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]]>Lo prevede il decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica) approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile.
Il decreto legislativo introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
La misura si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano. Il provvedimento è in linea con l’impostazione dell’Ocse, secondo cui il fisco deve trasformarsi da verificatore ex post a soggetto che facilita gli adempimenti fiscali sfruttando le leve della tecnologia.
L’utilizzo della fatturazione elettronica è facoltativo. Il decreto prevede, in via opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. Si potrà quindi disporre di un lasso di tempo congruo per predisporre l’infrastruttura tecnologica. Per agevolare le imprese nell’uso del nuovo strumento telematico l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura e il suo invio.
Le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti sono definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Importanti novità riguardano anche le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali (che saranno dettagliate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze). I controlli potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.
Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il settore del commercio) è prevista la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino a fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto).
Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria.
Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black lists’. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.
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]]>L'articolo Fattura elettronica: nuove regole per i fornitori dal 31 marzo proviene da Giurdanella.it.
]]>Dal 31 marzo le pubbliche amministrazioni non potranno più pagare fatture ricevute in formato cartaceo.
I fornitori per poter riscuotere i propri compensi dovranno seguire un iter articolato:
1. Innanzitutto dovranno predisporre la fattura nello standard tecnico previsto dalla normativa, compilando con attenzione i dati obbligatori da inserire:
2. dovranno firmare la fattura con firma elettronica qualificata o digitale propria o di un terzo soggetto delegato che funge da intermediario.
3. dovranno inviare poi la fattura al Sistema di Interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che successivamente provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA.
A seguito dell’invio riceveranno le notifiche dallo SDI riguardanti le attività del sistema.
I fornitori infine dovranno conservare la fattura digitalmente secondo le normative vigenti.
Si evidenzia che l’obbligo di fatturazione in vigore dal 31 marzo 2015 non è stato ancora esteso ai fornitori esteri.
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]]>Dopo aver analizzato gli obblighi a cui sono tenuti i fornitori, elenchiamo gli adempimenti a carico delle Pa, per il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica.
Nel dettaglio, tutte le amministrazioni devono:
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]]>L'articolo Fattura elettronica PA, la circolare del MEF proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella circolare viene chiarito quali sono le amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, ossia:
Riguardo il termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione, il decreto individuava 3 momenti
La circolare precisa che le amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali. Veniva dunque individuata la data del 6 giugno 2015 per le tutte le rimanenti amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, tranne quelle locali per le quali si rimandava a successivo decreto ministeriale.
Tale termine del 6 giugno è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 6. Lo stesso articolo ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali.
Pertanto alla luce dei chiarimenti, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica sono le seguenti:
Il termine amministrazioni intende la totalità delle amministrazioni sopra richiamate.
Si allega il testo integrale della circolare
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]]>L'articolo Fattura elettronica obbligatoria nella PA dal 31 marzo proviene da Giurdanella.it.
]]>Le pubbliche amministrazioni dunque, comprese quelle locali, non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica.
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
L’obbligo è entrato in vigore il 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza.
Il prossimo 31 marzo entra in vigore per tutti gli altri enti nazionali comprese le amministrazioni locali.
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
La FatturaPA sarà quindi la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni. Il formato della fattura dovrà essere XML, secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA, con firma elettronica qualificata o digitale e inviata attraverso il sistema di interscambio (Sdi), gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
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]]>L'articolo P.A.: fattura elettronica e CIG appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Gli enti locali entro il 31 dicembre (ossia entro 3 mesi prima dell’avvio del processo) dovranno indicare gli uffici addetti al ricevimento delle fatture in formato elettronico.
Gli enti hanno la facoltà di scegliere se ricevere la fattura in allegato ad una pec o se riceverla per il tramite di altro canale telematico di recezione. Inoltre potranno scegliere se riceverla su un codice univoco o su più codici.
Ciò significa che chi ha rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni dovrà procurarsi il codice univoco dell’ufficio destinato al ricevimento delle fatture.
Inoltre nel caso degli appalti pubblici il fornitore della PA dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura emessa il Cig (codice informativo di gara) ed il Cug (codice unico di progetto). In mancanza di tale indicazione le amministrazioni hanno il divieto assoluto di prevedere il pagamento della fattura.
