L'articolo Il Decreto Legge 105/2019 sulla sicurezza cibernetica in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 19 settembre il decreto legge in materia di sicurezza informatica, con particolare riferimento alla predisposizione di sistemi di sicurezza nazionale cibernetica volti a garantire, in particolare, il massimo livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.
In particolare l’obiettivo è la creazione del “perimetro di sicurezza nazionale ciberbetica“.
E’ previsto, entro 4 dalla legge di conversione, la predisposizione di un elenco di soggetti, “operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”.
I soggetti elencati saranno obbligati ad una serie di incombenze, tra le quali specifiche politiche di sicurezza, di monitoraggio, di garanzia dell’integrità delle reti e dei sistemi informativi, con la previsione di poteri specifici del Governo.
Sono previste anche delle regole particolari in materia di appalti pubblici, per i soggetti che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su reti o sistemi informativi particolarmente a rischio, oltre che per l’espletamento di alcuni servizi informatici.
In allegato il Comunicato del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Il decreto mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Inoltre, il testo integra e adegua il quadro normativo in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in modo da coordinare l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452, sul controllo degli investimenti esteri, e apprestare idonee misure di tutela di infrastrutture o tecnologie critiche ad oggi non ricadenti nel campo di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.
Le nuove norme, tra l’altro:
– definiscono le finalità del perimetro e le modalità di individuazione dei soggetti pubblici e privati che ne fanno parte, nonché delle rispettive reti, sistemi informativi e servizi informatici rilevanti per le finalità di sicurezza nazionale cibernetica;
– prevedono il coinvolgimento del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) nella fase attuativa;
– istituiscono un meccanismo teso ad assicurare un procurement più sicuro per i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni e servizi di information and communication technology (ICT) destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i servizi rilevanti;
– prevedono che l’esercizio dei poteri speciali in relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G sia effettuato previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità da parte dei centri di valutazione individuati dalla nuova normativa e, con riferimento alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, la possibilità di integrare o modificare le misure prescrittive già previste alla luce dei nuovi standard.
L'articolo Il Decreto Legge 105/2019 sulla sicurezza cibernetica in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Sblocca Cantieri: il D.L. 32/2019 in Gazzetta del 18 aprile 2019 proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge di conversione n. 55/2019 del Decreto Sblocca Cantieri
Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 – Decreto Sblocca Cantieri
La Relazione di accompagnamento del Governo al DDL di conversione del Decreto Legge
Il Dossier Ufficiale delle Camere con analisi delle singole novità
La Relazione della Corte dei Conti sulle modifiche al Codice Appalti
Il report con le perplessità dell’ANAC
Via le linee guida vincolanti dell’ANAC, la terna dei subappaltatori e il rito super accelerato, nuova normativa più permissiva sugli appalti sotto la soglia comunitaria: il Decreto Sblocca Cantieri incide significativamente sull’intero sistema degli appalti pubblici (nota bene: il testo del Decreto è stato sostanzialmente modificato dalla legge di conversione).
Il Decreto Legge, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di event sismici, era già stato approvato dal Governo il 20 marzo 2019, ed è stato nuovamente approvato con modifiche nel C.d.M. del 18 aprile successivo.
In particolare il Decreto Sblocca Cantieri reca, all’art. 1, una serie di modifiche incisive al Codice degli Appalti Pubblici, D.lgs 50/2016, che con ogni probabilità anticipano l’ampia riforma degli appalti pubblici, in discussione in Parlamento.
All’art. 2 vengono previste delle modifiche al medesimo Codice Appalti con specifico riferimento alle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.
All’art. 3 il Decreto interviene sul T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) con disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
All’art. 4, in materia di commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariale, sono previste delle misure straordinarie in caso di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine dello sblocco della loro realizzazione con la nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi.
All’art. 5, sono previste le norme in materia di “Rigenerazione urbana”, ovvero volte al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente.
Infine, agli artt. da 6 a 29, sono previsti gli specifici interventi in materia di ricostruzione a seguito di interventi sismici, con particolare riferimento ai luoghi del terremoto del Molise, dell’area Etnea, dell’Abruzzo e di Ischia.
