L'articolo Strisce blu e bianche secondo la Cassazione proviene da Giurdanella.it.
]]>La disposizione prevede l’obbligo per il Comune che assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di garantire, nella stessa zona o in aree circostanti, una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tuttavia, il predetto obbligo viene meno nelle zone pedonali, in quelle a traffico limitato e nelle aree rientranti nella categoria “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta di aree in cui insistono edifici di particolare rilievo storico-culturale, “e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”
Rispetto a quest’ultima ipotesi, ossia alle zone di particolare rilevanza urbanistica, qualora il Comune scelga di derogare all’obbligo genericamente previsto dall’articolo 7, comma 8, prima parte, c.d.s., dovrà provvedere a fornire adeguata motivazione basata sulle particolari condizioni del traffico.
Nel caso concreto posto all’attenzione della Corte di Cassazione, un automobilista, sanzionato per aver lasciato in sosta la propria automobile senza esporre il ticket, aveva impugnato la multa innanzi al Giudice di pace, lamentando il numero limitato di stalli liberi nelle vicinanze.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, il quale è stato successivamente accolto dal Giudice d’appello che ha ritenuto esistente l’obbligo di motivare la scelta di non prevedere stalli liberi in numero adeguato.
La vicenda giudiziaria si è conclusa innanzi ai Giudici di legittimità.
La Corte ha sottolineato che l’automobilista multato aveva posteggiato in zona rientrante nella categoria “A” secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444; rispetto a questa tipologia di aree non sussiste, invero, alcun obbligo motivazionale, poiché “il requisito delle esigenze particolari è considerato ontologicamente esistente in ragione delle peculiari caratteristiche di esse, essendo a queste già attribuito ex lege per scelta legislativa, sicchè è sufficiente la loro inclusione nelle relative zone per esonerare il comune da responsabilità in caso di mancata previsione di zone di libera sosta…”.
Dunque, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo motivazionale sussiste solo rispetto alle zone di particolare rilevanza urbanistica, per le quali la Giunta comunale, per far valere la deroga all’obbligo ex articolo 7, comma 8, c.d.s., deve prevedere adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui tali zone sono contraddistinte da particolari esigenze e da peculiari condizioni di traffico.
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]]>L'articolo Mobbing e stalking sul luogo di lavoro secondo la Cassazione proviene da Giurdanella.it.
]]>La giurisprudenza ha indicato come elementi costitutivi del fenomeno del mobbing:
Con una recente sentenza, la n. 32770/2024, la Terza sezione della Cassazione penale ha confermato che le condotte che dal punto di vista civilistico integrano il fenomeno del mobbing sono riconducibili, sul piano penale, al reato di stalking previsto dall’articolo 612 bis c.p.
Nel caso concreto, un medico, professore presso una scuola di specializzazione, era stato imputato per “stalking lavorativo”; la Cassazione, richiamando un precedente del 2020 (Cass. penale n. 31273/2020, ribadisce che questa tipologia di stalking si realizza nel caso del “ datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere l’ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così determinando uno degli eventi alternativi previsti dall’articolo 612 bis”.
Ai fini della contestazione penale, ricorda il supremo consesso, è necessaria la sussistenza di di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, dunque:
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]]>L'articolo Abbandono di rifiuti: il punto della giurisprudenza proviene da Giurdanella.it.
]]>Dal punto di vista penale, gli articoli 255 e 256, comma 2, del Testo Unico Ambiente (d.lgs. 152/2006) puniscono chi, in qualità di privato cittadino o di esercente un’attività imprenditoriale, “abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee”.
Di recente, la Cassazione Penale, con sentenza n. 29076/2024 ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 con specifico riferimento all’autore della condotta illecita; la norma, infatti, individua come soggetto attivo il titolare di un’impresa ovvero il responsabile di un ente.
Nel caso concreto all’esame del supremo consesso, la difesa aveva cercato di contestare l’applicabilità dell’articolo 256, comma 2, ritenendo che la condotta dell’imputato fosse riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 255 TUA, che punisce l’abbandono di rifiuti commesso dal comune cittadino.
