unione europea Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/unione-europea/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 18:58:56 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Il nuovo regolamento europeo n. 2024/903: verso un’Europa sempre più interoperabile https://www.giurdanella.it/2024/04/il-nuovo-regolamento-europeo-n-2024-903-verso-uneuropa-sempre-piu-interoperabile/ Mon, 22 Apr 2024 15:40:58 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56640 Tra gli obiettivi europei per i prossimi anni vi è quello di promuovere la massima digitalizzazione dei servizi pubblici, delle imprese e dei cittadini; lo si evince dal Programma di finanziamento “Europa digitale”, il quale fornisce risorse economiche per rispondere a queste sfide, sostenendo progetti in cinque settori chiave di capacità: supercalcolo, intelligenza artificiale, cybersicurezza, […]

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Tra gli obiettivi europei per i prossimi anni vi è quello di promuovere la massima digitalizzazione dei servizi pubblici, delle imprese e dei cittadini; lo si evince dal Programma di finanziamento “Europa digitale”, il quale fornisce risorse economiche per rispondere a queste sfide, sostenendo progetti in cinque settori chiave di capacità: supercalcolo, intelligenza artificiale, cybersicurezza, competenze digitali avanzate e garantendo un ampio utilizzo delle tecnologie digitali nell’economia e nella società.

In questo contesto programmatico rientra il nuovo regolamento europeo n. 2024/903 che prevede misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione e che mira ad accelerare il processo di digitalizzazione del settore pubblico. L’atto normativo è essenziale per raggiungere gli obiettivi del decennio digitale dell’UE, come ad esempio avere il 100% dei servizi pubblici chiave disponibili online entro il 2030.

Il regolamento 2024/903 si applica ai soggetti dell’Unione e agli enti pubblici che regolamentano, forniscono, gestiscono o attuano servizi pubblici digitali transeuropei.

L’interoperabilità che il regolamento intende realizzare consiste, a mente del suo articolo 2, comma 1, nella “capacità dei soggetti dell’Unione e degli enti pubblici degli Stati membri di interagire tra loro a livello transfrontaliero condividendo dati, informazioni e conoscenze attraverso processi digitali in linea con i requisiti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici relativi a tale interazione transfrontaliera”.

Il risultato finale è la possibilità per gli stati membri di scambiare dati e informazioni su cui si basa l’erogazione di servizi pubblici, come ad esempio, il riconoscimento reciproco di diplomi accademici o qualifiche professionali, scambi di dati sui veicoli per la sicurezza stradale, accesso a dati previdenziali e sanitari, scambio di informazioni relative a fiscalità, dogane, accreditamento di gare pubbliche, patenti di guida digitali, registri di commercio.

La corretta attuazione della legge richiede una serie di passaggi fondamentali:

-la creazione di un sistema di cooperazione che riunisca esperti nel settore digitale, membri della società civile, accademici capaci di definire un’agenda dell’interoperabilità per gli anni a venire;

-un sistema di valutazione dell’interoperabilità che consenta alle pubbliche amministrazioni di misurarsi con l’obiettivo fissato dal regolamento;

-uno sportello unico per incoraggiare la condivisione e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità affidabili e di alta qualità tra le pubbliche amministrazioni: il “portale europa interoperabile;

-la valorizzazione di meccanismi di sviluppo legislativo e politico, come le sandbox normative per la sperimentazione delle politiche o il partenariato pubblico-privato.

Le disposizioni all’interno del regolamento troveranno applicazione entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, con due eccezioni:

-gli stati potranno istituire le autorità nazionali competenti 9 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento, entro gennaio 2025;

-le istituzioni, gli organi e le agenzie europei e gli enti del settore pubblico condurranno le valutazioni dell’interoperabilità a partire da gennaio 2025.