Il Decreto Legge, come di consueto, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Come si legge nel medesimo Decreto, le nuove modifiche del Codice Appalti entrano in vigore per i bandi pubblicati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi a partire dal 19 aprile 2019, mentre in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicheranno alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Si veda il testo del Codice Appalti (D.Lgs 50/2016) vigente, con le modifiche introdotte dallo Sblocca – Cantieri.
Tra le principali novità in materia di appalti pubblici vi sono:
E’ previsto che un decreto del Presidente della Repubblica, contenente un Regolamento unico, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie indicate dal Codice Appalti.
Tale decreto conterrà, una volta approvato, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del Codice, insieme alle Linee Guida e ai precedenti decreti adottati in esecuzione del Codice Appalti.
Nelle more dell’approvazione del Regolamento Unico con apposito D.P.R., le Linee Guida vincolanti Anac rimangono in vigore ed efficaci, mentre quelle non vincolanti conserveranno i loro effetti anche dopo l’approvazione del Regolamento.
In materia di subappalto, il Decreto Sblocca Cantieri elimina del tutto l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, mentre il limite per il subappalto, che era del 30 per cento del valore totale, viene portato al 50 per cento.
Tra le norme dello Sblocca Cantieri sugli appalti sotto soglia è previsto la possibile procedura negoziata con invito di 3 operatori economici per i lavori e 5 per servizi e forniture sopra i 40 mila euro.
A questo si aggiunge l’estensione del criterio del minor prezzo e disposizioni per agevolare il ricorso al mercato elettronico.
Nel Decreto è prevista la totale abolizione del Rito Super Accelerato.
Infatti si prevede l’abrogazione dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis di cui all’articolo 120 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Tale modifica si applica ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore del Decreto.
Si riporta di seguito il testo del Comunicato del Governo con sintesi delle novità dello “Sblocca cantieri” emanato dopo la riunione del C.d.M. del 18 aprile 2019.
***
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato in seconda deliberazione un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Il testo semplifica le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le principali novità vi sono l’istituzione di un regolamento unico all’interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei contratti; la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni; la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo; la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo e l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente; lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi.
Si introducono poi specifiche norme relative all’erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell’ex ponte Morandi a Genova, nonché per le zone sismiche.
Infine, il decreto semplifica la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con l’introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi considerati “rilevanti”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” e prevede ulteriori disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, attraverso servizi di allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita umana.
In aggiornamento
L'articolo Decreto Sblocca Cantieri: il D.L. 32/2019 in Gazzetta del 18 aprile 2019 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Sblocca Cantieri in Consiglio dei Ministri proviene da Giurdanella.it.
]]>Via le linee guida vincolanti dell’ANAC, i la terna dei subappaltatori e il rito super accelerato: nelle bozze del Decreto Sblocca Cantieri viene rivoluzionato il sistema degli appalti pubblici.
Il Decreto Legge, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” reca una serie di modifiche incisive sul sistema degli appalti pubblici, che con ogni probabilità anticipano l’ampia riforma degli appalti pubblici, in discussione in Parlamento.
Le nuove modifiche entrerebbero in vigore per i bandi pubblicati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge, mentre in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicheranno alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Di seguito le novità più importanti, nella Bozza dello Sblocca-Cantieri.
E’ previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie.
Tale decreto conterrà, una volta approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del presente codice, in particolare nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
Il Decreto Sblocca Cantieri dovrebbe eliminare del tutto l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, mentre sembra sparita l’abolizione del limite del 30 per cento del subappalto
La norma, prevista dalle prime bozze del decreto, era stata contestata dai sindacati.
Nell’attuale versione del Decreto, è prevista la totale abolizione del Rito Super Accelerato.
Infatti si prevede l’abrogazione dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis di cui all’articolo 120 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
E’ previsto, a fini acceleratori, che le amministrazioni possano decidere di selezionare la migliore offerta prima, e verificare il possesso dei requisiti di carattere generale solo successivamente.
Nella nuova bozza si legge che le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti.
E’ previsto che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto-soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, ma solo previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L'articolo Decreto Sblocca Cantieri in Consiglio dei Ministri proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Legge Semplificazioni, il D.L. 135/2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>In allegato il Decreto Legge 135/2018 nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018.