Tuttavia, le risultanze probatorie fornite dalla pubblica accusa non davano spazio a ricostruzioni alternative; la quantità ed eterogeneità dei rifiuti trasportati e poi abbandonati, il fatto che l’autocarro utilizzato per il trasporto risultasse iscritto all’albo dei gestori ambientali e, infine, la circostanza che il mezzo fosse di proprietà dell’imputato e che fosse stato ceduto in comodato a una società operante nel settore del recupero materiali lasciavano intendere che la gestione e l’abbandono dei rifiuti fossero connesse, foss’anche in via del tutto occasionale, ad un’attività d’impresa.
Con la sentenza in analisi, dunque, la Cassazione ha dimostrato che la contestazione del reato di cui all’articolo 256, comma 2, TUA non richiede la sussistenza di requisiti formali che consentano di identificare il soggetto attivo come imprenditore o responsabile di un ente (come, ad esempio, iscrizione a specifici registri, delibera assembleare di nomina a responsabile legale dell’ente), essendo sufficiente il dato fattuale dello svolgimento di un’attività economica riconducibile nell’alveo dell’articolo 2082 c.c. (“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”).
La seconda sentenza che proponiamo si occupa di un aspetto complementare a quello penalistico, ossia delle conseguenze amministrative del deposito incontrollato di rifiuti in violazione dell’articolo 192 TUA.
La predetta norma stabilisce che, oltre alle sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256 TUA, chi abbandona rifiuti o li deposita in maniera incontrollata “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.”
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5694/2024, si è pronunciato sul ricorso presentato dai proprietari di un fondo che, per anni, era stato occupato abusivamente da soggetti terzi, i quali avevano generato una condizione di degrado, dovuta anche all’abbandono di rifiuti in quella stessa area; i ricorrenti avevano dedotto l’illegittimità dell’ordinanza con cui erano stati intimati, in qualità di proprietari del fondo, a rimuovere i suddetti rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi, ritenendo di non esservi tenuti.
Ebbene, il Collegio, pur essendo consapevole che, in materia di danno ambientale, la giurisprudenza esonera il proprietario diligente (ossia che abbia vigilato sul proprio fondo e che, dunque, non sia responsabile dell’inquinamento) da qualsiasi onere di bonifica, ha stabilito che nella vicenda concreta tale orientamento fosse inapplicabile.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che ai proprietari/ricorrenti fossero imputabili “una grave e colpevole assenza di vigilanza”; confortato dalle risultanze documentali introdotte in giudizio, il Collegio ha rilevato che lo stato di degrado dei luoghi fosse in parte imputabile ai proprietari, i quali avevano lasciato il fondo in uno stato d’abbandono e di incuria tali da permettere a terzi di introdurvisi e di abbandonare per anni rifiuti.
Tale ricostruzione è corroborata da una monolitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “la responsabilità, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192 può essere” non solo “commissiva, quella a carico dell’autore del fatto inquinamento”, ma anche “omissiva, quella del proprietario o altro titolare di diritto reale cui è ascrivibile l’omessa diligenza, derivante dal fatto di essersi disinteressato a lungo del bene, permettendo colposamente che esso potesse essere scelto dall’autore materiale come luogo di discarica di rifiuti” (v. Cass. Civ. Sez. III, n. 14612/2020).
Anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, come ricordato all’interno della sentenza, vi sono pronunce dello stesso tenore, secondo cui “la a condotta illecita del terzo, responsabile dell’abbandono di rifiuti in luogo pubblico, non esonera dalla responsabilità il proprietario (rectius il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria)” e l’evento stesso, per cui, “l’art. 192 d.lgs. 152/2006”, in caso di depositi di rifiuti discendenti da fatti illeciti di soggetti ignoti, “impone … all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti” (Cons. di St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786).”
La pronuncia analizzata conferma, dunque, che in caso di abbandono di rifiuti l’amministrazione comunale potrà ottenere dal proprietario negligente che non abbia adeguatamente vigilato sulla sua proprietà la rimessione in pristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti, con indubbi vantaggi per la spesa pubblica che non dovrà farsi carico di costi non indifferenti.
