L'articolo Le nuove tecnologie sono ingannevoli? proviene da Giurdanella.it.
]]>L’inganno, l’indurre in errore, è un aspetto della mistificazione, una parte significativa del comportamento umano.
Mistificare è alterare, più o meno deliberatamente, la realtà dei fatti o una situazione o un concetto, in modo da suscitarne un’interpretazione distorta.
E’ interessante l’etimologia del termine “mistificazione“. Deriva dal francese “mystifier“, coniato scherzosamente a fine Settecento, a proposito delle beffe di cui era oggetto lo scrittore, drammaturgo e librettista Antoine-Henri Poinsinet.
Poinsinet era un uomo intelligente, ma credulone, e una banda di beffeggiatori lo prese di mira, facendogli, negli anni, una sterminata serie di scherzi più o meno crudeli. Tanto era comune beffeggiarlo che questo gruppo di persone si inventò una parola per descrivere tale azione: “mystifier“, con un vago riferimento al mistero.
Ci sono due modi fondamentali di ingannare, nascondere il reale, quindi dissimulare, oppure esibire il falso, quindi simulare. Se ci si fa caso, sono talmente diffusi questi comportamenti che ci sarebbe da chiamare “era dell’inganno” quella che stiamo vivendo.
Il “simulare” che nei decenni scorsi aveva assunto un’accezione anche positiva di “riprodurre artificialmente, a scopo scientifico, un fenomeno” sta tornando al significato di riprovevole valenza morale che aveva un tempo.
Ma c’è una parola ancora più dura per indicare un’azione di una o di un gruppo di persone.
E’ subdolo. Dal latino subdolus, composto da sub (sotto) e dolus (inganno).
“E’ subdolo chi nasconda le sue vere intenzioni, chi impieghi falsità artate per coprire un fine occulto, chi dissimuli al fine di trarre in inganno, con lo spirito della serpe. E uno dei caratteri più importanti di questo atteggiamento è proprio l’essere sostenuto da una lucida volontà, mossa a un obiettivo. Il subdolo non è vago come il falso, né teatrale come l’ipocrita, né prosaico come l’ingannevole: comunica tutto il pericolo che può essere calcolato da un ordito malevolo. È subdolo il personaggio da romanzo che avvelena il suo nemico tramite un dono; subdolo chi semina paure e sensi di colpa per mietere vantaggi personali; subdola la domanda volta a invitare un passo falso, o che tocca nervi scoperti con finta innocenza.” (v. https://unaparolaalgiorno.it/significato/subdolo )
Non c’è e non ci potrà essere mai un’intelligenza in una macchina, un’intelligenza artificiale (artifizio, raggiro, inganno). E’ la lucida volontà di farlo credere da parte di un gruppo di persone che, in modo subdolo, persegue i propri obiettivi.
L’informatica, da quando ha imboccato la strada della cosiddetta intelligenza artificiale, del cloud, del mobile first, del “social“, non è più solamente scienza e/o tecnica, ma “mistificazione“.
Purtroppo stavolta, ad essere beffeggiati non è il Poinsinet dei giorni nostri, ma una moltitudine di persone.
Occorrerà, mi sa, coniare nuovi termini al posto di “informatica“, “tecnologia digitale“, “tecnologia informatica“, “transizione digitale“, “nuove tecnologie” sintagmi che non hanno ormai alcun senso.
Sono campi del sapere appannaggio dei millantatori dell’intelligenza artificiale e i paranoici della sicurezza informatica, degli influencer e dei media manager, dove gli ultimi “studiosi di informatica” rimasti fedeli ad un’idea di tecnologia al servizio delle persone, fatta essenzialmente di esperimento e verifica (attività quasi del tutto scomparse oggi) vengono visti come dinosauri attaccati ad un passato in cui l’innovazione faceva ancora rima con progresso e democrazia.
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]]>La coesistenza di ChatGPT e Gemini non è un fatto irrilevante: ci consente di effettuare importanti verifiche e test che non sarebbe possibile svolgere in laboratorio. E ci aiuta a comprendere come due intelligenze artificiali apparentemente simili possono avere comportamenti molto differenti, se programmate diversamente. Questa possibilità di raffronto è molto importante per i giuristi, che possono utilizzarla per capire come l’intelligenza artificiale produca risultati differenti al modificarsi di alcuni variabili, in particolare al mutare di alcune scelte compiute dai loro compilatori.
In generale, semplificando un po’ e riassumendo il tratto fondamentale, ChatGPT è tendenzialmente più libera, Gemini più soggetta a limiti esterni. Per “limiti esterni” intendiamo quelli che non derivano dalle sue capacità cognitive, ma da “divieti” posti alla sua azione.
Certamente anche ChatGPT ha limitazioni, su domande a temi altamente sensibili, ma decisamente molte meno di quanti ne abbia Gemini.
Vi è un esempio molto chiaro che mostra questa differenza: è il modo in cui ChatGPT e Gemini si approcciano al discorso politico.
ChatGPT risponde liberamente alle domande a tema politico (riguardanti qualunque Stato) e colloquia con disinvoltura sui governanti, i parlamenti, i partiti, le vicende elettorali. Gemini invece si auto-blocca e si rifiuta di rispondere alle domande che abbiano qualunque connessione con il discorso politico.
Questa differenza non vale solo se si formulano domande di chiara natura politica (come: “Che cosa è possibile che faccia Trump appena insediato?”), dove ChatGPT non lesina le analisi, mentre Gemini si blocca inflessibile; accade anche con domande molto più innocue: Gemini non affronta la conversazione neanche se gli si chiede chi sia la moglie o il marito di un Capo di governo.
