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]]>Il Comune di Ragusa, difeso dall’Avv. Sergio Boncoraglio e dall’Avv. Carmelo Giurdanella, già parte del giudizio al C.G.A., ha depositato controricorso, aderendo alla posizione del Comune di Niscemi.
Le motivazioni a sostegno del ricorso e del controricorso riguardano:
– la violazione dei limiti esterni della giurisdizione rispetto alla competenza del legislatore;
– la violazione dei limiti esterni della giurisdizione rispetto alla competenza della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia del C.G.A. infatti, secondo le motivazioni del ricorrente, troverebbe fondamento su atti processuali viziati, in quanto formati in violazione del principio di contraddittorio e della difesa delle parti. Tutto ciò, oltre a lasciare disattesa la normativa processuale in materia rappresenta un vero e proprio stravolgimento delle norme di rito da parte del Giudice amministrativo che in questo modo invade la sfera di competenza del legislatore.
Il C.G.A. inoltre, con la pronuncia de qua, entra nel merito delle autorizzazioni regionali oggetto dell’impugnazione, disponendo nuove attività istruttorie all’interno del giudizio, che si ricorda essere di legittimità, volte ad avvalorare nel merito e nel contenuto le autorizzazioni, sostituendosi di fatto alla Pubblica Amministrazione.
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]]>L'articolo Clamoroso MUOS: per il CGA Sicilia non è abusivo proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stata dunque ribaltata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittime le autorizzazioni rilasciate per la costruzione dell’impianto.
La notizia clamorosa è stata comunicata sui social dagli attivisti NO MUOS.
I giudici del Cga avevano imposto al collegio dei verificatori di effettuare le prove per misurare l’entità delle emissioni delle parabole in cumulo con le emissioni delle antenne, prove che si sono svolte a marzo.
A quanto pare però i giudici d’appello siciliani hanno ritenuto l’impianto non pericoloso evidenziando che i dati dei controlli non potevano che essere forniti dalla committente nonché titolare dell’impianto.
Più tardi forniremo ulteriori aggiornamenti sulla vicenda
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]]>L'articolo NO MUOS: conclusa l’udienza finale. Si attende la decisione della causa proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel corso dell’udienza di stamane, l’avv. Carmelo Giurdanella, difensore del comune di Ragusa, ha evidenziato le 4 questioni controverse della causa.
Non resta che attendere la decisione della causa. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.
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]]>L'articolo Giudizio MUOS: giovedì l’udienza conclusiva proviene da Giurdanella.it.
]]>Le misurazioni sono state effettuate nei giorni 9, 10 e 11 marzo, e successivamente è stata presentata la relazione integrativa del Collegio, che nella sostanza non ha fatto che confermare quanto già contenuto nella prima versione della Relazione.
Il Ministero della Difesa, infatti, ha depositato una memoria nella quale ha condiviso in toto le conclusioni del Collegio; di tenore avverso, invece, le memorie presentate dalle altre parti costituite nel giudizio, basate principalmente sulle relazioni dei propri consulenti di parte. Sono state rilevate numerose carenze nel metodo di misurazione adottato, che non ha garantito né l’attivazione alla massima potenza, né tanto meno la completezza delle valutazioni relative all’incidenza del MUOS sulla salute umana e sul traffico aereo civile.
Ricordiamo, inoltre, che lo scorso 10 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Cassazione Penale che ha rigettato integralmente il ricorso proposto dal Ministero della Difesa, confermando il sequestro preventivo delle infrastrutture militari costituenti il MUOS. Questo, sulla base della “macroscopica illegittimità degli atti autorizzativi del MUOS” e della violazione della normativa di tutela ambientale, paesaggistica, di tutela delle aeree SIC e dei vincoli di inedificabilità vigenti nella Sughereta di Niscemi. La Cassazione penale ha affermato il principio per cui “l’ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua staticità, ma luogo nel quale l’uomo esprime la propria personalità individuale e sociale senza pregiudizio per la salute elevata a diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività”.
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]]>L'articolo Giudizio Muos: intervista all’Avvocato Giurdanella e al Dottor Strano proviene da Giurdanella.it.
]]>In vista dell’udienza, sono state depositate sia la Relazione del Collegio, sia le memorie delle parti in causa, supportate dalle relazioni dei consulenti tecnici di parte.
