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]]>Rispetto ai valori validi nel biennio tra il 2018 e il 2019, le soglie per la “rilevanza europea” degli appalti viene rivista al ribasso, per la prima volta dal 2010.
Mentre il legislatore italiano liberalizza parzialmente gli affidamenti sottosoglia, tale soglia viene alzata dalla Commissione europea, riducendo parzialmente l’effetto delle novità del Decreto “Sblocca-cantieri”, moficando l’art. 35 del Codice Appalti.
In considerazione delle recenti modifiche, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
Così hanno disposto i Regolamenti della Commissione 1827/2019 (concessioni) 2019/1828 (settori ordinari), 2019/1829 (settori speciali) 2019/1830 (difesa e sicurezza) del 30 ottobre 2019, pubblicato il 31 ottobre in Gazzetta europea, che modifica la direttiva 2014/24/UE.
Tali modifiche regolamentari, in vigore dal 1° gennaio 2020, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, dunque non necessitano di alcuna procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiscono integralmente quelle vigenti in precedenza.
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]]>Le modifiche apportate con lo Sblocca Cantieri sono in continuità con il percorso di semplificazione degli appalti portato avanti dal Governo M5S-Lega, in particolare con la legge di bilancio 2018 che ha previsto semplificazioni per gli appalti di minore entità, ma con riferimento ai soli appalti di lavori e limitatamente al 2019.
Con il DL 32/2019 tali modifiche assumono portata più ampia, riguardando anche servizi e forniture, ma soprattutto hanno carattere permanente.
Le novità del Decreto riguardano gli affidamenti di importo tra i 40 mila euro e i 200 mila euro per i lavori, e tra i 40 mila euro e le soglie di cui all’art 35 per servizi e forniture (ordinariamente 221 mila euro).
Sotto le predette soglie, lo Sblocca Cantieri prevede che l’affidamento avvenga mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, mentre per i servizi e le forniture occorre consultare almeno cinque operatori economici.
Rimane la regola per cui gli operatori da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La specificazione di tali principi, che fino ad adesso era compito delle Linee Guida ANAC, diventerà oggetto del Regolamento Unico Appalti.
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione.
Se per i lavori fino ai 200 mila euro è possibile la procedura negoziata a inviti, è previsto che per i lavori sopra i 200 mila ma sotto il milione di euro diventi obbligatorio il ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice.
Va tenuto presente che gli appalti di lavori tra i 200 mila e la soglia comunitaria vi è l’esclusione automatica per anomalia (salvo il caso delle offerte ammesse inferiori a dieci)
Il nuovo comma 9 bis dell’art. 36 prevede che il criterio del minor prezzo sia la regola per gli appalti sotto soglia.
Si legge che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al suddetto articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Pertanto il criterio del minor prezzo diventa la regola, e quello dell’OEPV l’eccezione da motivare.
Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 95 comma 3, dove rimane la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si tratta dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.
Inoltre vi sono i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
Infine i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Quest’ultima eccezione è stata introdotta proprio dallo Sblocca Cantieri
Altra novità rilevante è la possibile inversione tra apertura delle offerte e verifica dei requisiti.
L’inversione dell’ordine di apertura delle buste deve essere espressamente previsto dalla lex specialis
Il nuovo comma 6 dell’art. 36 prevede che le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verifica i requisiti solo al migliore offerente, oltre che a campione sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
Per quanto riguarda gli appalti sotto i 40 mila euro il DL non cambia nulla.
Rimane la regola del Comma 2, lett. a) dell’art. 36, per cui per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile ricorrere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta.
In materia di appalti sotto soglia hanno assunto importanza rilevante le Linee Guida ANAC n. 4, con portata vincolante per le stazioni appaltanti.
Il problema è che tali Linee Guida, che erano già state superate dalla legge di bilancio 2018, sono state rese ulteriormente obsolete dalle novità dello Sblocca Cantieri.
A peggiorare le cose, non è nemmeno chiaro se le Linee Guida verranno aggiornate, visto che teoricamente saranno sostituite dal Regolamento Unico Appalti entro 180 giorni dall’approvazione del Decreto Sblocca Cantieri.
In ogni caso, una volta approvato, sarà il Regolamento Appalti a disciplinare nel dettaglio le procedure sotto soglia, con particolare riferimento al principio di rotazione, alle indagini di mercato, alla gestione degli elenchi e alle verifiche sull’affidatario.