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]]>L'articolo Abuso d’ufficio e nuovo Codice dei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>La vicenda riguardava l’amministratore di una società in house che aveva affidato ad un avvocato, senza esperire alcuna procedura di evidenza pubblica, l’attività di consulenza legale, la quale era stata qualificata alla stregua di un appalto di servizi. Il valore del contratto ammontava a 112 mila euro, nettamente superiore alla soglia per l’affidamento diretto che, al tempo dei fatti, era fissata dall’art. 36, co.2, lett a), d.lgs. 50/2016, in 40 mila euro.
La Cassazione si è pronunciata sulla persistente configurazione del reato di abuso d’ufficio a seguito della modifica normativa intervenuta con il nuovo codice dei contratti pubblici, che ha innalzato il valore dei cd. appalti “sotto soglia” portandolo a 140 mila euro; alla luce della novella normativa, infatti, il contratto stipulato dall’imputato con l’avvocato configurerebbe adesso una legittima ipotesi di affidamento diretto.
Il reato di abuso d’ufficio, contestato all’amministratore, punisce il pubblico ufficiale che violi regole di condotta contenute in leggi o atti aventi valore di legge; nel caso concreto, dunque, la regola dalla cui violazione dipende la configurazione del reato sarebbe contenuta all’interno della disciplina dei contratti sotto soglia.
La modifica che riguardi norme extra-penali è suscettibile di incidere sull’ambito di applicazione della legge penale quando il disvalore sociale della condotta tipica venga in qualche modo caratterizzato proprio dall’elemento normativo extra-penale; in questi casi, si parla di successione mediata di leggi penali nel tempo.
Un’ipotesi tipica di successione mediata di leggi penali nel tempo può essere quella che riguarda le norme penali cd. “in bianco”, ossia quelle che rimandano a disposizione extrapenali per individuare la condotta tipica; in questi casi, dunque, la norma extra penale concorre a caratterizzare il disvalore della fattispecie, per ogni modifica che la riguardi inciderà sull’applicazione del precetto penale.
La Cassazione, ritenendo che il reato di abuso di ufficio rappresenti un esempio di norma penale in bianco, ha stabilito che l’innalzamento della soglia al di sotto della quale è possibile procedere all’affidamento diretto concorrerebbe a eliminare il rilievo penale di quegli affidamenti diretti effettuati nel passato per contratti che abbiano avuto un valore inferiore all’attuale soglia di 140 mila.
La conclusione cui arriva la Cassazione, tuttavia, sembra contraddire per certi versi un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di successione mediata di leggi penali nel tempo.
Invero, il nodo della questione rimane la natura di norma integratrice dell’art. 50 nuovo codice degli appalti e la possibilità che essa concorra realmente a caratterizzare il disvalore della condotta punita all’art. 323 c.p.
Il reato di abuso d’ufficio punisce il pubblico ufficiale che disobbedisce a quanto stabilito da leggi o altri atti aventi valore di legge, ma a prescindere dal loro contenuto e per il fatto stesso di aver tenuto un comportamento contra legem.
Dunque, la modifica del codice degli appalti non inciderebbe sul disvalore dell’azione tipica che continuerebbe a identificarsi con la violazione di una regola di condotta; a ritenere diversamente si ammetterebbe che il perimetro di una fattispecie penale muti in relazione alle modifiche, spesso frequenti, della disciplina normativa amministrativa, così da rendere incerta l’applicazione della legge penale.
Del resto, in passato la stessa Cassazione, in applicazione del criterio strutturale, ha negato la sussistenza della successione mediata di leggi penali nel tempo:
-Nella sentenza Magera, le Sezioni unite hanno escluso l’abolitio crimins (come conseguenza della successione mediata di leggi penali nel tempo) del reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento dallo Stato impartito dal questore a dei cittadini rumeni, anche se successivamente alla commissione del fatto era intervenuto il Trattato di adesione della Romania all’UE, in forza del quale i cittadini rumeni perdevano la qualità di extracomunitari. In quel caso, la Cassazione ha rilevato come la modifica normativa intervenuta medio tempore avesse inciso su un mero presupposto applicativo della fattispecie penale;
-Nella sentenza Niccoli, la Cassazione doveva decidere se un imprenditore fosse punibile per fatti di bancarotta anche se, dopo la commissione del fatto, era intervenuta una modifica alla legge fallimentare in forza della quale egli sarebbe stato qualificato come piccolo imprenditore e non avrebbe potuto essere dichiarato fallito. Anche in questo caso, la Cassazione ha escluso la successione mediata di leggi penali nel tempo, ritenendo insussistente la parziale abolitio criminis
In entrambe le vicende, il supremo consesso ha adoperato il criterio strutturale per poter distinguere le norme integratrici del precetto penale da quelle che descrivono meri elementi normativi contenuti all’interno della fattispecie.