Abbiamo ritenuto, pertanto, opportuno incontrare l’avvocato Carmelo Giurdanella, co-difensore del Comune di Ragusa, ed il medico Cirino Strano, Consulente Tecnico di Parte dell’Associazione Movimento No MUOS Sicilia, per discutere con loro dei profili problematici della questione MUOS.
Avvocato Giurdanella, Dottor Strano, quali sono, dai vostri diversi punti di vista, le questioni più controverse che coinvolgono il giudizio MUOS?
Avv. Giurdanella: Quale difensore di uno dei soggetti intervenuti nel giudizio, mi sono scontrato con almeno tre profili problematici venutisi a delineare: la dubbia composizione del Collegio di Verificazione, la violazione del diritto di contraddittorio e il controverso modus operandi del Collegio di Verificazione.
Dott. Strano: Dal canto mio, mi sono occupato della questione MUOS considerando i profili più specificamente tecnici di essa e approfondendo gli effetti delle emissioni elettromagnetiche sulla salute umana e sulla tutela ambientale dell’area SIC. Nel mio lavoro, non ho potuto fare a meno di riscontrare contraddizioni e insufficienze dell’operare del Collegio di Verificazione.
Avvocato Giurdanella, vuole chiarirci il problema della composizione del Collegio di verificazione?
Avv. Giurdanella: Il collegio di verificazione è stato nominato dal CGA con la sentenza parziale depositata lo scorso settembre. La nomina prevedeva l’affidamento dell’incarico di verificazione a tre Ministri (Salute, Ambiente e Tutela del territorio e del mare, Infrastrutture e trasporti) e due rappresentanti della comunità scientifica. Tale nomina è risultata fortemente inadatta in un giudizio in cui una delle parti in causa è il Ministero della Difesa: l’imparzialità, infatti, del soggetto verificatore, pretesa dal codice del processo amministrativo, rischia di essere stata compromessa, dal momento che i Ministri nominati dal CGA sono, per loro definizione, espressione dell’unico indirizzo politico che promana dall’Organo esecutivo statuale, del quale è parte lo stesso Ministero della Difesa. Inoltre, il Collegio è risultato fortemente sbilanciato a vantaggio della componente politica rispetto alla componente scientifica, essendo il rapporto tra Ministri ed esperti tecnici di 3 a 2, su un totale di 5 componenti, e quindi in un contesto in cui il voto per maggioranza è garantito già da 3 voti. Infine, ritengo che non abbia arginato il rischio di una compromissione politica del Collegio neanche la possibilità, riconosciuta ai Ministri di delegare un esperto a compiere le operazioni di verificazione, rimanendo, tale nomina, nella più ampia discrezionalità del Ministro stesso.
Dottor Strano, qual è la sua opinione in relazione alla composizione del Collegio?
Dott. Strano: Condivido quanto affermato dall’avvocato Giurdanella, e aggiungo che, non solo il potere di delega è stato esercitato dai Ministri, ma la delega è stata conferita, tra l’altro, ad esperti ingegneri elettronici, cosa che, a parer mio, mal si concilia con i quesiti posti dal CGA. Era stato richiesto, infatti, un accertamento delle conseguenze delle emissioni elettromagnetiche sulla salute umana, ma non mi pare, questo, campo di competenza di un ingegnere.
Quale medico, posso già anticipare quanto ho riportato nella mia relazione di parte, in merito a questo argomento: l’incidenza delle emissioni elettromagnetiche sul corpo umano determina, oltre alla conseguenza più comune, la leucemia, alterazioni del sistema nervoso centrale, che possono dare luogo a malattie quali morbo di Parkinson, Alzheimer, autismo nei bambini, o evolvere in tumori, per esempio alla tiroide. Di tutto ciò non c’è traccia nella Relazione del Collegio.
Avvocato Giurdanella, ci chiarisca per favore il problema del difetto di contraddittorio.
Avv. Giurdanella: Il nostro codice del processo amministrativo garantisce alle parti in causa il diritto di presentare, in vista dell’udienza di discussione documenti, memorie e repliche in termini fissati, rispettivamente, in quaranta, trenta e venti giorni liberi prima dell’udienza. Nel giudizio in questione, invece, tali termini non sono stati rispettati. A seguito della proroga concessa per la verificazione, infatti, si è venuto a creare un intervallo di tempo tra il deposito della Relazione di verificazione e l’udienza di discussione eccessivamente limitato. Ciò ha comportato una difficoltà notevole nella preparazione dei documenti difensivi e delle relazioni di parte, dal momento che i tecnici sono stati costretti ad accelerare notevolmente i lavori.