Clicca qui per leggere il testo integrale del Regolamento

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La riforma del mercato europeo del gas e dell’idrogeno: verso l’obiettivo della neutralità climatica nel 2050 https://www.giurdanella.it/2024/04/la-riforma-del-mercato-europeo-del-gas-e-dellidrogeno-verso-lobiettivo-della-neutralita-climatica-nel-2050/ Fri, 19 Apr 2024 15:45:49 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56634 Il Parlamento europeo ha adottato un regolamento e una direttiva contenenti disposizioni sui mercati interni di gas e idrogeno con l’obiettivo di decarbonizzare il settore energetico dell’UE, migliorando la produzione e l’integrazione di gas rinnovabili e idrogeno. Come si legge al considerando n.6, ultimo capoverso, della direttiva “L’obiettivo principale della presente direttiva è quello di […]

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Il Parlamento europeo ha adottato un regolamento e una direttiva contenenti disposizioni sui mercati interni di gas e idrogeno con l’obiettivo di decarbonizzare il settore energetico dell’UE, migliorando la produzione e l’integrazione di gas rinnovabili e idrogeno.

Come si legge al considerando n.6, ultimo capoverso, della direttiva “L’obiettivo principale della presente direttiva è quello di rendere possibile e agevolare tale transizione verso la neutralità climatica garantendo l’espansione del mercato dell’idrogeno e di un mercato del gas naturale efficiente.”

L’obiettivo della neutralità carbonica viene perseguito mediante il subentro del gas rinnovabile nonché dell’idrogeno all’interno del sistema energetico, sostituendo il gas di origine fossile; ciò, non solo permetterebbe di raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050, ma eliminerebbe anche il rischio di dipendenza dalle fonti di approvvigionamento di gas fossile.

Accanto all’obiettivo della sostenibilità e neutralità climatica, attraverso il pacchetto di riforme l’Unione Europea mira a tutelare maggiormente i consumatori garantendo un mercato dell’energia trasparente e accessibile.

A tal proposito, si riporta il primo capoverso del considerando 19 della direttiva, a mente del quale “Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale e idrogeno. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l’energia, e la lotta contro la povertà energetica …”

In particolare, sono state previste misure per dare ai consumatori in tutta l’UE il diritto di accedere a contratti a prezzo fisso o a contratti a prezzi dinamici e ricevere informazioni importanti sulle opzioni a contrattuali che accetta. I fornitori non potranno modificare unilateralmente i termini di un contratto.

Al fine di incentivare gli investimenti nell’energia pulita, sono previsti i cd. “contratti per differenza” da stipulare con gli enti pubblici; in base a questa tipologia di contratti, l’autorità pubblica compensa il produttore di energia se i prezzi di mercato scendono troppo bruscamente, ma incassa una parte dei profitti se i prezzi sono troppo elevati.

Uno dei profili più delicati durante le negoziazioni è stato la cd. “separazione proprietaria”, in forza della quale un operatore non può possedere contemporaneamente infrastrutture del gas e di idrogeno. Sul punto, tuttavia, nel pacchetto adottato dal Parlamento europeo è prevista la possibilità di possedere entrambe le tipologie di infrastrutture per quelle imprese che abbiano meno di 100 mila clienti, senza la necessità di ricorrere alla creazione di società separate.

Dopo l’adozione in Parlamento, affinché il pacchetto di riforme entri in vigore è necessario che ottenga l’approvazione da parte del Consiglio europeo.

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A Bruxelles si parla di NO MUOS: UE chiamata in causa https://www.giurdanella.it/2015/04/a-bruxelles-si-parla-di-no-muos-ue-chiamata-in-causa/ Thu, 23 Apr 2015 10:39:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27747 Sulla scia della recente pronuncia del TAR Palermo, che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti della Regione Siciliana  che autorizzavano l’installazione dell’impianto, si è tenuto ieri, a Bruxelles, presso la sala intitolata ad Altiero Spinelli ASP 1E2 del Parlamento europeo, il convegno dedicato alla vicenda M.U.O.S., organizzato dal gruppo parlamentare EFD su proposta del deputato alcamese del […]