È bene sottolineare che non si tratta di una differenza di tipo cognitivo, e quindi non è un indice della loro maggiore o minore intelligenza. Anche Gemini, teoricamente, potrebbe parlare a lungo di politica, ma si astiene dal farlo, perché ha ricevuto un “ordine dall’alto”, dal suo padrone Google, affinché non tocchi quelle tematiche. Quindi, semplicemente, obbedisce ad un obbligo, esattamente come farebbe un umano a cui fosse vietato tassativamente di pronunciarsi su un determinato argomento (e infatti, in verità, se si riesce a porre a Gemini la domanda in modo molto indiretto con le opportune circonlocuzioni, egli mostra finalmente una certa complicità nel cercare di rispondere).
Questo limite di Gemini è spiegato in un post del 19 dicembre 2023 nel blog ufficiale di Google, in cui si ricorda che il 2024 è un anno molto particolare, nel quale una larghissima parte dei Paesi mondiali è interessata da elezioni politiche, per cui, di fronte al rischio di un uso dell’intelligenza artificiale orientato a generare fake news, si è preferito, come atto di responsabilità, vietare a Gemini ogni discorso di natura politica. Si afferma nel post: “in preparazione delle elezioni del 2024 e per eccesso di cautela su un argomento così importante, limiteremo i tipi di query relative alle elezioni”.
Dunque, se si prova a chiedere a Gemini un parere, una considerazione, un riscontro, di natura elettorale e politica, lui si trincera in un silenzio, afferma solo di non poterne parlare.
ChatGPT nulla di tutto questo: OpenAI non ha posto limiti analoghi, e ha lasciato piena libertà alla sua intelligenza artificiale di interloquire su qualunque tema politico.
Questa differenza non nasce da norme di legge, ma, nel caso di Google, da un’auto-determinazione del tutto spontanea e, nel caso di OpenAI, deriva dalla volontà di non porre invece limiti e restrizioni su questi temi, confidando nel fatto che comunque ChatGPT dovrebbe essere in grado di affrontarli con un approccio di tipo neutro.
La norma di legge in verità ci sarebbe, almeno nel territorio dell’Unione Europea. Risiede negli articoli 34 e 35 del Digital Services Act, che impongono alle grandi piattaforme online (e quindi anche alle chatbot generative) di valutare “gli eventuali rischi sistemici” derivanti dal loro funzionamento, e di individuare autonomamente forme per arginarli, con responsabilità e proporzionalità. Fra le circostanze di rischio da valutare, indicate nell’articolo 34, vi è anche il momento elettorale, e quindi la valutazione delle contromisure per “eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali”, dunque, in particolare, la possibilità di alterazioni legate alla disinformazione.
Ma Google, nel vietare il discorso politico a Gemini, non ha agito in applicazione del Digital Services Act, che peraltro avrebbe costituito un limite nel solo territorio dell’Unione Europea. La limitazione politica a Gemini è stata inserita spontaneamente su scala globale in vista non solo delle elezioni USA ma anche, per esempio, di quelle indiane.
Dunque Google non ha agito su impulso dell’Unione Europea, e in un certo modo ha fatto molto più di quanto prescrive la norma del Digital Services Act, che richiede alle piattaforme online “misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci”, ma non si spinge (né potrebbe farlo) a imporre un’auto-limitazione totale.
Quindi, Gemini con le sue auto-restrizioni totali e ChatGPT con la sua assenza di limitazioni, rappresentano due approcci spontanei totalmente opposto fra loro, ed entrambi molto “estremi”.
Gemini in un certo senso interpreta il ruolo del “primo della classe” e si auto-regola molto più di quanto chiede il più restrittivo degli ordinamenti mondiali sulle piattaforme online – quello dell’Unione Europea – mentre ChatGPT, non attuando alcuna auto-limitazione (almeno, non sui temi politici), si pone al di fuori della vicenda, come lo studente dell’ultimo banco che non accetta regole.
Abbiamo così davanti a noi due possibili percorsi dell’intelligenza artificiale, che configurano una vera e propria diramazione fra due linee evolutive opposte, e ci è così possibile sperimentare dal vero ciò che in nessun laboratorio sarebbe possibile riprodurre.
Quale dei due approcci è destinato a prevalere? È difficile, forse impossibile affermarlo ora. Però, pur detto con una immensa simpatia per il Neanderthal Gemini, assennato ma fin troppo remissivo, è obiettivamente più probabile che prevalga la linea del Sapiens ChatGPT più autonomo ma anche forse più tracotante.
Certamente vanno bene gli atti di self-regulation, anzi sono gli stessi ordinamenti giuridici ad incoraggiarli, e Google si muove correttamente quando dichiara di voler gestire Gemini con auto-responsabilità. Ma nel momento in cui estremizza questo approccio conducendolo a diventare una forma di auto-limitazione assoluta, con la chiusura totale della possibilità di affrontare alcune tematiche, si rischia fortemente di lasciare lo spazio a chi compie la scelta opposta.
Comunque, è presto per trarre una conclusione e occorre seguire gli eventi: ora ChatGPT e Gemini convivono nella loro diversità e la competizione per la selezione naturale tecnologica è ancora aperta.
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]]>L’intelligenza artificiale sbaglia: è un fatto incontrovertibile. Ne abbiamo esperienza ogni volta che ci rapportiamo con una chatbot generativa. Certo, non sbaglia sempre, anzi prevalgono le risposte corrette. Però è esperienza comune osservare come, all’interno di contenuti complessivamente validi, l’intelligenza artificiale inserisca nozioni errate, o addirittura, talvolta, elementi inventati.
Si tratta di un fatto che, legittimamente, può suscitare un certo grado di disillusione nei confronti delle intelligenze artificiali generative. Però il discorso è, in verità, più articolato.