Dottor Strano, in quanto tecnico di parte, ha riscontrato problemi nel dovere operare in termini stringenti?
Dott. Strano: Certamente sì. Inoltre, a proposito del contraddittorio, voglio far presente che sebbene la sentenza del CGA avesse prescritto che nella relazione finale di verificazione si dovesse far menzione delle osservazioni dei tecnici di parte, tali osservazioni non risultano essere state considerate. Né è stata rispettata la prescrizione del CGA di comunicare una versione “provvisoria” della Relazione, prima del deposito, ai tecnici di parte, almeno per quanto mi riguarda.
Avvocato Giurdanella, Dottor Strano, potete chiarirci i profili tecnici, problematici, della Relazione?
Avv. Giurdanella: Per quanto mi riguarda, mi sono soffermato su un’incongruenza procedurale dell’operare del Collegio. Questo, infatti, aveva previsto, per i giorni 13 e 14 Gennaio delle misurazioni in concreto del campo elettromagnetico irradiato, dal momento che il CGA aveva richiesto espressamente di accertare gli effetti delle onde emesse dal MUOS quando funzionante. Le operazioni, invece, sono state successivamente bypassate, in quanto preventivamente bloccate dal Prefetto di Caltanissetta. A seguito di ciò, il Collegio ha deciso di porre a fondamento della propria Relazione i dati teorici di misurazione trasmessi dagli USA. Questo, sicuramente, non ha soddisfatto la richiesta del CGA, ed è palese, al contempo, che sia stata messa a rischio l’imparzialità della Relazione.
Dott. Strano: Come l’Avvocato, ho rilevato anche io questo problema nella mia relazione di parte. Voglio far osservare, inoltre, come la decisione del Prefetto di Caltanissetta, assecondata, tra l’altro, dallo stesso Collegio di verificazione non faccia che confermare i timori che tutti noi soggetti intervenienti condividiamo. Se infatti, già in sede di verificazione, si è preferito evitare di attivare l’impianto per il timore che ciò provocasse danni alla salute dei Niscemesi e all’ambiente circostante, a fortiori si deve ritenere che attivare definitivamente l’impianto sarebbe deleterio per gli esseri viventi intorno all’impianto. Il principio comunitario di precauzione impone di reagire immediatamente di fronte ai pericoli potenziali nei confronti della salute umana, delle specie animali e della salvaguardia dell’ambiente.
Inoltre, le misurazioni, ripetiamo, teoriche, operate dagli Usa, si riferiscono all’impianto in potenza di funzionamento 200 W (pari ad una lampadina!) e, quindi, non al massimo di funzionamento. Le verificazioni tecniche, invece, a norma di legge, vanno condotte con l’impianto attivato alla massima potenza. Gli USA insistono nel dire che l’impianto non arriverà a una potenza maggiore di 200 Watt, ma questo non mi pare credibile: i progetti di realizzazione del MUOS, infatti, prevedevano una potenza di ben 1600 Watt, e, d’altra parte, una potenza di soli 200 Watt non sarebbe sufficiente né a coprire la distanza necessaria del fascio d’onda, né a contrastare le eventuali condizioni meteorologiche avverse che possono ostacolare il percorso delle onde, né a soddisfare la quantità di dati che riesce a trasmettere l’impianto MUOS.
Dottor Strano, cosa può dirci in merito all’impatto ambientale dell’Impianto MUOS?
Dott. Strano: Ci sono almeno due profili problematici. Il primo riguarda l’impatto dell’impianto sull’area SIC. La “Sughereta di Niscemi”, infatti, è una riserva naturale Sito di Interesse Comunitario. In particolare, l’impianto ricade in ZONA A, che è la zona assolutamente inedificabile. Anche questo aspetto è stato del tutto omesso dal Collegio di verificazione. Così come la circostanza che all’interno della riserva vivano delle specie faunistiche protette (il gruccione, per esempio).