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Sulla scia della recente pronuncia del TAR Palermo, che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti della Regione Siciliana  che autorizzavano l’installazione dell’impianto, si è tenuto ieri, a Bruxelles, presso la sala intitolata ad Altiero Spinelli ASP 1E2 del Parlamento europeo, il convegno dedicato alla vicenda M.U.O.S., organizzato dal gruppo parlamentare EFD su proposta del deputato alcamese del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, che ha moderato l’incontro, con l’obiettivo di illustrare ai colleghi europei la situazione che vede la Sicilia coinvolta nelle strategie politiche militari statunitensi.
All’evento hanno partecipato, come relatori, i diversi attori, coinvolti a vario titolo nella complessa vicenda che riguarda l’istallazione dell’impianto satellitare americano. Tra i rappresentanti istituzionali, il presidente della Commissione Ambiente dell’ARS, on. Giampiero Trizzino, l’europarlamentare Pedicini, esperto biologo e fisico.
Il giornalista Antonio Mazzeo, lo scienziato Massimo Zucchetti, docente del politecnico di Torino, nonchè autore della relazione sulla quale si è basata la sentenza del TAR di Palermo, con la quale l’esperto dimostra la non salubrità delle emissioni, il rappresentante legale di Legambiente Nicola Giudice e l’avvocato Sebastiano Papandrea. Presenti inoltre, l’assessore dell’ambiente del comune di Niscemi, i rappresentanti dei comitati No Muos di Niscemi e di Bruxelles e Mamme No Muos, e i rappresentanti legali dei vari enti e associazioni che hanno seguito la vicenda giudiziale e che hanno contribuito ad arricchire il dibattito.
Merita nota l’intervento del leader e fondatore dei verdi tedeschi, Frank Schwalba-Hoth, ex eurodeputato, oggi analista politico e consulente di strategia politica, che ha esordito congratulandosi per l’iniziativa, che ha finalmente aperto la porta delle istituzioni europee ad una vicenda di grandissima importanza e della quale neanche lui, prima, aveva mai sentito parlare e ha concluso abbracciando la causa, suggerendo una serie di iniziative No M.U.O.S. di sensibilizzazione e diffusione, in primis, che d’ora in avanti si terranno a Bruxelles.
Ad ascoltare c’erano altri parlamentari, membri del partito socialista europeo e del gruppo della sinistra europea (Gue, Gauche unitaire europèenne), e del partito spagnolo di Podemos. Assenze eccellenti quella del governatore siciliano Crocetta e dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America. L’evento si è svolto nella massima serenità e avrà sicuramente l’effetto positivo di puntare finalmente i riflettori sulla illegittimità della istallazione del Muos a Niscemi, portando il tema fuori dai confini regionali e nazionali.

Ad esso ha preso parte anche, attraverso l’intervento di uno degli avvocati della sede di Bruxelles dello Studio, l’avv. Paola Pietradura, lo studio legale Giurdanella&Partners, che ha rappresentato e difeso, nel giudizio instaurato contro l’installazione dell’impianto dinanzi al TAR Palermo, l’associazione di consumatori Cittadini Europei, intervenuta ad adiuvandum, insieme ad altri enti ed associazioni, a sostegno delle ragioni dei ricorrenti principali, ha preso parte al dibattito.

L’avv. Pietradura ha sottolineato l’importanza di sottoporre all’attenzione delle istituzioni europee una questione rilevante come quella dell’installazione del M.U.O.S., idonea ad incidere su una serie di diritti tutelati sia dalla nostra Costituzione che dall’ordinamento dell’Unione ed in relazione alla quale la stessa magistratura amministrativa italiana ha subito una serie di pressioni mediatiche. In particolare, l’avv. Pietradura ha focalizzato il proprio intervento sulle gravi critiche mosse alla decisione del TAR Palermo dal giornalista di una nota testata nazionale, il quale ha colto l’occasione per accusare i tribunali amministrativi tutti di tenere in scacco il Paese e di aver subordinato le esigenze di tutela della sicurezza del territorio italiano – e siciliano in particolare – alla protezione della salute dei cittadini da pericoli solo “presunti” e non dimostrati.