Il dato che emerge da una prima lettura della sentenza, dunque, è che la Cassazione abbia deciso di allontanarsi dalla strada tracciata da questi e altri precedenti in materia di successione mediata di leggi penali nel tempo.
Il testo integrale della sentenza è fruibile qui
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]]>L'articolo La Cassazione sulla tempestività delle riserve negli appalti di lavori proviene da Giurdanella.it.
]]>Questo il principio affermato dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3555 depositata lo scorso 4 febbraio (Pres. Bisogni, rel. Marulli), sulla scorta di quanto già sostenuto sul punto nella precedente pronuncia n. 7479 del 2017.
Nella fattispecie, il ricorrente sosteneva che la riserva – avente ad oggetto la sospensione presuntamente illegittima – sarebbe stata apposta tempestivamente, essendo stata formalizzata nel registro della contabilità, dovendo dunque ritenersi tale adempimento idoneo e sufficiente.
Di contrario avviso la Corte di Cassazione, che ha integralmente accolto le eccezioni dell’Amministrazione resistente, assistita dall’avvocato Carmelo Giurdanella.
Secondo l’ordinanza in commento, infatti:
“posto che l’istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull’andamento dell’appalto in particolare in modo da evitare l’esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell’opera, l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta dall’amministrazione, «ha l’onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile ‘ratione temporis’), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica qualificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato» (Cass. Sez. I, 23/03/2017, n. 7479)”.
Si rende di seguito disponibile il testo integrale dell’ordinanza n. 3555/2022, depositata il 4 febbraio 2022.
L'articolo La Cassazione sulla tempestività delle riserve negli appalti di lavori proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il caso Cucchi proviene da Giurdanella.it.
]]>In primo grado i giudici della prima Corte di Assise di Roma avevano condannato i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a 12 anni di carcere riconoscendo l’omicidio preterintenzionale come sostenuto dal Pubblico Ministero dott. Musarò concordando sul fatto che ci fu una “azione violenta” da parte dei Carabinieri che fecero “uso distorto dei poteri di coercizione inerenti il loro servizio, violando il dovere di tutelare l’incolumità fisica della persona sottoposta al loro controllo”.
In secondo grado, il 7 maggio 2021, la Corte di Assise di Appello di Roma, accogliendo le richieste del Procuratore Generale dott. Cavallone di escludere le attenuanti generiche dall’accusa, ha modificato la sentenza di primo grado condannando a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due militari ritenuti responsabili del pestaggio di Stefano Cucchi, avvenuto all’interno della caserma Casilina, e nello specifico i Carabinieri: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, 4 anni invece sono stati inflitti al maresciallo Roberto Mandolini all’epoca dei fatti Comandante della Stazione Carabinieri Appia, per aver falsificato il verbale di arresto di Cucchi e sempre per il reato di falso a 2 anni e 6 mesi di carcere è stato condannato Francesco Tedesco che, inizialmente imputato per il pestaggio di Stefano Cucchi, durante il processo di primo grado, denunciò i suoi colleghi diventando un teste chiave dell’accusa.
Francesco Tedesco infatti ammise di aver assistito al pestaggio e raccontato ciò che avvenne la notte del 15 ottobre 2019.
Il 18 ottobre 2021 sono state depositate le 130 motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello all’interno della quale si legge talaltro che il geometra romano: “se non avesse subito un evento traumatico nella sala adibita a fotosegnalamento della caserma Casilina, non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni, con l’instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte”.