Il decreto, approvato nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 insieme al disegno di legge delega sulla semplificazione, riguarda le materie sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca, con diversi interventi volti ridurre il complesso degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese.
Per approfondimenti, si rimanda al Dossier a cura dei servizi studi delle camere.
Tra le disposizioni più incisive del decreto si segnala la modifica all’art. 80 del Codice Appalti, che innova la disciplina in materia di gravi illeciti professionali e di gravi carenze nell’esecuzione di precedenti contratti
Art. 5 – Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
In allegato il Comunicato Stampa del Governo
***
Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.
Tra le principali misure, si prevede:
Il Dossier a cura dei servizi studi delle camere.
L'articolo Decreto Legge Semplificazioni, il D.L. 135/2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto semplificazioni e disegno di legge delega proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 è stato approvato, oltre al c.d. Decreto Semplificazioni, il disegno di legge governativo in materia di semplificazioni, riassetti normativi e codificazioni di settore.
Il decreto, in particolare, dovrebbe riguardare le materie sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca, con diversi interventi volti ridurre il complesso degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese.
Il testo del Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale come D.L. 135 del 14 dicembre 2018.
Di seguito si riporta il Comunicato Stampa del Governo
***
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Inoltre, su proposta dello stesso Presidente e del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.
Di seguito i contenuti principali dei provvedimenti approvati.
Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.
Tra le principali misure, si prevede:
Il disegno di legge prevede un’ampia delega al Governo, con l’obiettivo complessivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. In base a tale delega, il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con l’obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti.
L'articolo Decreto semplificazioni e disegno di legge delega proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Legge sulla Giustizia Sportiva, D.L. 115/2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>In Decreto è in vigore dal 7 ottobre 2018.
In allegato Comunicato ufficiale del Governo e il testo del Decreto 115 2018.
Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.
In particolare, il testo apporta alcune modifiche al Codice del processo amministrativo, introducendo strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa, nonché della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) davanti alla giurisdizione amministrativa. Il decreto disciplina la possibilità, per il CONI, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e riserva alla competenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio le controversie che hanno a oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione da competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, escludendo quindi la competenza degli organi di giustizia sportiva, con l’eccezione di determinati casi in grado di garantire statuizioni definitive entro 30 giorni. Il testo precisa, infine, che le nuove disposizioni si applicheranno da subito anche ai procedimenti e alle controversie già in corso.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalita’ della giustizia amministrativa, nonche’ della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all’esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l’ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture», sono inserite le seguenti: «nonche’ i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,»;
b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) e’aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;
c) all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) e’ aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;
d) all’articolo 62, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Nelle controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell’articolo 56, finche’ efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonche’ contro quelli di cui all’articolo 61, finche’ efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, e’ ammesso l’appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l’esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalita’, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.».
2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si puo’ avvalere del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilita’ che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo e’ priva
di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
4. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso. Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con gli effetti di cui all’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non e’ piu’ proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L'articolo Decreto Legge sulla Giustizia Sportiva, D.L. 115/2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Genova, il Decreto Legge 109 del 2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>Per approfondire, si veda il Dossier “Decreto Genova” a cura dei servizi studi di Camera e Senato.
Di seguito il Comunicato del Governo.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché dirette a intraprendere ogni iniziativa necessaria al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Il decreto introduce poi ulteriori misure urgenti per far fronte agli eventi calamitosi che hanno colpito l’Italia centrale e l’isola di Ischia, già oggetto di interventi normativi. Per uscire dalla logica emergenziale, inoltre, contiene norme con finalità di prevenzione, volte al monitoraggio delle infrastrutture a rischio. Infine, il testo introduce norme emergenziali a tutela del lavoro relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le imprese che versino in condizione di crisi nonché l’individuazione di procedure che consentano alle regioni interessate l’attivazione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro.
Tra le misure principali in favore della popolazione di Genova colpita dal crollo del viadotto Morandi, si istituisce un contributo di sostegno per tutti i soggetti coinvolti dalle ordinanze di sgombero o che hanno subito danni materiali.