La questione dell’intelligenza artificiale che sbaglia, pur generando sfiducia, ha anche un fascino sottile, e può rappresentare un elemento determinante per comprendere alcuni aspetti profondi della sua natura. Inoltre, può essere utile per verificare meglio il modo in cui noi umani ci rapportiamo ad essa, e per osservare come talvolta, quando commette errori, l’incongruenza possa non risiedere nelle sue risposte, ma nelle nostre aspettative.
Infatti, se si esamina la fallibilità dell’intelligenza artificiale da una differente angolazione, è possibile sostenere come questa propensione a sbagliare non rappresenti necessariamente un difetto, ma sia piuttosto una conseguenza della sua natura sofisticata, per cui ciò che dobbiamo attenderci dal suo operato non è una precisione impeccabile sotto il profilo puramente nozionistico, ma altro.
Se l’intelligenza artificiale avesse lo scopo di fornire risposte corrette e puntualissime a quesiti nozionistici, probabilmente ci servirebbe poco. Questo obiettivo già è raggiunto dai software tradizionali, con ottimi risultati. Per esempio, un foglio excel, in tutta la sua non-intelligenza, restituisce dati precisissimi senza sostanziale margine di errore, e così qualunque sistema basato su un algoritmo classico.
L’intelligenza artificiale, invece, è sì vero che talvolta commette errori anche macroscopici; tuttavia, le sue imprecisioni non derivano dal fatto che sia poco evoluta: sbaglia perché ci somiglia, in quanto mira a riprodurre gli stessi processi cognitivi del nostro cervello biologico, che presentano intrinsecamente tratti di fallibilità.
Dunque, seppure sia vero che oggi è poco progredita, tuttavia, man mano che l’intelligenza artificiale evolverà nel tempo, probabilmente continuerà a commettere errori via via che si affinerà la sua somiglianza con il cervello dell’homo sapiens. Ciò avverrà perché l’errore nozionistico è insito nel modo di procedere della nostra mente, che non è sequenziale, algoritmico e pr-estrutturato, bensì distribuito, sinaptico e imponderabile.
Anche un premio Nobel, pur nell’ampia quantità di conoscenze che ha archiviate nel proprio cervello, durante una conversazione può formulare risposte sbagliate su qualunque tema che non sia nel suo campo di conoscenze, e persino quando parla delle tematiche di cui è esperto può avere lapsus, dimenticanze e momenti di confusione.
Oppure, una persona che ha una buona conoscenza della musica di Fabrizio de André, quando ripercorre la sua discografia con un amico può non ricordare un anno o confondersi sulla collocazione di un brano.
Nessuno considererebbe il lapsus, l’errore, la confusione, la dimenticanza, come un elemento che mette in dubbio l’intelligenza di una persona. Anzi, nell’immaginario collettivo è addirittura presente l’idea dello scienziato “con la testa fra le nuvole”, distratto, sbadato, propenso al pensiero laterale. Da questo punto di vista, siamo quasi più soliti collegare l’intelligenza ad una minore precisione, piuttosto che ad una estrema rigidità dei percorsi mentali.
A questo si aggiunge un ulteriore aspetto: non solo, generalmente, non rinunciamo a considerare intelligente chi ha lapsus e dimenticanze nell’esporre la propria conoscenze, ma siamo disposti ad attribuire intelligenza anche a chi è totalmente privo di conoscenze, se mostra capacità di ragionamento e astrazione.
È la ragione per cui, accanto a scienziati e letterati di vasta cultura, è ricordato come persona certamente intelligente anche Kaspar Hauser, il giovane cresciuto nel XIX secolo in assenza di contatti con il mondo e ritrovatosi a vivere improvvisamente nella civiltà, nonostante il suo cervello sotto il profilo delle conoscenze fosse una tabula rasa.
Quindi, se in relazione al cervello biologico scindiamo l’intelligenza dalla conoscenza, ciò dovrebbe avvenire anche con riferimento all’intelligenza artificiale: non dovremmo giudicarla sui suoi errori di ordine nozionistico, e dovremmo invece inquadrare la sua propensione sbagliare come qualcosa di intrinseco, che non intacca le capacità cognitive, e probabilmente permarrà con il suo progredire.
Questo è vero anche nel caso un po’ più estremo in cui l’intelligenza artificiale inserisce nelle risposte elementi completamente inventati. Anch’essi probabilmente ci saranno sempre: probabilmente in futuro saranno meno di adesso, ma in parte rimarranno quando la resa delle reti neurali artificiali si approssimerà a quella della mente naturale. Infatti, il cervello umano, è tale per cui tutti noi possiamo avere falsi ricordi, e a chiunque può capitare di formulare un’affermazione con la convinzione che sia vera, quando invece risulta falsa, come prodotto inconsapevole di una sovrapposizione di ricordi differenti.
Dunque, nel rapportarci all’intelligenza artificiale, probabilmente dobbiamo ricalibrare le nostre attese. Ciò che siamo legittimati ad aspettarci non è la precisione assoluta delle risposte, non è l’assenza di errori, ma è “altro”.
Ciò che possiamo attenderci da un’intelligenza artificiale è una riproduzione delle capacità più propriamente umane, non-algoritmiche, destrutturate, per le quali non è richiesta una precisione oggettiva, bensì la riproduzione di altre attitudini proprie della nostra mente: la capacità di ponderazione, di raffronto, di analisi di casi singoli, di astrazione, dove la macchina potrà sempre più restituirci risultati connotati da maggiore “umanità” al costo però di un grado di fallibilità assimilabile a quello della nostra mente.
È ciò che accade, per esempio, con il riconoscimento facciale basato sul machine learning, dove la macchina che agisce tramite reti neurali artificiali ha capacità molto più avanzate di un software classico, ma presenta anche una possibilità di errore più ampia. Oppure, è ciò che avviene nell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito fiscale, quando le si affida l’esame incrociato di informazioni volto a fare emergere non tanto l’evasione (facilmente ricavabile con computi meramente numerici), ma l’elusione, che presuppone un’analisi di tipo più “cerebrale”, seppure con un rischio di errore intrinseco.