“La vittima è colpita con reiterate azioni ingiustificate e sproporzionate, scrivono i giudici, rispetto al tentativo dell’arrestato di colpire il pubblico ufficiale con un gesto solo figurativo inserito in un contesto di insulti reciproci inizialmente intercorsi dal Carabiniere Di Bernardo e l’arrestato, che, nel dato contesto esprime il semplice rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento”.
Fino alla sera dell’arresto, si legge nelle motivazioni, il geometra stava bene versava in condizioni assolutamente normali e non presentava né manifestava alcun segno di lesioni fisiche.
La vicenda non può dirsi conclusa se non dopo la Cassazione alla quale gli imputati hanno già detto attraverso i loro legali che ricorreranno.
L'articolo Il caso Cucchi proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Concorsi: la Cassazione su applicabilità della mobilità o dello scorrimento della graduatoria proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo la Suprema Corte, “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità. di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente”.
Non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.
Per quanto concerne la questione relativa al riparto di giurisdizione in tal materia, la Corte ha affermato che “le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente realizzano delle vere e proprie assunzioni mentre il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinato attualmente dal d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (SS.UU. nn. 5077/2015, 26420/2006)”.
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]]>L'articolo Società in house: la Cassazione a S.U. sul giudice competente proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dall’ordinanza: “Le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del cd. in house providing”.
Hanno precisato le Sez. Unite hanno affermato in precedenti sentenze che le società in house costituiscono in realtà articolazioni della pubblica amministrazione da cui derivano e non soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. tuttavia, hanno altresì avuto cura di precisare che siffatta affermazione va intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione.
Si legge ancora: “Il tipo di rapporto che lega gli organi di una società in house all’ente pubblico da cui la società proviene è, infatti, fin troppo simile a quello che intercorre tra la medesima amministrazione ed i propri dipendenti per poter giustificare un diverso regime di responsabilità, quanto alla giurisdizione ed ai riflessi sulle regole che presidiano la responsabilità di quei soggetti. Ciò non implica però, necessariamente, che anche sotto ogni altro profilo l’adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza le società in house sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco”.
Clicca qui per il testo dell’ordinanza
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]]>L'articolo NO MUOS in Cassazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Comune di Ragusa, difeso dall’Avv. Sergio Boncoraglio e dall’Avv. Carmelo Giurdanella, già parte del giudizio al C.G.A., ha depositato controricorso, aderendo alla posizione del Comune di Niscemi.
Le motivazioni a sostegno del ricorso e del controricorso riguardano:
– la violazione dei limiti esterni della giurisdizione rispetto alla competenza del legislatore;
– la violazione dei limiti esterni della giurisdizione rispetto alla competenza della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia del C.G.A. infatti, secondo le motivazioni del ricorrente, troverebbe fondamento su atti processuali viziati, in quanto formati in violazione del principio di contraddittorio e della difesa delle parti. Tutto ciò, oltre a lasciare disattesa la normativa processuale in materia rappresenta un vero e proprio stravolgimento delle norme di rito da parte del Giudice amministrativo che in questo modo invade la sfera di competenza del legislatore.
Il C.G.A. inoltre, con la pronuncia de qua, entra nel merito delle autorizzazioni regionali oggetto dell’impugnazione, disponendo nuove attività istruttorie all’interno del giudizio, che si ricorda essere di legittimità, volte ad avvalorare nel merito e nel contenuto le autorizzazioni, sostituendosi di fatto alla Pubblica Amministrazione.
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]]>L'articolo Cassazione: illegittima l’Iva sulla tassa rifiuti proviene da Giurdanella.it.
]]>Si chiude così la questione dell’applicabilità dell’IVA alla tassa rifiuti. Secondo giurisprudenza costante della stessa Corte “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’ art. 49, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è assoggettabile ad Iva, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’ art. 3 del d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, sia pur destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (sentenze n. 3293/2012; n. 3756/2012; 5831/2012).
Le società dei servizi ambientali dovranno quindi restituire le somme percepite illegittimamente dai contribuenti.
Si allega il testo della sentenza
L'articolo Cassazione: illegittima l’Iva sulla tassa rifiuti proviene da Giurdanella.it.
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