Alle imprese danneggiate dal crollo, si riconosce un contributo finalizzato alla mitigazione dei pregiudizi sofferti, impregiudicati i diritti risarcitori nei confronti degli eventuali responsabili.
Sono altresì introdotte misure di facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa dei traffici portuali, prevedendo l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona logistica semplificata per il porto e il retroporto, nonché misure immediate per favorire la viabilità e i collegamenti in entrata e in uscita da Genova, implementando il trasporto pubblico locale.
Si istituisce poi la figura del Commissario straordinario per consentire di procedere alla celere ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, nonché per attuare ogni misura idonea a superare le conseguenze degli eventi dannosi.
Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e di garantire la piena sicurezza nella mobilità e nei trasporti, si introducono nuove norme che prevedono l’istituzione di una Agenzia di vigilanza per la sicurezza delle strade e autostrade, con parallelo ampliamento degli organici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicati ai controlli di sicurezza, e la creazione di una banca dati sulle opere pubbliche per monitorare, tra l’altro, i parametri di sicurezza delle infrastrutture, utilizzando sistemi tecnologici innovativi.
Si introducono misure volte all’accelerazione della ricostruzione e a ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate e si modifica la disciplina del Commissario straordinario per il sisma del Centro Italia. A tal fine è stato individuato il profilo del nuovo Commissario, da nominare a seguito della pubblicazione del decreto-legge.
Sono state inoltre previste misure di sostegno per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017
*****
L'articolo Decreto Genova, il Decreto Legge 109 del 2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Mille Proroghe 2018, il D.L. 25 luglio 2018 n. 91 proviene da Giurdanella.it.
]]>In allegato il testo del decreto milleproroghe 2018 pubblicato in G.U, D.L. 91/2018, in vigore a partire dal 26 luglio.
Di seguito si riporta il Comunicato del Governo sulle disposizioni del Decreto Mille Proroghe 2018
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
Il decreto interviene, tra l’altro, negli ambiti di seguito specificati.
Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno.
Inoltre, in attesa di una compiuta revisione della legge Delrio, si proroga al 31 ottobre 2018 il mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in scadenza entro quella data e si anticipa, allo stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2018. In tal modo, si potranno tenere il 31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste entro la fine dell’anno, semplificando le procedure e contenendone i costi (election day provinciale).
Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici, il termine di applicazione di dette disposizioni viene prorogato al 31 marzo 2019.
Inoltre, in relazione alle nuove norme contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di “41 bis”, constatata la necessità di una revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con l’aumento dei livelli di sicurezza informatica, e di incrementare il numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena, si prevede il differimento dell’efficacia delle stesse norme fino al 15 febbraio 2019.
Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.
Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica.
Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all’estero e 28 posti nelle scuole europee, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, si proroga, per quest’anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2017/2018.
Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura la necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018.
Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle regioni e province autonome.
Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, si prevede una estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in materia di riduzione della spesa per prestazioni sanitarie.
Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.
Inoltre, si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l’anno 2018, di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni rientranti nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di quello de L’Aquila del 2009.
Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento.
Le disposizioni prorogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
In allegato il testo integrale del D.L. 91/2018.
L'articolo Decreto Mille Proroghe 2018, il D.L. 25 luglio 2018 n. 91 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Vaccinazioni obbligatorie: il decreto-legge in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento è in vigore dalla giornata di oggi 8 giugno 2017.
Il decreto-legge, all’art. 1, comma 1, statuisce che “al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche’ di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-morbillo; l) anti-rosolia; m) anti-parotite; n) anti-varicella”.
Prevista, tuttavia, la possibilità di omettere o differire le vaccinazioni di cui al comma 1 solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 7500.
In ambito scolastico, come sancito dall’art. 3, comma 1, “i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico”.
Clicca qui per il testo del decreto-legge in Gazzetta
L'articolo Vaccinazioni obbligatorie: il decreto-legge in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Rottamazione cartelle esattoriali: in G.U. il decr… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017 il decreto-legge n. 36 del 29 marzo 2017 recante “Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”.
Clicca qui per il testo del decreto-legge in Gazzetta
L'articolo Rottamazione cartelle esattoriali: in G.U. il decr… proviene da Giurdanella.it.
]]>