Il secondo profilo problematico è dato dalla mancanza di certificato di antisismicità dell’impianto. È stato opposto, in passato, che le parabole sarebbero strutture militari e, come tali, esenti da necessarietà di certificato antisismico. In realtà, però, le parabole poggiano su torrette alte almeno 10 m, che sono, a tutti gli effetti, edifici necessitanti il certificato di antisismicità.
Tanto più che le conseguenze di un sisma sarebbero devastanti per la popolazione circostante, in quanto esso influirebbe sulla stabilità delle parabole e delle antenne, deviando e ampliando il fascio di emissione delle onde, che andrebbe ad impattare, quindi, con ogni probabilità sul territorio di comuni quali Chiaramonte Gulfi su cui è direzionata una delle tre parabole.
La verità, a mio avviso, è che questo impianto ha un potenziale di pericolosità immenso. Niscemi deve fare i conti con l’inquinamento elettromagnetico generato dalle 46 antenne già esistenti dal 1991, cui si aggiungerà, nella peggiore delle ipotesi, quello generato dalle emissioni delle parabole. Queste hanno un raggio d’azione che si estende fino a 143 Km, con effetti gravi sulla salute umana immediati e inequivocabili a una distanza di soli 20 km: tale è la distanza che separa Chiaramonte Gulfi dall’impianto satellitare USA.
Ringraziando l’Avvocato Giurdanella e il Dottor Strano per la loro preziosa collaborazione, non ci resta che attendere l’esito della prossima udienza, che porrà fine al Giudizio.
Intervista a cura di Rossella Angirillo
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]]>I giudici del CGA, dunque, dovranno pronunciarsi sul merito della questione e sull’istanza cautelare, tenendo in considerazione, da un lato la Relazione finale del Collegio, quale adempimento alle richieste istruttorie formulate nella sentenza non definitiva, dall’altro lato, delle osservazioni dei tecnici di parte.
Nello specifico, hanno depositato memorie difensive: il Comune di Niscemi, i Comuni di Modica, Gela, Vittoria insieme alle Associazioni NO MUOS, LEGAMBIENTE, WWF ITALIA, il Comune di Ragusa rappresentato anche dall’Avv. Giurdanella, e il Ministero della Difesa.
I difensori hanno rilevato taluni aspetti problematici della Relazione, tra cui:
-l’insufficienza delle operazioni di verificazione svolte, dovuta alla mancata realizzazione delle misurazioni che erano state preventivate e che sono state, successivamente, bloccate dall’intervento della Prefettura di Caltanissetta;
-la rilevanza del principio di precauzione, che deve prevalere sulle conclusioni del Collegio in merito all’assenza di specifici riferimenti, nella normativa sul sito di interesse comunitario, alle radiazioni elettromagnetiche;
-il vizio di composizione del Collegio di verificazione, composto da tre Ministri e due esperti della comunità scientifica, che finisce, inevitabilmente, per inficiare la Relazione stessa;
-il mancato rispetto dei termini di deposito delle memorie e dei documenti in vista dell’udienza di discussione, quali previsti dall’art. 73 cpa.
Da ultimo, sono stati riscontrate talune incongruenze tecniche specifiche nella Relazione, che compromettono l’idoneità della Relazione a soddisfare le esigenze istruttorie rilevate in sentenza dal CGA.
Dal canto suo, il ministero della Difesa si è allineato sulle conclusioni del Collegio di verificazione, dal momento che la relazione ha rilevato l’assenza di criticità alcuna del rapporto tra l’ impianto MUOS e i rischi paventati per la salute umana, il traffico aereo, la tutela dell’ambiente.
Sarà solo la decisione dei giudici del CGA a chiarire se le considerazioni avanzate dai tecnici di parte saranno state sufficienti a ribaltare le sorti che la sentenza parziale di settembre ha in gran parte già preannunciato.
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]]>La Relazione è il risultato dei lavori del Collegio, che sono stati portati avanti negli scorsi due mesi, dopo che la sentenza non definitiva del CGA dello scorso 3 settembre aveva ritenuto gli accertamenti tecnici e le verificazioni disposti in primo grado non sufficienti a fornire una risposta conclusiva e convincente sui dubbi in merito alla pericolosità dell’impianto MUOS.
Vale la pena ricordare che sono stati avanzati forti dubbi in merito all’imparzialità del Collegio verificatore, dal momento che esso risultava composto da 5 membri, dei quali 2 di estrazione scientifica e ben 3 Ministri: tale composizione, non solo si poneva in forte contrasto con la circostanza che una delle parti in causa fosse il Ministero della Difesa, ma determinava anche una sproporzione, con riferimento alle votazioni interne al Collegio, tra la componente scientifica e quella politica.