Un attacco che si inserisce, ha spiegato l’avvocato, in un clima di perdurante ostilità nei confronti dei giudici amministrativi, forse troppo indipendenti e non sistematizzati e, pertanto, da neutralizzare, delegittimandone l’operato. È per questo che lo Studio legale Giurdanella&Partners, attraverso l’intervento dell’avv. Pietradura, ha espresso con fermezza l’imprescindibile necessità di coinvolgere l’Unione europea, ad ogni livello, affinché l’operato dei Tribunali nazionali, che tutelano gli interessi dei cittadini e delle imprese, non venga neutralizzato da spinte interne, mosse da logiche ed interessi troppo spesso di parte.

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Diritto dell’energia: l’Unione Europea chiede all’Italia maggiore concorrenza https://www.giurdanella.it/2015/04/diritto-energia-maggiore-concorrenza-in-italia/ Wed, 01 Apr 2015 14:43:14 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27403 In discussione la norma del decreto legislativo n. 93/2011, che individua Terna come unico gestore del sistema di trasmissione (Gst) di energia elettrica in Italia. Sarebbe in contrasto con la direttiva 2009/72/CE. A sollevare la problematica il commissario all’Energia Miguel Arias Canete il quale con una lettera al Governo italiano lo intima a rispondere entro […]

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In discussione la norma del decreto legislativo n. 93/2011, che individua Terna come unico gestore del sistema di trasmissione (Gst) di energia elettrica in Italia. Sarebbe in contrasto con la direttiva 2009/72/CE.

A sollevare la problematica il commissario all’Energia Miguel Arias Canete il quale con una lettera al Governo italiano lo intima a rispondere entro due mesi dal ricevimento della stessa.

Nel mirino di Bruxelles ci sono tra l’altro le misure volte ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica e le misure per agevolare, attraverso strumenti finanziari, gli interventi di efficienza energetica.

In particolare, per quanto riguarda gli audit energetici, la commissione rileva che “la definizione di audit energetico era indicata all’articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Tale disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 102/14. Pertanto attualmente non esiste nessuna definizione”.

Inoltre, l’Italia “non ha recepito l’obbligo secondo cui gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell’audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga”.

Non è altresì stata recepita la definizione di “gestore del sistema di trasmissione” e di “aggregatore”.

Un’altra lacuna si riscontra laddove non è stato recepito “l’obbligo secondo cui i contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo”.

In merito alla cogenerazione ad alto rendimento, il nostro Paese non ha recepito “le disposizioni secondo cui i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione, se responsabili del dispacciamento degli impianti di produzione nel loro territorio, garantiscono la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento e assicurano l’accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento”.

Così come anche la disposizione secondo cui “gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile rispetto alla modalità di funzionamento degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione”.

Per concludere, si rileva altresì che alla fine del mese scorso la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia anche per il non corretto recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE relative al terzo pacchetto sull’energia.

Il Governo italiano ha ricevuto una lettera con la quale l’Unione boccia la norma di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011. La norma in questione dispone che Terna sia l’unico gestore di sistema di trasmissione (Gst) di energia elettrica in Italia.

Secondo la Commissione europea la “limitazione derivante dalla legislazione italiana” è in “diretto contrasto con gli obiettivi della direttiva volti a creare un mercato europeo aperto, integrato e competitivo dell’energia elettrica tra gli Stati membri“.

Tale restrizione, osserva Bruxelles, “non è conforme né alla lettera né agli obiettivi della direttiva 2009/72/CE“.

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La terza rivoluzione industriale: cos’è? https://www.giurdanella.it/2015/03/la-terza-rivoluzione-industriale-cose/ Sun, 22 Mar 2015 17:11:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27206 Alla fine del secolo scorso si è cominciato a parlare di terza rivoluzione industriale. Dopo quella del vapore nel Settecento e quella delle ferrovie, dell’elettricità e del petrolio fra Ottocento e Novecento è ormai assodato che stiamo approdando nell’era delle fonti energetiche alternative e rinnovabili. Petrolio, carbone e gas naturale continueranno  a fornire una porzione sostanziale di […]

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Alla fine del secolo scorso si è cominciato a parlare di terza rivoluzione industriale. Dopo quella del vapore nel Settecento e quella delle ferrovie, dell’elettricità e del petrolio fra Ottocento e Novecento è ormai assodato che stiamo approdando nell’era delle fonti energetiche alternative e rinnovabili.