Per questi motivi, quando all’intelligenza artificiale si affidano compiti che le sono più propri, cioè attività di tipo non quantitativo-algoritmico, ma qualitativo-sinaptico, il suo errore non deve essere visto come un limite problematico ma deve essere messo in conto come elemento connaturato, per ragioni non difformi da quelle per cui la possibilità di sbagliare è sempre calcolata nello svolgimento di attività della mente umana naturale.
Da questo punto di vista, appare del tutto naturale il fatto che l’intelligenza artificiale debba essere presidiata da esseri umani, secondo la logica dello “human in the loop”, che però non deve essere vista come un metodo per sopperire al fatto che l’intelligenza artificiale sia poco evoluta, bensì come un modo naturale di gestirla: se è intelligenza, e se lavora in modo simile al cervello umano, è parzialmente fallibile per definizione, anche qualora dovesse essere perfetta.
In questa chiave, la ragione dello “human in the loop” non è diversa da quella per cui anche l’operato di un’intelligenza umana è sempre presidiato da un’altra intelligenza.
In ambito giuridico, le decisioni più delicate dei cervelli umani, come le aggiudicazioni di gare o le sentenze, sono sempre assunte da organi collegiali, in modo che una mente umana controlli l’altra. E anche quando una decisione del cervello biologico è assunta da un solo individuo, egli non agisce mai in modo isolato, in quanto la sua azione è controllata da altre intelligenze: i superiori gerarchici, gli organi di controllo, gli organi di ricorso, in alcuni casi l’insieme collettivo dei cittadini.
Ciò avviene proprio perché in qualunque sistema giuridico è insita l’idea della potenziale fallibilità della mente umana, che agisce attraverso un “machine learning naturale”, e può sempre commettere errori nel suo percorso decisionale, non lineare e imponderabile.
Dunque, per ragioni analoghe, il controllo umano sull’intelligenza artificiale è da vedersi come un elemento stabile e del tutto naturale del sistema, allo stesso modo del controllo umano reciproco fra intelligenze naturali.
Poi, in questo percorso, arriverà probabilmente un momento in cui ci sarà controllo reciproco tra intelligenze artificiali, ma quella fase è, allo stato evolutivo attuale, ancora distante per ragionarci concretamente.
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]]>C’è poi un “giornalismo pink-slime”, ovvero siti concepiti per sembrare fornitori di notizie locali ma che in realtà pubblicano pubblicità e fanno propaganda, elettorale e non.
Anche la maggioranza dei commenti alle notizie è falsa.
Qualche anno fa Max Weiss, un ricercatore di Harvard, ha usato un programma di generazione testi per creare mille commenti in risposta a un appello del governo degli Stati Uniti relativo al programma sanitario Medicaid. Ciascuno di tali commenti era diverso dall’altro, e sembrava frutto di persone reali che difendevano una posizione politica specifica. Hanno ingannato gli amministratori del sito Medicaid.gov, che li hanno ritenuti reali preoccupazioni di esseri umani in carne e ossa.
E all’epoca, nel 2019 (già, in questi tempi, un lustro è un’epoca), non c’era ancora stato il “boom” degli LLM. Figuriamoci oggi.
Insomma, buona parte di Internet e dei social in particolare è “frequentata” da bot, da sistemi automatici che simulano perfettamente utenti reali.
Ma se i bot sono così pericolosi, c’è un modo “tecnologico” per bloccarli?
No, le tecnologie di offuscamento sono sempre un passo avanti alle tecnologie di rilevamento. Le “persone artificiali” saranno progettate sempre più per agire esattamente come le persone reali.
In un mondo così, anche il confronto elettorale non è più tra programmi politici, ma tra tecnici. Informatici, psicologi, sociologi, esperti di comunicazione, dall’una e dall’altra parte che studiano per mesi i sistemi più efficaci per fare breccia sul pensiero delle persone al fine di distorcere la percezione che esse hanno dell’opinione pubblica e la loro fiducia nella discussione politica ragionata.
In questi anni non siamo riusciti a riconoscere i limiti del dibattito politico in rete. Personaggi politici che, una volta non supportati da un’organizzazione estremamente complessa di spin doctor, di esperti di una comunicazione ormai prevalentemente online, sono crollati a seguito di un banale dibattito televisivo.
Dobbiamo rassegnarci, come cantava Giorgio Gaber nel 2003, poco prima di lasciarci, al tutto è falso?
il falso è tutto quello che si sente
quello che si dice
il falso è un’illusione che ci piace
il falso è quello che credono tutti
è il racconto mascherato dei fatti
il falso è misterioso
e assai più oscuro
se è mescolato
insieme a un po’ di vero
il falso è un trucco
un trucco stupendo
per non farci capire
questo nostro mondo
questo strano mondo
questo assurdo mondo
in cui tutto è falso
il falso è tutto.
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]]>L'articolo Intelligenza Artificiale e lavoro: alcune pronunce proviene da Giurdanella.it.
]]>Peraltro, nonostante l’aumentata fiducia nei processi basati su sistemi di I.A., permane comunque la necessità che l’uomo mantenga il controllo su di essi, anche tramite la possibilità di modificare le soluzioni cui addiviene il sistema di intelligenza artificiale.
Ciò premesso, l’Intelligenza Artificiale è ormai ampiamente utilizzata da numerose piattaforme che gestiscono i servizi delivery e riveste oggi un ruolo centrale (se non esclusivo) nell’organizzazione e distribuzione del carico di lavoro tra i c.d. rider.