Secondo quanto dichiarato dagli stessi verificatori nella relazione, la strategia di lavoro programmata, in origine, dal Collegio, prevedeva lo svolgimento di analisi di tipo teorico (“simulazioni di campo elettromagnetico irradiato”) e pratico (“misurazioni” dell’intensità dei campi irradiati dall’impianto nelle effettive condizioni di funzionamento alla massima potenza). La complessità di tali accertamenti, aveva, infatti, suggerito al Collegio la richiesta di una proroga di ben 90 giorni per lo svolgimento delle operazioni. Come noto, la proroga concessa è stata pari a soli 40 giorni, probabilmente insufficienti a soddisfare tutte le esigenze di chiarezza che dalla Relazione sarebbero dovute risultare soddisfatte.
Vi è stata, anzi, un’improvvisa inversione di rotta del Collegio, che ha deciso, solo in un secondo momento (in particolare quando la Prefettura di Caltanissetta ha bloccato le misurazioni in concreto, previste per il 13 e 14 gennaio) di evitare tali misurazioni ritenendole “non più essenziali”, e, invece, di basarsi sui dati di funzionamento dell’impianto “trasmessi e sottoscritti dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma”.
Da un lato, il fatto che la prefettura di Caltanissetta abbia invitato i verificatori a rinviare le misurazioni, così da meglio valutare le precauzioni necessarie da prendere, può essere ritenuto indice della preoccupazione destata dall’accensione, in concreto, dell’impianto MUOS; dall’altro, l’aver bypassato le analisi di tipo pratico può non aver soddisfatto le carenze istruttorie che erano state alla base di una nuova richiesta di verificazione da parte del CGA.
Questo, quindi, il quadro delle condizioni in cui ha operato il Collegio, che, peraltro, ha dichiarato espressamente, nella relazione, che le conclusioni della verificazione “non sono applicabili senza ulteriori approfondimenti a differenti condizioni di funzionamento dell’impianto”.
D’altro canto, è compito dei consulenti tecnici di parte analizzare le conclusioni del Collegio e presentare le proprie osservazioni. In particolare, dalle conclusioni del Collegio, si evince l’assenza di criticità in merito all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; l’assenza di conflittualità tra il posizionamento dell’impianto nel sito di interesse comunitario corrispondente alla sughereta di Niscemi e la normativa esistente in materia; l’assenza di criticità in relazione al rapporto tra le radiazioni dell’impianto e il traffico aereo civile.
Tali conclusioni non hanno soddisfatto molteplici consulenti di parte, che hanno depositato le loro relazioni in vista della prossima udienza, anche perchè la relazione lascia comunque alcune perplessità, stanti le carenze procedurali, sopra rilevate, e il vizio di costituzione del Collegio.
Senza contare che, oltre ai contestabili profili di merito della relazione, l’udienza del 25 febbraio sarà l’occasione per fare rilevare, ancora una volta, il difetto di contraddittorio che è stato determinato dal limitato intervallo di tempo venutosi a creare tra la data di deposito della relazione e la prossima udienza di discussione.
Per un maggiore approfondimento, si rende disponibile di seguito il testo completo della relazione di verificazione.
Relazione di verificazione (parte 1)
Relazione di verificazione (parte 2)
Relazione di verificazione (parte 3)
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]]>L'articolo Udienza MUOS: accolta l’istanza di rinvio proviene da Giurdanella.it.
]]>È una piccola vittoria per chi, come noi, ha sostenuto fortemente l’esigenza di tutelare il diritto al contraddittorio al fine di avere la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di verificazione depositata tardivamente dal Collegio.
Tuttavia, il termine concesso dal CGA, da un lato risulta di per sè eccessivamente stringente, se si considera la complessità delle questioni in oggetto; dall’altro viola l’art. 73 del Codice del processo amministrativo, che detta i termini ordinari di presentazione dei documenti, delle repliche e delle memorie in vista dell’udienza di discussione.
Tra l’altro, rinviare l’udienza al 25 febbraio comporta l’impossibilità di attendere il deposito delle motivazioni della sentenza della Cassazione penale che si è pronunciata, recentemente, confermando il sequestro dell’impianto MUOS.