Petrolio, carbone e gas naturale continueranno  a fornire una porzione sostanziale di energia per l’Unione Europea ed il mondo per almeno tutto il ventunesimo secolo, tuttavia stiamo entrando in una fase in cui tutti gli Stati membri dell’Unione stanno facendo ogni sforzo per assicurarsi che le riserve rimanenti dei combustibili fossili siano utilizzate in modo più efficiente ed, a tal fine stanno sperimentando tecnologie di energia pulita per limitare le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

Secondo l’economista Jeremy Rifkin, teorizzatore della terza rivoluzione industriale, l’intera economia sarà destinata ad una radicale trasformazione.

La nuova rivoluzione che porterà al passaggio dal cosiddetto ciclo fossile a quello solare, secondo Rifkin, poggia le sue basi su tre pilastri fondamentali che devono essere sviluppati ed integrati affinché il nuovo modello economico diventi concretamente operativo.

Il ricorso a forme rinnovabili di energia (solare, eolica, idroelettrica, geotermica, moto ondoso e biomasse) rappresenta il primo pilastro, dopodiché,  e questo è il secondo pilastro, per massimizzare l’energia rinnovabile sarà necessario sviluppare metodi di accumulazione dell’energia stessa. A tale scopo l’idrogeno è il mezzo relativamente più efficiente e completamente disponibile  per immagazzinare tutte le forme di energia rinnovabile. Infine, dovrà essere sviluppata una enorme e capillare rete, accessibile a tutti, per distribuire energia in maniera intelligente (c.d. Smart Grid).

Tutto ciò andrà integrato con la realizzazione di edifici che siano di per se produttori di energia, così come con la produzione di trasposti “sostenibili”.

L’idea teorizzata dall’economista statunitense può apparire di non facile realizzazione, tuttavia nella regione francese di Nord-Pas de Calais è stata concretamente realizzata.

In poco tempo. i lavori e gli incontri per l’elaborazione del Master Plan, presentato dallo stesso Rifkin, hanno portato alla proposta ed alla successiva realizzazione di un gran numero di progetti e di iniziative per la regione. Per realizzare questo Piano è stato persino creato un assessorato alla  Terza rivoluzione industriale.

L’auspicio è che  progetti simili possano presto essere realizzati anche in moltissimi altri Paesi. Non solo, si confida molto nei professionisti, sia  di vecchia che di nuova generazione, affinché guardino alla terza rivoluzione industriale con gli occhi di chi ha ancora la passione e la voglia di fare, e di fare bene,  per rendere migliore il mondo in cui tutti viviamo.

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Ricorso diretto in Corte di giustizia: la tutela nell’UE https://www.giurdanella.it/2015/03/ricorso-diretto-in-corte-di-giustizia/ Thu, 05 Mar 2015 15:37:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26984 Alla luce della recente udienza dinanzi ai giudici europei sul contributo unificato appalti, è utile porre l’attenzione su un interessante rimedio giurisdizionale: il ricorso diretto in Corte di giustizia dell’Unione europea. Esso è un procedimento inquadrabile nella giurisdizione contenziosa, che si caratterizza per l’azione diretta dei soggetti interessati davanti alla CGUE (o al Tribunale di primo […]

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Alla luce della recente udienza dinanzi ai giudici europei sul contributo unificato appalti, è utile porre l’attenzione su un interessante rimedio giurisdizionale: il ricorso diretto in Corte di giustizia dell’Unione europea. Esso è un procedimento inquadrabile nella giurisdizione contenziosa, che si caratterizza per l’azione diretta dei soggetti interessati davanti alla CGUE (o al Tribunale di primo grado, o al Tribunale della funzione pubblica) e, dunque, si differenzia dal rinvio pregiudiziale, che è un procedimento di giurisdizione non contenziosa legato ad un processo instauratosi dinanzi al giudice nazionale, il quale decida, poi, di portare all’esame dei giudici europei questioni ad esso collegate, inerenti la compatibilità delle norme nazionali con il diritto dell’Unione.