Si legge nell’art. 36 Codice Appalti aggiornato che “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”
Di seguito si riporta il testo coordinato dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come modificato dallo Sblocca Cantieri
36 – Contratti sotto soglia
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
7. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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]]>La Commissione europea ha determinato i nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2018, delle soglie per l’applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.
I nuovi importi sono stabiliti dai Regolamenti delegati (UE) nn. 2364, 2365, 2366 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017.
Detti regolamenti, in vigore dal 1° gennaio 2018, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, dunque non necessitano di alcuna procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiscono integralmente quelle vigenti in precedenza.
In particolare, nell’ambito dei settori ordinari, è stata modificata la soglia per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, che, pertanto, è stata innalzata da 209.000 euro a 221.000 euro (tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII).
Inoltre, in considerazione delle recenti modifiche, le ulteriori soglie di rilevanza comunitaria sono:
Rimane invariato l’importo di euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice dei contratti pubblici.
Infine, nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria, sempre dal 1° gennaio 2018, sono le seguenti:
Inalterato l’importo previsto per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, pari a euro 1.000.000.
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]]>Il nuovo Regolamento si riferisce ai lavori al di sopra della soglia comunitaria ed entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta e dunque il prossimo 2 dicembre.
L’uso dei nuovi formulari sarà invece obbligatoria per gli Stati Membri a decorrere dal 18 aprile 2016, termine ultimo per il recepimento delle nuove direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni.
Il 25 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 307/5, i nuovi Regolamenti della Commissione Europea che stabiliscono le nuove soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nel settore dei lavori, nei settori speciali e nelle concessioni.
In particolare si tratta del Regolamento n. 2015/2170 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rideterminando così le soglie nei settori ordinari:
5.225.000 – appalti di lavori pubblici;
209.000 – appalti pubblici di forniture e di servizi;
135.000 – appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’all. IV del D. Leg.vo 163/2006;
Il Regolamento n. 2015/2171 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rideterminando così le soglie nei settori speciali:
5.225.000 – appalti di lavori
418.000 – servizi e forniture
Infine il Regolamento n. 2015/2172 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rideterminando così le soglie per le concessioni:
5.225.000 – concessioni
I regolamenti che rideterminano le soglie comunale entrano in vigore il 1 gennaio 2016 e sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri.
Clicca qui per il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1986
Clicca qui per il Regolamento n. 2015/2170
Clicca qui per il Regolamento n. 2015/2171
Clicca qui per il Regolamento n. 2015/2172
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]]>L'articolo Nuove soglie appalti in GUUE: sono in vigore da subito? proviene da Giurdanella.it.
]]>Le direttive di cui sopra sono state espressamente recepite in Italia con il Codice dei contratti pubblici (d. lgs.12 aprile 2006, n. 163); l’art. 28 del Codice, in particolare, individua gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria ai quali si applica integralmente la normativa europea (a differenza dei cd. appalti sotto-soglia).
Si può facilmente notare come le soglie originariamente previste all’art. 28 siano identiche a quelle indicate dal Regolamento n. 2083/2005, con il quale sono stati per la prima volta modificati gli importi di cui alle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; essendo questo regolamento intervenuto precedentemente all’emanazione del Codice dei contratti pubblici, il legislatore italiano ha infatti correttamente adeguato il valore delle soglie alla normativa vigente e non a quello testualmente previsto in origine dalle direttive.
D’altra parte è risaputo che i regolamenti dell’UE non necessitino, ai fini della loro applicazione, di specifici interventi di recepimento da parte dei legislatori nazionali; ciò è espressamente stabilito dall’art. 288, 2° comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (che ha riprodotto integralmente il “vecchio” art. 249 TCE), ai sensi del quale il regolamento è un atto normativo “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che i nuovi importi delle soglie contenuti nel Regolamento n. 1336/2013 rettifichino implicitamente il testo dell’art. 28 del Codice dei contratti pubblici e si applichino direttamente a partire dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore del regolamento stesso), così come è accaduto in occasione dei precedenti regolamenti di modifica delle soglie (Regolamento CE n. 1422/2007, Regolamento CE n. 1177/2009 e Regolamento UE 1251/2011).
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]]>Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Le modifiche, ai sensi dell’art. 249, 2° comma del Trattato dell’Unione Europea, saranno direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Pertanto, verranno modificate le soglie di cui all‘articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006 in questo modo:
negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 130.000 Euro 134.000 Euro;
negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 200.000 Euro a 207.000 Euro;
negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 5.000.000 Euro a 5.186.000 Euro.
Riportiamo di seguito tutte le modifiche del Regolamento:
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