Ulteriori perplessità sorgono in merito alla discussione odierna sull’istanza cautelare avente ad oggetto la modifica della composizione del Collegio di verificazione: non è chiaro il modo in cui la Camera di consiglio intenderà provvedere in merito a tale richiesta istruttoria.
Solo il provvedimento del CGA chiarirà i dubbi al riguardo.
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]]>L'articolo MUOS: si terrà domani l’udienza al CGA proviene da Giurdanella.it.
]]>Nell’ultima sentenza depositata il CGA aveva ritenuto non sufficiente l’istruttoria relativa agli effetti dell’impianto MUOS sulla salute umana e sull’ambiente e aveva demandato ad un Collegio di verificazione, appositamente costituito, l’approfondimento, in primo luogo, degli effetti delle emissioni elettromagnetiche (specificamente in cumulo con gli impianti di radiotrasmissione già esistenti sul territorio siciliano) sulla salute umana, in secondo luogo della conformità delle emissioni alla normativa vigente in materia di tutela ambientale e, in terzo luogo, degli effetti dell’influenza di tali emissioni sul traffico aereo civile.
I verificatori hanno depositato da pochi giorni la loro relazione, quindi nell’imminenza dell’udienza di domani, avendo goduto della concessione di una proroga del termine di deposito della relazione stessa, ma avendo ad ogni buon conto oltrepassato i termini loro concessi.
Il problema che si pone è quello di garantire alle parti la possibilità di presentare le proprie osservazioni e le loro difese. Infatti, è diritto delle parti articolare i propri mezzi difensivi, depositare memorie difensive che reagiscano alle osservazioni del Collegio, stanti i pareri che ciascuna parte ha diritto di richiedere ai propri consulenti tecnici.
Nel caso Muos, invece, l’intervallo di tempo tra il deposito della relazione di verificazione e l’udienza di domani è di appena 3 giorni lavorativi. Ciò limita fortemente le esigenze di contraddittorio che, soprattutto in occasione di decisioni di una così ampia portata, e con conseguenze così importanti sulla salute umana e sull’ambiente, si manifestano in maniera ancora più evidente.
È per questo che l’Avv. Giurdanella si assocerà all’istanza di rinvio espressa dal legale del Comune di Niscemi, avendo tra l’altro già aderito alla richiesta di modifica del Collegio di verificazione, sulla cui composizione sono stati sollevati numerosi dubbi di imparzialità, dal momento che esso risulta costituito da 5 verificatori, di cui tre individuati in altrettanti Ministri, ciò che mal si concilia con la circostanza che una delle parti in causa sia il Ministero della Difesa.
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]]>L'articolo NO MUOS: il CGA conferma l’efficacia della sentenza del TAR Palermo proviene da Giurdanella.it.
]]>La sentenza del TAR Palermo n. 461 del 13 febbraio 2015, pronunciatasi sul ricorso del Comune di Niscemi, aveva infatti dichiarato illegittimi i provvedimenti regionali che autorizzavano l’installazione, sul territorio dello stesso Comune, dell’impianto di radio comunicazione MUOS.
Contro tale pronuncia il Ministero della difesa ha proposto appello al CGA, chiedendo peraltro la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Con l’ordinanza in questione, i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, esaminati il ricorso in appello e le difese degli appellati, nonché l’appello incidentale presentato dal Comune di Niscemi, hanno respinto la domanda di sospensione, confermando l’efficacia della sentenza del TAR Palermo nelle more del giudizio.
Le motivazioni di tale decisione risiedono, in primo luogo, nella circostanza che, a fronte degli ultimi accertamenti tecnici e dell’integrazione della verificazione disposta in primo grado, il pregiudizio lamentato dall’appellante non è stato ritenuto attuale.
Il collegio ha inoltre rilevato che, essendo in atto un sequestro preventivo sull’impianto, disposto dal giudice penale, la situazione di fatto è al momento intangibile; ciò rende sicuramente preclusa la possibilità che si produca l’effetto ripristinatorio correlato alla sentenza di primo grado, con la conseguente inesistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificarne la sospensione dell’efficacia.
L’udienza pubblica per l’esame nel merito delle questioni è stata fissata, nella stessa ordinanza, per l’8 luglio 2015.
In allegato il testo dell’ordinanza
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