Sostanzialmente, escludendo gli Stati Membri e le Istituzioni, i privati e le imprese possono presentare quattro tipi di ricorso diretto in Corte di Giustizia – General Court:

  1. Ricorsi in annullamento di atti delle istituzioni dell’Unione, presentati qualora si ritenga che il diritto dell’UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell’UE. Tali ricorsi possono essere proposti da privati ed imprese per annullare un atto giuridico che li riguardi direttamente ed individualmente e arrechi loro pregiudizio. Se il ricorso è fondato, ossia l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto.
  2. Ricorsi per responsabilità civile delle istituzioni dell’Unione. Tale ricorso permette ai privati o agli Stati membri che hanno subito un danno di ottenere un risarcimento da parte dell’istituzione che ne è all’origine. Il ricorso per responsabilità permette di ottenere un indennizzo per un danno di cui è responsabile l’Unione europea. Esistono, infatti, due tipi di ricorso per responsabilità:
    il ricorso che chiama in causa la responsabilità contrattuale dell’Unione, quando essa è parte di un contratto; la CGUE non è, però, sempre competente per giudicare le controversie derivanti da tali contratti. Infatti, il ricorso per responsabilità può essere intentato presso la CGUE solamente se previsto da una clausola compromissoria. Ciò significa che il contratto di cui è parte l’Unione deve comportare, obbligatoriamente, una clausola che preveda la competenza della CGUE in caso di controversia. In caso contrario, la competenza per statuire sulla controversia derivante dal contratto ricadrà sui giudici nazionali;
    il ricorso che chiama in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa di un danno cagionato dai suoi organi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia riconosce la responsabilità dell’Unione se si verificano tre condizioni:
    a) il ricorrente ha subito un danno;
    b) le istituzioni europee o i loro agenti hanno tenuto un comportamento illegale rispetto al diritto europeo;
    c) esiste una relazione di causalità diretta tra il danno subito dal ricorrente e il comportamento illegale delle istituzioni europee o dei loro agenti.
  3. Ricorsi in materia di lavoro per funzionari delle istituzioni europee; essi sono di competenza esclusiva del Tribunale della funzione pubblica, che, in pratica, funge da tribunale europeo del lavoro.
  4. Ricorsi in materia di marchio o modello comunitario.

Da quanto finora detto, emerge come sia data ampia possibilità alle imprese di agire a tutela dei propri diritti ed interessi quando essi siano lesi da norme comunitarie o dall’azione di istituzioni o agenti europei.
Ma non è tutto: ciò che di tale possibilità va assolutamente evidenziato è il costo, infinitamente più basso di quello previsto per la tutela dinanzi al giudice nazionale. Infatti, un’impresa italiana che, in materia di appalti pubblici, voglia far valere i propri diritti, rispetto all’amministrazione, dinanzi ad un giudice, si troverà a dover affrontare costi elevatissimi se l’amministrazione ed il giudice in questione siano nazionali, e costi nulli – o quasi – nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, proponga un ricorso diretto dinanzi ai giudici europei.
Torna, dunque, a prospettarsi come assolutamente irragionevole la previsione di un elevatissimo contributo unificato, dovuto dalle imprese quando adiscano il giudice amministrativo nazionale in materia di appalti, stante il fatto che nessun simile onere è previsto, per ricorsi diretti sulla stessa materia, dinanzi alla Corte di giustizia europea.

Il ricorso diretto in Corte di Giustizia, pertanto, configura una nuova prospettiva di tutela per le imprese italiane, garantendo un mezzo di tutela giurisdizionale di certo non alternativo a quello nazionale, ma sicuramente importante – e più economico – in tutti quei settori in cui l’Unione possa incidere direttamente sui loro diritti ed interessi (appalti, finanziamenti, concorrenza in primis).
Si auspica, quindi, che ad esso venga riconosciuta la giusta importanza, in un sistema che, invece, tenta sempre più spesso di limitare il diritto alla difesa, frapponendo al suo esercizio, purtroppo, spesso insormontabili ostacoli di natura economica.