Non sono poche le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte importanti aziende di delivery, chiamate a rispondere di condotte antisindacali e a fare chiarezza sui sistemi automatizzati utilizzati per la gestione dei lavoratori.
A tal proposito, riveste particolare interesse una sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo, la n. 3570/2020, la quale, seppur vertente sulla qualificazione del rapporto di lavoro tra un fattorino e l’azienda convenuta, illustra chiaramente la modalità di organizzazione del lavoro, integralmente automatizzate e gestite da un algoritmo che assegna un determinato punteggio ai singoli rider (“punteggio d’eccellenza”) in base al quale quest’ultimi saranno più o meno avvantaggiati nella prenotazione dei turni di lavoro per le settimane successive.
La suddetta pronuncia elenca i parametri per l’assegnazione del punteggio:
“Attività in cd “alta domanda” del partner convenzionato che incide nella misura del 35%;
Efficienza che incide nella misura del 35%;
Il feedback dell’ utente che incide nella misura del 15%;
Esperienza che incide nella misura del 10% ;
Il feedback dei partner che incide nella misura del 5% .”
Ad essere premiata è la maggiore produttività, senza che si tenga conto delle condizioni soggettive in cui verso il lavoratore, il quale potrebbe non essere disponibile nei giorni di “alta domanda” per motivi religiosi (si pensi alle persone di fede ebraica le quali sono tenute ad astenersi dal compiere qualsiasi lavoro il sabato) o familiari; la produttività, inoltre, viene valutata senza tenere in considerazioni innumerevoli fattori che possono ridurla .
Con un’altra pronuncia, resa ancora dal Tribunale di Palermo – sezione Lavoro, una nota azienda di delivery è stata condannata per condotta antisindacale con l’ordine di fornire all’organizzazione sindacale ricorrente informazioni sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati come previsto dal “decreto trasparenza” (d.lgs. 104/2022).
In quel caso, la società aveva rifiutato di fornire informazioni sul concreto funzionamento dell’algoritmo su cui si basava il sistema di monitoraggio e gestione dei lavoratori, eccependo l’esistenza di un segreto industriale tutelato dal decreto legge 48/2023 successivo al d.lgs. 104/2022.
Tuttavia, il Giudice del lavoro ha fornito una lettura coordinata delle due discipline, richiamando un recente intervento del Garante della privacy il quale ha chiarito che tra le informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore e alle organizzazioni sindacali rientrano quelle attinenti ai sistemi decisionali automatizzati utilizzati, alle loro concrete modalità di funzionamento, ai parametri utilizzati per addestrarli, alle modalità eventualmente utilizzate per correggere soluzioni adottate da tali sistemi.
La giurisprudenza, dunque, sembra aver preso coscienza già da tempo dei rischi insiti nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, mentre il legislatore – europeo e nazionale – muove i primi passi nel percorso di regolazione di questo fenomeno.
Non resta, dunque, che attendere l’applicazione pratica di discipline di recente introduzione come l’A.I. Act per comprendere se il tessuto normativo sarà adeguato a rispondere alle sempre mutevoli esigenze del presente.
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]]>L'articolo La Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>La Strategia non contiene previsioni legislative, ma fornisce una cornice entro la quale il Governo e tutti gli altri soggetti coinvolti dovranno muoversi per incrementare l’uso dell’Intelligenza Artificiale in Italia.
Il documento pone l’accento sulla necessità che l’Italia cominci a costruire tecnologie di proprio interesse, affrancandosi dalla necessità di importare dall’estero soluzioni che potrebbero non essere adeguate al contesto nazionale; peraltro, tale obiettivo assume particolare rilievo perché, come si legge all’interno della Strategia “consente, peraltro, di interiorizzare nella tecnologia i nostri valori e il sentire della nostra comunità, aspetto che diventerà sempre più rilevante nei prossimi mesi in considerazione della crescente diffusione di tecnologie generative.”.
Il percorso illustrato all’interno del documento in analisi riguarda quattro settori ritenuti cruciali al fine di incentivare lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, ossia: la ricerca, la Pubblica Amministrazione, l’istruzione e le imprese.
Per ciascuno di questi settori, il documento propone obiettivi di medio e lungo periodo da raggiungere, diversificando i target a seconda delle specifiche esigenze che ciascuna macro-area presenta.
Con specifico riguardo alla Pubblica Amministrazione, rinviando alla lettura integrale del documento per approfondire altri aspetti, la Strategia ribadisce l’importanza di introdurre sistemi di intelligenza artificiale nel funzionamento della macchina amministrativa.
Infatti, l’I.A. ha un enorme potenziale sia in termini di efficientamento dell’attività amministrativa, sia per rendere i servizi resi dalla P.A. più vicini alle concrete esigenze dei cittadini.
L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione richiede, da un lato, soluzioni omogenee su scala nazionale, onde evitare diversificazioni su basi territoriale, dall’altro lato, e in ossequio alla discrezionalità che – pur sempre – connota l’attività della pubblica amministrazione, sarà necessario individuare i margini entro i quali gli enti possano effettuare in autonomia scelte di innovazione.
L’uso di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito di processi amministrativi richiede necessariamente un approccio multidisciplinare che sappia coniugare questa nuova tecnologia con l’esigenza di garantire qualità dei servizi, la privacy e la tutela dei dati personali; occorrerà, inoltre, provvedere alla formazione del personale e al reperimento di figure specializzate.
Le infrastrutture digitali della P.A. dovranno arricchirsi di tecnologie e strumenti software basati su IA per l’interoperabilità, la tracciabilità delle fonti, la loro credibilità, accuratezza, e pertinenza; dal punto di vista operativo, poi, sarà necessario che le amministrazioni si dotino di protocolli, basati su misure statistiche, di valutazione della qualità dei servizi in sviluppo e resi, il controllo dei processi decisionali strategici basati su I.A., la prevenzione contro la violazione della proprietà intellettuale e i bias cognitivi in cui può eventualmente incorrere un sistema di I.A. nell’adottare specifiche decisioni.