Unica eccezione è rappresentata dalla circostanza che il soggetto fornitore sia escluso dall’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalla legge n. 136 dell’agosto 2010. In questo caso il codice informativo di gara può essere omesso.
Ulteriore esclusione si ha nel caso di fatture emesse a seguito di una operazione non qualificata come appalto.
QUI IL NOSTRO SPECIALE SULLA FATTURA ELETTRONICA NELLA P.A.
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]]>L'articolo Fattura elettronica e PA: la circolare dell’Agenzia delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>Il concetto di fattura elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’elemento che contraddistingue la “fattura elettronica” è costituito dal formato con il quale la stessa viene trasmessa e ricevuta dal destinatario, essendo non rilevante il formato di creazione del documento. In sintesi, pertanto:
non costituisce “fattura elettronica”, il documento creato elettronicamente (utilizzando, per esempio, un software di fatturazione o un foglio di calcolo), ma trasmesso al soggetto destinatario in formato cartaceo;
costituisce “fattura elettronica” il documento creato analogicamente (in forma cartacea), ma scansionato e inviato al destinatario attraverso un mezzo elettronico (per esempio, la posta elettronica).
L’accettazione da parte del destinatario
Per quanto concerne il requisito della “accettazione da parte del destinatario” l’Agenzia delle Entrate ha adottato un’interpretazione meno rigorosa, rispetto a quanto appare dal significato letterale prima facie della norma. Nella circolare l’Amministrazione Finanziaria ha sostenuto che:
la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del soggetto destinatario non produce effetti sul soggetto emittente, il quale potrà comunque considerare il documento come “fattura elettronica” conservandolo con le relative modalità previste.
Le modalità di trasmissione elettronica della fattura elettronica
La circolare fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti sul “sistema di controllo di gestione”, quale strumento idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggibilità della fattura. Secondo il documento di prassi il sistema deve permettere di ricostruire puntualmente l’iter contabile del documento (dall’ordine di acquisto alla registrazione dell’operazione nel bilancio annuale). Tale sistema può essere costituito, per esempio, da un software gestionale integrato (ERP) che permetta di gestire tutti i cicli (acquisti, magazzino, vendite, amministrazione) interessati dall’operazione oggetto di fatturazione.
L'articolo Fattura elettronica e PA: la circolare dell’Agenzia delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Convegno su decreto legge 90/2014, AVCPass, fattura elettronica proviene da Giurdanella.it.
]]>Questi i temi delle relazioni tenute dagli avvocati dello studio Giurdanella&Partners: “Le nuove direttive appalti e le novità in tema di appalti contenute nel decreto legge 90 del 2014″, “Sistema Avcpass: nuove regole di partecipazione alle gare di appalto”, “La fatturazione elettronica: la ricezione, il controllo e l’inoltro delle fatture alle PA”.
Qui il modulo di adesione al corso, organizzato da AppaltItalia.
Di seguito, il programma integrale della giornata:
. . .
CONVEGNO
26 giugno 2014
Grand Hotel Baia Verde – Acicastello (Ct)
1) “Le nuove direttive appalti e le novità in materia di appalti contenute nei decreti legge 66 (Irpef) e 90 (Riforma PA) del 2014“
(Avv. Carmelo Giurdanella)
h 9:30 – 11:30
2) “Sistema Avcpass: nuove regole di partecipazione alle gare di appalto”
(Dott. Andrea Giurdanella)
h. 11:30 – 13:30
3) “La fatturazione elettronica: la ricezione, il controllo e l’inoltro delle fatture alle PA ”
(Avv. Elio Guarnaccia)
h. 15.00 -17.00
L'articolo Convegno su decreto legge 90/2014, AVCPass, fattura elettronica proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Fattura elettronica PA: quali le modalità di emissione e trasmissione? proviene da Giurdanella.it.
]]>L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione coinvolge:
a) i fornitori di beni e servizi della P.A., i quali dovranno necessariamente emettere le fatture in formato elettronico e trasmetterle attraverso il citato SDI. La Legge prevede un divieto generalizzato delle P.A. coinvolte di accettare fatture emesse in formato cartaceo e, soprattutto, di procedere al pagamento delle stesse;
b) gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari e dottori commercialisti) che potranno procedere a compilare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche per conto dei loro clienti (sulle PA interessate abbiamo scritto qui).
Modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche verso la P.A.
Per ciò che concerne le modalità di emissione e trasmissione, queste, in estrema sintesi, le fasi che devono essere seguite:
– l’eventuale identificazione del fornitore attraverso uno degli strumenti utilizzati per dialogare con il SDI (SDICoop, SDIFTP, etc.). Tale accreditamento non è richiesto nel caso in cui si utilizzi la Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’invio della fattura al SDI. Quest’ultima rappresenta, pertanto, la modalità consigliata;
– l’emissione della fattura in formato elettronico e l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore della P.A.;
– la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio;
– l’effettuazione di verifiche da parte del SDI concernenti l’autenticità, la validità e la conformità alle specifiche tecniche del documento. In caso di esito negativo dei citati controlli verrà recapito al fornitore un messaggio contenente l’esito negativo della trasmissione;
– l’inoltro della fattura alla P.A. destinataria e l’invio al fornitore della ricevuta di consegna da parte del SDI. La P.A. interessata, una volta effettuati i relativi controlli sull’identità del fornitore, potrà accettare o meno la fattura ricevuta comunicandolo al SDI.
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Per non perdere tutte le novità, Giurdanella.it ha appena pubblicato il quinto ebook della propria collana “I quaderni di Giurdanella.it” dal titolo: “La fattura elettronica nella pubblica amministrazione”, scritto da Mirco Gazzera e Federico Piva, Cesda editore.
L'articolo Fattura elettronica PA: quali le modalità di emissione e trasmissione? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Fattura elettronica PA: quali Amministrazioni sono obbligate? proviene da Giurdanella.it.
]]>Premessa: la fattura elettronica
Prima di entrare nel merito della normativa sulla fattura elettronica verso la P.A. è necessario operare una breve cenno alla fattura elettronica in generale. La nozione e i requisiti della fattura elettronica, infatti, sono contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato a seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE.
Per “fattura elettronica” si intende una documento emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico.
E’ importante sottolineare che la fattura elettronica deve essere:
– emessa in un formato non modificabile (per esempio, “Pdf/A” o “XML”);
– trasmessa attraverso uno strumento elettronico (per esempio, la posta elettronica ordinaria o certificata). Nel caso delle fatture elettroniche emesse verso la P.A. è stato implementato uno specifico sistema informatico, denominato “Sistema di Interscambio” (SID), gestito dall’Agenzia delle Entrate per conto dell’intera P.A.;
– conservata, da entrambi i soggetti interessati dall’operazione, in formato elettronico.
Il ricorso alla fattura elettronica, infine, è subordinato all’accettazione da parte del soggetto destinatario, il quale deve manifestare esplicitamente o implicitamente il consenso a ricevere la fattura elettronica.
Le Pubbliche Amministrazioni interessate
L’introduzione della fattura elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione è avvenuta con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 2014). L’operatività della disciplina, tuttavia, è stata “graduata nel tempo” al fine di consentire alle amministrazioni più periferiche (per esempio, gli enti locali) di adeguarsi. Nello specifico sono state previste tre distinte fasi temporali:
– dal 6 dicembre 2013: ricorso volontario alla fattura elettronica da parte della P.A.;
– dal 6 giugno 2014: utilizzo obbligatorio della fattura elettronica nei rapporti verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali (per un riferimento puntuale ai soggetti coinvolti, occorre fare riferimento all’elenco ISTAT aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche contenuto nella Gazzetta Ufficiale numero 229 del giorno 30 settembre 2013 (qui il testo in PDF);
– dal 31 marzo 2015: estensione generalizzata del ricorso alla fattura elettronica per tutta la P.A., inclusi gli enti locali.
Link: Elenco aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche tenute al ricevimento della fattura elettronica
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Per non perdere tutte le novità, Giurdanella.it ha appena pubblicato il quinto ebook della propria collana “I quaderni di Giurdanella.it” dal titolo: “La fattura elettronica nella pubblica amministrazione”, scritto da Mirco Gazzera e Federico Piva, Cesda editore.
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