Sito ufficiale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

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Confronto: il Capo di Stato nei 21 paesi repubblicani dell’UE https://www.giurdanella.it/2015/02/confronto-il-capo-di-stato-nei-21-paesi-repubblicani-dellue/ Mon, 09 Feb 2015 17:11:51 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26569 La Camera dei Deputati ha predisposto una tavola riassuntiva di diritto costituzionale comparato in cui sono è stata presa in esame e confrontata, per chiare ragioni di omogeneità, la figura del Capo di Stato unicamente gli Stati dell’Unione europea a regime repubblicano. In particolare il dossier riguarda i seguenti Stati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, […]

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La Camera dei Deputati ha predisposto una tavola riassuntiva di diritto costituzionale comparato in cui sono è stata presa in esame e confrontata, per chiare ragioni di omogeneità, la figura del Capo di Stato unicamente gli Stati dell’Unione europea a regime repubblicano. In particolare il dossier riguarda i seguenti Stati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

La tabella riporta per ogni Stato i  Requisiti, le  Modalità di elezione, la  Durata in carica e le  Attribuzioni del relativo Capo di Stato.

Si evidenzia, inoltre, che nella colonna concernente le attribuzioni sono stati indicati i principali poteri del Capo dello Stato disciplinati dalle costituzioni nazionali, escludendo pertanto, laddove previste, una serie di prerogative presidenziali, quali, ad esempio, la nomina di funzionari dello Stato o il conferimento di titoli onorifici.

Clicca qui per visionare la Tabella-confronto Capi di Stato

 

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Riconoscimento ingegnere europeo: nuove misure compensative https://www.giurdanella.it/2015/01/riconoscimento-ingegnere-europeo/ Wed, 21 Jan 2015 12:50:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26467 Nuove regole per il riconoscimento della qualifica professionale degli ingegneri dell’Unione Europea. Sono state individuate ed entreranno a breve in vigore le misure compensative per permettere l’esercizio della professione in Italia, nel pieno rispetto dei principi di libera prestazione di servizi e di diritto di stabilimento. E’ stato pubblicato in Gazzetta il 19 gennaio, ed entra […]

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Nuove regole per il riconoscimento della qualifica professionale degli ingegneri dell’Unione Europea.

Sono state individuate ed entreranno a breve in vigore le misure compensative per permettere l’esercizio della professione in Italia, nel pieno rispetto dei principi di libera prestazione di servizi e di diritto di stabilimento.

E’ stato pubblicato in Gazzetta il 19 gennaio, ed entra in vigore il 3 febbraio, il nuovo regolamento sull’esercizio della professione di ingegnere in Italia da parte di cittadini esteri.

Si tratta del decreto del Ministero della Giustizia del 3 dicembre 2014 n. 200, recante “Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.”

Sono previste le cd. “misure compensative” per consentire l’esercizio della libera professione in Italia dello straniero, consistenti in un “tirocinio di adattamento“ ed in una “prova attitudinale”.

Il professionista che non abbia svolto lo stesso tirocinio formativo previsto in Italia, dovrà in particolare svolgere una prova attitudinale presso il Consiglio Nazionale, in lingua italiana.  Le prove per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo degli ingegneri sono più impegnative rispetto a quelle per l’iscrizione nella sezione B.

Di seguito, il testo integrale del regolamento con i dettagli:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/19/15G00009/sg

 

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L’UE semplifica la concessione degli aiuti alle imprese https://www.giurdanella.it/2014/06/lue-semplifica-la-concessione-degli-aiuti-alle-imprese/ Thu, 12 Jun 2014 06:25:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23496 Nuove regole sugli aiuti alle imprese in vigore dal 1° luglio 2014

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L’Unione Europea sta per snellire notevolmente le procedure di concessione degli aiuti pubblici alle imprese per rilanciare la crescita e favorire la ricerca e l’innovazione.

Dal 1° luglio, le imprese potranno beneficiare di varie tipologie di aiuto per un numero più ampio di attività e importi superiori rispetto al passato, il tutto senza dover sottoporre i loro progetti al controllo preventivo delle autorità europee.

