e’ svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.
Ai sensi del Regolamento la professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista; d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
La cancellazione dall’Albo e’ disposta quando il consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Clicca qui per il decreto in Gazzetta
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]]>L'articolo DURC Online: il Ministero del Lavoro ha aggiornato il Modello proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, il Ministero evidenzia che il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. In tali casi, la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.
L'articolo DURC Online: il Ministero del Lavoro ha aggiornato il Modello proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Lavoro e concorrenza. La scheda delle novità proviene da Giurdanella.it.
]]>Questi, in sintesi, i contenuti del provvedimento.
Assicurazioni. Viene previsto l’obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l’automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l’installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l’obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all’IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle nuove norme.
Fondi pensione. Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all’interno della categoria professionale di riferimento.
Comunicazioni. Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto. L’entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore in caso di promozioni.
Poste. Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione.
Energia elettrica, gas e carburanti. Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto: a) per il gas naturale, la graduale eliminazione della “tutela” a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall’Autorità per l’Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato); b) per l’energia elettrica la graduale restrizione dell’attuale perimetro di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018. c) per i carburanti si vieta l’introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti.
Banche. Per garantire la piena mobilità della domanda vengono previste norme come: i costi delle chiamate per l’assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l’ordinaria chiamata urbana; saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi; un apposito sito Internet dovrà garantire la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e ai mutui.
Avvocati. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l’obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell’assistito) e consente le società multiprofessionali e l’ingresso di soci di capitali.
Notai. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d’appello a tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l’autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti. In questo modo sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo; si eliminerà l’obbligo di atto notarile per la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale fino a 20 mila euro; si estenderanno gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale.
Ingegneri. Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni ’40.
Farmacie. Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l’ingresso di soci di capitale.
Qui il testo integrale del disegno di legge
L'articolo Ddl Lavoro e concorrenza. La scheda delle novità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cassazione: ecco le comunicazioni di cancelleria via PEC proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta solo di informatica parallela, che si affianca, senza sostituire, la tradizionale comunicazione cartacea. Solo quest’ultima avrà valore giuridico a tutti gli effetti.
In questa fase sperimentale, la comunicazione (come sarà evidenziato nella mail di risposta) sarà dunque priva di efficacia giuridica.
Qui la circolare aggiornata sul processo civile telematico.
L'articolo Cassazione: ecco le comunicazioni di cancelleria via PEC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma giustizia civile: le novità e il testo proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, il commento degli uffici di Palazzo Arenula alle principali novità in arrivo in Gazzetta.
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Ministero della Giustizia
Scheda riepilogativa sulla riforma del processo e della giustizia civile
a) Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense
Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.
Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare.
È previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale.
b) Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)
La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole.
Per talune materie è condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l’efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.
Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui è attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta. Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l’autografia della firma apposta in calce all’invito, la dichiarazione di mancato accordo.
L’intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro).
L’accordo raggiunto all’esito dell’attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituirà titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
c) Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio
Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modificadelle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modificadelle condizioni di separazione o di divorzio.
Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile)
I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza dei difensori non è obbligatoria.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.
d) Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo
Per disincentivare l’abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
e) Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice
Le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice passeranno d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione.
f) Sospensione dei termini e ferie dei magistrati
Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre).
Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.
g) Ritardo nei pagamenti: chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più
In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato), è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
h) Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore
L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare punta a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei.
La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario: questi avrà accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, in primo luogo l’anagrafe tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari. L’accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati avrà luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.
i) Ulteriori misure di semplificazione del processo esecutivo:
– Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede, quale diretta conseguenza dell’introduzione delle nuove norme in materia di competenza territoriale (nuovo art. 26-bis), ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura potrà incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.
– Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
In merito alle esecuzioni per rilascio viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l’ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l’immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.
– Infruttuosità dell’esecuzione
Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il giudice dell’esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore, ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati.
– Nuove modalità di pignoramento degli autoveicoli
E’ stata riformata la disciplina del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalità di pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione relativa all’apprensione delle navi e degli aeromobili, così da superare le criticità dell’esecuzione di siffatti beni.
– Trasparenza ed efficienza dei fallimenti, dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili
Con la finalità di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l’obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare.
L’intervento eviterà le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.
Link utili:
– Qui a confronto il testo originario del decreto legge numero 132 del 2014 e il testo definitivo coordinato con le modifiche introdotte in sede parlamentare.
– Qui la scheda la scheda parlamentare di sintesi, con il commento a tutte le novità introdotte dal decreto legge n.132 del 2014, alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento.
L'articolo Riforma giustizia civile: le novità e il testo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Aiga contro il nuovo Codice deontologico forense. Il testo proviene da Giurdanella.it.