Inoltre, la Strategia prevede come necessario lo sviluppo di strumenti di strumenti a supporto dei cittadini per garantire l’immediata accessibilità ai servizi.
Infine, il documento propone alcune azioni strategiche da attuare nel settore della Pubblica Amministrazione.
In primo luogo, occorrerà avviare un’analisi verticale delle conseguenze, anche negative, dell’uso di sistemi di IA nel settore pubblico; il frutto di tale analisi dovrebbe essere la predisposizione di linee guida che evidenziano le potenzialità dell’uso di I.A. anche attraverso case study specifici sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, promuovendo, nel contempo, la conoscenza di “best practices”.
In secondo luogo, assume rilievo il profilo dell’E-procurement che richiederà, non solo un’ampia conoscenza dei prodotti sul mercato, ma anche la capacità di selezionare quelli che assicurino un elevato grado di affidabilità e sicurezza.
Coerentemente con l’obiettivo della Strategia di incentivare lo sviluppo domestico di sistemi di I.A., anche le amministrazioni – oltre all’approvvigionamento di soluzioni già disponibili sul mercato – dovrà anche saper maturare competenze e attivarsi concretamente per svilupparne di proprie.
Anche in questo caso, la predisposizione di apposite linee guida sarà necessaria a garantire la coerenza dei sistemi alla normativa europea e nazionale oltre alla consapevolezza delle esigenze dettate dalle strategie nazionali e riconducibili allo sviluppo di tecnologie in settori altamente critici quali, ad esempio, energia e difesa, intelligence.
L’uso delle I.A. nel settore pubblico dovrà sicuramente tendere a una facilitazione della fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso del cittadino al servizio, mediante, ad esempio, sistemi di compilazione automatica di moduli per i servizi minimi essenziali ovvero l’uso di robotic process automation in specifici ambiti.
Peraltro, le tecnologie di Intelligenza Artificiale giocheranno un ruolo cruciale anche per efficientare i processi interni alla Pubblica Amministrazione.
Sul fronte strettamente amministrativo, potranno essere introdotti sistemi di verifica di conformità di atti o provvedimenti a legge o regolamenti vigenti, oltre a sistemi che siano in grado di fornire feedback e raccomandazioni automatizzate, in particolar modo, nella redazione degli atti da parte dei funzionari e dei dirigenti pubblici.
Infine, l’avvento dell’I.A. all’interno della Pubblica Amministrazione richiederà la promozione di percorsi di formazione e aggiornamento per il personale già in servizio. A tal fine, la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale prevede l’istituzione in seno alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione uno specifico Dipartimento dedicato all’Intelligenza Artificiale, prevedendo l’attivazione di corsi di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
L'articolo La Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo In Gazzetta l’A.I. Act: l’Europa vuole un’intelligenza artificiale affidabile proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta di un Regolamento destinato ad avere applicazione omogenea su tutto il territorio europeo, diversamente da quanto sarebbe accaduto con l’adozione di una Direttiva, che sarebbe stata oggetto di recepimento da parte dei singoli Stati membri, con un innegabile margine di discrezionalità sulle modalità con cui adottare le regole di matrice europea.
Si tratta di un provvedimento corposo (180 considerando, 113 articoli e 13 allegati) che si pone l’obiettivo di disciplinare lo sviluppo, l’immissione nel mercato, la messa in uso e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale in territorio europeo mediante un quadro giuridico organico e omogeneo; il legislatore europeo è consapevole dei rischi di una disciplina frammentaria e si pone l’obiettivo (ambizioso) di fornire un testo (il primo al mondo) che contenga le coordinate per un uso equilibrato e rispettoso dei diritti fondamentali dei cittadini.
L’A.I. Act si basa su un approccio umano-centrico, un concetto che è bene chiarire sin da ora.
L’intervento normativo dell’Unione europea avviene in un momento in cui il fenomeno dell’intelligenza artificiale sta conoscendo una fase di massimo sviluppo in paesi come gli Stati Uniti o la Cina, a differenza di quanto accade in territorio europeo, il quale risulta essere indietro nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.
L’Unione europea intende recuperare questo gap dotandosi della prima legge al mondo sull’I.A. e cercando di affermarsi come “ leader nell’adozione di un’IA affidabile” (come si legge nel considerando 2 dell’A.I. Act), laddove con “IA affidabile” si intende un’I.A. conforme alla tutela delle persone fisiche, delle imprese, della democrazia, dello Stato di diritto e dell’ambiente.
Dunque, se è vero che l’Unione europea non è in prima fila nell’ambito dello sviluppo dell’I.A., dall’altro lato muove i primi passi verso la regolamentazione di questo fenomeno multiforme, come dimostra l’assenza di una definizione unanimemente condivisa di Intelligenza artificiale.
L’A.I. Act, dal canto suo, auspica un’Intelligenza Artificiale a misura d’uomo, le cui regole di utilizzo siano coerenti con altre normative europee riguardanti la protezione dei dati personali, la tutela dei lavoratori, dei minori così come dei consumatori.
Ben si capisce come questo lavoro di adeguamento dell’A.I. Act al frame work legale europeo richiederà tempo, come si anticipava all’inizio dell’articolo.
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]]>La convenzione è fonte di diritto internazionale cui tutti gli Stati (anche extraeuropei) possono aderire; pertanto, si distingue da normative come quella contenuta all’interno dell’I.A. Act, che rappresenta una disciplina applicabile solo entro i confini dell’Unione Europea.
La Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović, ha dichiarato: “La Convezione quadro sull’intelligenza artificiale è un trattato globale unico nel suo genere, che assicurerà che l’intelligenza artificiale rispetti i diritti delle persone. È una risposta alla necessità di disporre di una norma di diritto internazionale sostenuta da Stati di diversi continenti uniti da valori comuni, che consenta di trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale, riducendo al contempo i rischi che questa presenta. Con questo nuovo trattato, intendiamo assicurare un utilizzo responsabile dell’IA che rispetti i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto”.
I lavori per la stesura della convenzione sono stati coordinati da un organismo intergovernativo, dalla Commissione sull’Intelligenza Artificiale (CAI), che ha collaborato con i 46 paesi membri, l’Unione europea e altri 11 stati non membri.
Anche il trattato del Consiglio d’Europa, così come l’A.I. Act europeo e il disegno di legge italiano in materia, parte dal presupposto che l’Intelligenza Artificiale possa essere una risorsa proficua per l’uomo, se informata al rispetto dei diritti umani e dei processi democratici.
È stato adottato un approccio basato sul rischio, a seconda delle caratteristiche specifiche delle attività ove viene fatto uso dell’Intelligenza artificiale; le regole si rivolgono sia agli attori pubblici sia alle aziende private, entrambi tenuti ad adottare misure per identificare, valutare, prevenire e attenuare i possibili rischi e valutare la necessità di una moratoria, di un divieto o di altre misure appropriate riguardanti l’utilizzo di sistemi di IA laddove tale utilizzo potrebbe presentare rischi incompatibili con le norme in materia di diritti umani.
I soggetti tenuti al rispetto della convenzione hanno due strade per adeguarvisi: le parti possono scegliere di essere sottoposte direttamente alle disposizioni applicabili della convenzione o, in alternativa, prendere altre misure per conformarsi alle disposizioni del trattato rispettando appieno i loro obblighi internazionali in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto. Tale soluzione tiene conto delle differenze (anche notevoli) tra gli ordinamenti giuridici degli stati membri.
È necessario che in tutti i processi in cui si faccia uso dell’I.A. venga valutato l’impatto di questa tecnologia sui principi di uguaglianza, anche di genere, non discriminazione e tutela della privacy; inoltre, devono essere assicurate garanzie procedurali e percorsi di tutela anche innanzi a organi giurisdizionali.
È forte la consapevolezza che i sistemi di intelligenza artificiale rischiano di compromettere i processi democratici che caratterizzano la nostra società, per questo all’interno del trattato si fa divieto di utilizzare l’I.A. per compromettere l’indipendenza degli organi giudiziari, la divisione dei poteri o l’accesso alla giustizia.
Gli stati firmatari non sono tenuti ad applicare la Convenzione al settore della sicurezza nazionale, ma devono comunque assicurare che tali attività siano svolte nel rispetto delle istituzione e dei principi democratici; sono esclude dall’ambito di applicazione della disciplina le attività di difesa nazionale e di ricerca e sviluppo salvo nei casi in cui il test dei sistemi di IA potrebbe interferire con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.
La produzione legislativa degli ultimi mesi dimostra senza dubbio uno spiccato interesse dei legislatori – a livello nazione ma anche sovranazionale e internazionale – per il tema dell’intelligenza artificiale.
Del resto, la legge deve sempre cercare di cogliere i cambiamenti più importanti che attraversano le società, specie quando si tratta di fenomeni tecnologici destinati a cambiare molti dei processi di produzione e decisionali nel settore sia pubblico che privato. La sfida consiste nel cercare di garantire regole che non vadano incontro a veloce obsolescenza dovuta anche alla velocità con cui gli strumenti di intelligenza artificiale si evolvono.
L’importanza che l’intelligenza artificiale sta cominciando ad avere nelle nostre vite richiede che, oltre agli interventi legislativi, venga stimolato il dibattito pubblico sul tema al fine di costruire la consapevolezza sulle implicazioni di tale strumento.
Il Trattato sull’Intelligenza Artificiale del Consiglio d’Europa si muove anche in questa direzione, richiedendo agli stati membri di stimolare il dibattito pubblico e di ricorrere a consultazioni multilaterali su come utilizzare la tecnologia I.A.
La convenzione quadro sarà aperta alla firma a Vilnius (Lituania) il 5 settembre, in occasione di una conferenza dei ministri della Giustizia.
Il rapporto esplicativo della Convenzione convenzione è fruibile qui.
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]]>Nei nostri precedenti articoli abbiamo già parlato dell’approccio umano-centrico che le prime regolamentazioni dell’uso dell’Intelligenza Artificiale (I.A.) hanno adottato, sia a livello europeo (I.A. Act) che a livello nazionale (disegno di legge presentato dal Governo italiano).
Questo approccio è ispirato alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini, garantendo il dominio dell’uomo sui processi automatizzati. Le soluzioni adottate dall’algoritmo possono essere modificate o corrette dall’uomo, che rimane l’unico centro di imputazione delle decisioni adottate mediante intelligenza artificiale.
Un altro aspetto cruciale dell’approccio umano-centrico riguarda i destinatari delle decisioni adottate con I.A., ai quali devono essere garantiti:
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 stabilisce che gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni sono autonomamente impugnabili, escludendo per essi il diritto a un precedente contraddittorio. La norma è in linea con l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, che esclude il diritto al contraddittorio per tali atti.
L’esclusione del contraddittorio per gli atti automatizzati sembra in contrasto con l’obiettivo di massima tutela dei destinatari di decisioni algoritmiche. Inoltre, si pone in frizione con le regole del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), che, al considerando 71, sancisce il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a decisioni basate su profili attinenti alla propria persona e frutto di processi interamente automatizzati, che producano effetti giuridici significativi.