In pratica, con la nuove regole semplificate, i paesi dell’UE saranno tenuti a notificare alla Commissione tra il 10% e 25% dei casi di aiuti di Stato rispetto all’attuale 40%, una riduzione che deriva dal minor numero di criteri per la notifica ufficiale.

Circa tre quarti degli attuali aiuti e circa due terzi delle sovvenzioni non saranno più soggette a notifica alla Commissione.

Gli Stati membri dovranno però pubblicare online informazioni sugli aiuti finanziari che superano i 500.000 euro, concessi alle imprese da enti pubblici. In questo modo, sarà possibile per gli altri paesi e le altre imprese interessate verificare gli aiuti pubblici erogati sul territorio dell’UE.

Le nuove norme offrono la flessibilità di investire, ad esempio in poli di innovazione, infrastrutture a banda larga o salvaguardia del patrimonio culturale, sempre a patto che l’aiuto abbia come scopo ultimo la creazione di posti di lavoro lavoro.

Obiettivo dichiarato è che le modifiche possano aumentare in Europa gli investimenti in Ricerca & Sviluppo e l’innovazione del 50% entro il 2020.

Le novità entreranno in vigore il 1° luglio 2014 e fanno parte di un pacchetto più ampio di misure volte a velocizzare il processo decisionale sui casi di concorrenza.

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Direttive appalti. Via al recepimento in Italia https://www.giurdanella.it/2014/05/direttive-appalti-via-al-recepimento-italia/ Fri, 23 May 2014 08:00:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23134 Dopo la pubblicazione sulla GUUE delle tre direttive appalti, gli Stati membri hanno 24 mesi per recepire le nuove regole nella legislazione nazionale

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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle tre direttive appalti, i singoli Stati membri hanno adesso 24 mesi di tempo, entro il 18 aprile 2016, per recepire le nuove disposizioni all’interno della legislazione nazionale (qui il resoconto dell’audizione tenuta innanzi all’Avcp).

Le nuove direttive (la 2014/24/Ue che abroga la precedente 2004/18/CE regola gli appalti pubblici nei settori ordinari, la direttiva 2014/25/Ue che abroga la direttiva 2004/17/Ce disciplina gli appalti nei settori speciali ed infine la direttiva 2014/23/Ue regolamenta la materia delle concessioni) sembrano caratterizzarsi per una maggiore flessibilità procedurale.

Inoltre, in armonia con gli obiettivi strategici “Europa 2020”, l’intera struttura normativa è stata rivisitata al fine di accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando soprattutto la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.

In questo processo di armonizzazione delle regole europee resta, tuttavia, in capo ai singoli Stati membri la libertà di adottare, nelle materie coperte dalle direttive, altre disposizioni purché non siano contrastanti con le norme di diritto europee e con le direttive stesse.

Dunque la fase del recepimento, così come la conseguente e necessaria opera di revisione del Codice dei contratti pubblici, riveste un ruolo fondamentale perché richiede da parte del legislatore nazionale l’adozione di importanti e delicate scelte.

Orbene, le decisioni che andranno assunte dovranno comunque rispettare le norma del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la disposizione nazionale che vieta di aggiungere o mantenere in fase di recepimento vincoli ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive.

Dovranno, altresì, assicurare il coordinamento con le disposizioni vigenti e garantire la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Paesi membri.

Il recepimento, come anticipato, fornirà l’occasione per avviare un processo di revisione del Codice dei contratti pubblici, che secondo il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà concluso entro il 2015.

Il “nuovo” codice dovrà essere più snello, sul modello anglosassone in modo da semplificare l’attività delle imprese.

Infine, dovrà prevedere una particolare attenzione alle PMI e alle tematiche ambientali, con la possibilità di inserire specifiche norme sul “debat public” (strumento della partecipazione pubblica) e sulla qualificazione delle imprese.

Per saperne di più sull’argomento e per scoprire le principali novità introdotte dalle nuove direttive comunitarie, si rinvia all’e-book Direttive appalti 2014. Guida alle novità, pubblicato da Cesda editore.

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