]]>I toni sono forti: “Un vero bavaglio. Restrizioni anacronistiche che pongono la nostra categoria in una condizione di disparità e svantaggio. E anche il cittadino ci perde. Niente Web per gli avvocati italiani. O, meglio, accesso alla rete in dosi omeopatiche”.
Si discute in particolare dell’art. 35 del nuovo Codice deontologico, sul “Dovere di corretta informazione“.
Sono oggetto di attenzione i commi da 9 a 12, che così recitano:
9. L’avvocato puo’ utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a se’, allo studio legale associato o alla societa’ di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L’avvocato e’ responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non puo’ contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalita’ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita’ e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
La relazione illustrativa del CNF, che accompagna il Codice, così recita:
“l’art.35 (‘dovere di corretta informazione’) trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dell’art. 17 dei principi generali (che mutua la previsione legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 bis del codice ancora vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela; degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e 10 destinate a presidiare, con la realistica consapevolezza dell’arduità del compito, il complesso ed articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione “di chiusura”, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimità.
Ciò posto, riportiamo di seguito, il testo integrale del comunicato stampa dell’AIGA, che commenta criticamente la previsione citata, invocando un immediato intervento interpretativo da parte del CNF:
“Limitata pesantemente la presenza online dei legali: niente social, pubblicità vietata, è possibile usare solo domini con proprio nome o quello del proprio studio”. Internet e Facebook “vietati” agli avvocati italiani. “Rivedere la norma che limita l’uso del web per promuovere la propria professionalità”.
La presidente Giorgi scrive al Consiglio Nazionale Forense: “Un vero bavaglio. Restrizioni anacronistiche che pongono la nostra categoria in una condizione di disparità e svantaggio. E anche il cittadino ci perde”
Niente Web per gli avvocati italiani. O, meglio, accesso alla rete in dosi omeopatiche. Il nuovo Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense, in vigore dal 15 dicembre, permette infatti a un legale che voglia dare informazioni sulla propria professione di farlo utilizzando, come recita l’articolo 35, “esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi”. Niente Facebook, niente pubblicità online, paradossalmente anche la presenza su siti come paginegialle.it sembra in bilico.
Stando alla formulazione della norma, sarebbe impossibile, per esempio, che un avvocato o un gruppo di avvocati attivi su Roma presentassero i propri servizi – magari anche offrendo informazioni e aggiornamenti – su un sito dal dominio avvocati-roma.info. E ancora, la norma lascia intendere che un avvocato che cura la propria pagina Facebook professionale (che potrebbe essere per esempio https://www.facebook.com/pages/Studio-Legale-Rossi) offrendo informazioni e aggiornamenti gratuiti utili al cittadino debba ora sospendere questa attività.
Ancora, l’articolo 35 recita che “L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito”.
La norma, formulata in modo equivoco, secondo alcuni commentatori vuole impedire l’utilizzo di strumenti di pubblicità online quali Adwords di Google (il più diffuso del genere). “Se davvero questa è la ratio – sottolinea la presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Nicoletta Giorgi – si tratta di una limitazione ingiustificata e inaccettabile. Questi link a pagamento, se correttamente utilizzati, costituiscono un veicolo lecito per ‘indirizzare’ potenziale clientela verso il proprio sito, che contiene la presentazione dei propri servizi e dei propri titoli. Proprio come accade con qualsiasi inserzione su giornali o con le affissioni, finanche in autobus. Esattamente come un’inserzione su un giornale o una rivista, che ha lo scopo di reindirizzare i clienti verso lo studio del professionista. La disparità di trattamento è tanto evidente quando ingiustificata. Analogo discorso vale anche per i siti dedicati alla ricerca di avvocati (ad es. albonazionaleavvocati.it), che ha lo stesso ruolo degli elenchi cartacei con inserzioni a pagamento (ad es. PagineGialle) .
“La restrizione dell’utilizzo del web, oltre ad essere un vero bavaglio anacronistico, porrebbe la nostra categoria professionale in una condizione di forte disparità e svantaggio, anche rispetto agli altri colleghi professionisti che non devono sottostare a limiti di scelta degli strumenti con cui veicolare le proprie informazioni”, sottolinea Giorgi, che lo scorso 27 ottobre ha inviato una lettera al Consiglio Nazionale Forense con la richiesta di chiarimenti sulla questione.
“Confidiamo che la risposta del CNF sia fondata su una lettura moderna della materia e della realtà in cui i professionisti si trovano a svolgere la propria attività, in concorrenza anche con studi internazionali che fanno uso massiccio delle nuove tecnologie e degli strumenti di informazione e pubblicità. Diversamente, ostacoli e costi ricadrebbero al solito sui giovani, impediti ad utilizzare strumenti economici ma ampiamente diffusivi. Evidentemente ciò che non si conosce fa paura: ma questo limite di chi regolamenta la nostra professione non lo dobbiamo pagare noi”, conclude la presidente di Aiga.
L'articolo Aiga contro il nuovo Codice deontologico forense. Il testo proviene da Giurdanella.it.
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