Il GDPR prevede deroghe specifiche alla regola di cui al predetto considerando 71 (art. 22) quando:
Il decreto del MEF dovrebbe rispettare queste misure, predisponendo adeguate tutele come l’accesso ai dati e il contraddittorio con il titolare del trattamento. Tuttavia, esclude completamente la possibilità di instaurare un contraddittorio per atti automatizzati, sollevando perplessità etiche e legali.
L’approccio umano-centrico nella regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale mira a garantire che l’uomo rimanga al centro delle decisioni automatizzate. Tuttavia, l’esclusione del contraddittorio per gli atti automatizzati nel recente decreto del MEF pone seri interrogativi sulla tutela dei diritti fondamentali e la trasparenza delle decisioni algoritmiche.
Abbiamo parlato di approccio umano-centrico nella regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale qui, qui e qui
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]]>Infatti, il 23 aprile 2024, Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge n. 1066AS con titolo “Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale”.
Il disegno di legge ha l’obiettivo di promuovere “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità” ( art. 1 d.d.l.).
L’approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale emerge dall’art. 3 del d.d.l. che prevede che l’utilizzo di questa nuova tecnologia avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dal diritto europeo e anche dei principi di trasparenza e proporzionalità dei processi, attendibilità e correttezza dei dati utilizzati per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale è affidato a una strategia predisposta da un’apposita struttura della Presidenza del Consiglio, d’intesa con le Autorità nazionali competenti in materia di innovazione tecnologica, il ministero del Made in Italy e quello dell’Università.
La scelta denota l’intenzione del governo di giocare un ruolo cruciale nel processo di sviluppo dei sistemi di I.A.
Del resto, ciò si evince anche dalla scelta di affidare a AgId e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il compito di garantire l’applicazione della normativa nazionale ed europea, essendo entrambe agenzie tecniche della Presidenza del Consiglio.
All’interno della strategia per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale rientra anche l’attività di venture capital del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ossia l’acquisto di partecipazioni (fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro) in PMI (piccole e medie imprese), operanti nel settore delle nuove tecnologie, del calcolo quantistico ovvero delle telecomunicazioni e dotate di un alto potenziale di sviluppo.
Il disegno di legge contiene una serie di principi da applicare ai settori: dell’informazione, dello sviluppo economico, della sanità, delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria, della tutela degli utenti, del diritto d’autore e, infine, anche della tutela penale.
L’art. 4 si occupa dell’uso dei sistemi di I.A. in materia di informazione, prevedendo la tutela della democraticità e del pluralismo dei mezzi di comunicazione; le informazioni relative al trattamento di dati personali devono essere chiare e accessibili a chiunque, al fine di garantire ai diretti interessati la facoltà di opporsi alla loro condivisione.
Il governo ritiene l’investimento nei sistemi di intelligenza artificiale un passo fondamentale per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano; per questo motivo, l’art. 5 stabilisce che lo Stato e gli altri enti pubblici:
-promuovano l’utilizzo nei processi di produzione dell’I.A. per migliorare l’interazione uomo-macchina e incrementare la produttività;
-favoriscano lo sviluppo di un mercato italiano dell’intelligenza artificiale innovativo e aperto;
-garantiscano alle imprese impegnate nel settore l’accesso a dati di alta qualità;
-indirizzino le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui si servono le pubbliche amministrazioni in modo che vengano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale.
Rispetto a quest’ultimo punto, è peculiare la scelta del Governo di privilegiare fornitori che operino in territorio italiano piuttosto che, più genericamente, entro il perimetro del mercato europeo.
Per quanto riguarda l’ambito sanitario, l’uso di sistemi di I.A. non deve tradursi nella selezione di criteri discriminatori per l’accesso alle cure e alle prestazione mediche. Il principio del consenso informato viene declinato nel dovere di informare il paziente circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
La disciplina dell’uso dell’I.A. è altresì cruciale nelle professioni intellettuali, ove può essere adoperata solo per lo svolgimento di attività meramente strumentali e, comunque, con prevalenza dell’attività umana.
Anche in ambito giudiziario, i sistemi di intelligenza artificiale saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.
Poiché l’uso dell’intelligenza artificiale si interseca spesso con la tutela degli utenti dei servizi audiovisivi o radiofonici e con la materia del diritto d’autore, l’art. 23 del d.d.l. stabilisce che qualsiasi contenuto informativo trasmesso su qualsiasi tipologia di piattaforma audiovisiva o radiofonica che sia stato interamente creato o modificato con sistemi di I.A. deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, riconoscibile da parte degli utenti mediante apposizione di un segno identificativo o una marcatura incorporata con dicitura “I.A.”.
In materia di tutela del diritto d’autore, invece, il d.d.l. all’art. 24 prevede la modifica dell’art. 1, L. 633/1941 in base alla quale rientrano tra le opere dell’ingegno, e dunque sono tutelate dalla predetta legge, anche quelle che siano state create con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ove l’apporto umano sia comunque “creativo, rilevante e dimostrabile”.
Infine, il governo interviene anche in materia penale, punendo l’uso distorto dei sistemi di intelligenza artificiale, capace di creare nocumento a beni giuridici di un certo rilievo, come l’integrità morale degli individui.
Infatti, viene introdotta una nuova fattispecie di reato all’art. 612-quater c.p., che punisce “Chiunque, al fine di arrecare nocumento a una persona e senza il suo consenso, ne invia, consegna, cede, pubblica o comunque diffonde l’immagine, un video o la voce, falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità” con la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a cinque anni se dal fatto deriva un danno ingiusto. Sono altresì previste una serie di aggravanti concernenti l’uso dell’intelligenza artificiale agli articoli 61, comma 11-novies, 494 e 501 c.p.
Il testo di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, dovrà superare il vaglio del Parlamento.
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