Pene e delitti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/penale-pa/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 01 Nov 2024 19:06:55 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Resoconto dell’Ora Legale sul ddl sicurezza https://www.giurdanella.it/2024/10/la-nuova-puntata-de-lora-legale-sul-disegno-di-legge-sulla-sicurezza/ Mon, 21 Oct 2024 14:29:47 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57302 La scorsa puntata de “L’Ora Legale” – il webinar di approfondimento giuridico condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano – è stata dedicata al disegno di legge sulla sicurezza presentato dal Governo, già approvato dalla Camera e attualmente in esame presso il Senato. Ospiti della puntata sono stati l’avvocata penalista Maria Licata e […]

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La scorsa puntata de “L’Ora Legale” – il webinar di approfondimento giuridico condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano – è stata dedicata al disegno di legge sulla sicurezza presentato dal Governo, già approvato dalla Camera e attualmente in esame presso il Senato.

Ospiti della puntata sono stati l’avvocata penalista Maria Licata e il professore e avvocato amministrativista Agatino Cariola.

La prima impressione che si ha approcciandosi al ddl sicurezza è che non si tratti di una disciplina omogenea, ma che interviene su plurimi argomenti tra cui è difficile individuare un filo rosso.

Le prime disposizioni del disegno di legge sono dedicate alla documentazione antimafia rispetto alla quale è prevista la possibilità per il Prefetto di escludere alcuni divieti o decadenze per le imprese colpite da interdittiva antimafia; per dirla con le parole del professor Cariola, si tratterebbe di una interdittiva calibrata sulle caratteristiche del caso concreto.

Tuttavia, il cuore del provvedimento in analisi sono senz’altro le disposizioni in materia penale, le quali introducono nuove fattispecie di reato, circostanze aggravanti e aumenti di pena.

Preliminarmente, pare utile ricordare la considerazione dell’avvocata Licata, la quale ha ribadito l’eccezionalità dello strumento penale, a dispetto dell’uso che se ne fa in questo periodo; in particolare, l’avvocata ha sottolineato la tendenza di questi anni di combattere la criminalità introducendo nuove fattispecie, come se ciò avesse automaticamente un effetto deterrente.

Invero, sarebbe necessario condurre un’analisi delle cause sociali da cui dipendono i fenomeni criminali, che in quanto appunti fenomeni, devono essere inseriti e studiati rispetto al contesto di riferimento.

La sensazione, invece, è che il disegno di legge voglia veicolare un approccio maggiormente securitario, inasprendo il trattamento sanzionatorio per alcuni reati e creando figure speciali di reati già previsti dal codice penale.

L’esempio di quanto detto è il nuovo articolo 634-bis c.p., (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) che fa il paio con il già presente articolo 634 c.p. che punisce , più genericamente, la turbativa dell’altrui possesso.

Le disposizioni più di impatto, tuttavia, sono quelle che riguardano le ipotesi di blocco stradale e di resistenza a pubblico ufficiale, per cui sono previste rispettivamente le pene della reclusione e della multa (l’impedimento della circolazione stradale era prima sanzionata come illecito amministrativo) e l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per la seconda ipotesi di reato.

In particolare, la criminalizzazione delle ipotesi di blocco stradale, secondo gli ospiti della puntata, rappresenta un preoccupante tentativo di scoraggiare la partecipazione alle manifestazioni in cui si ricorre a pratiche non violente come il blocco della circolazione automobilistica.

Eppure, il diritto a manifestare il proprio dissenso dovrebbe rappresentare il sale delle democrazie che si qualifichino come plurali e libere.

Il testo del disegno di legge è troppo ampio per pretendere di esaurire la sua analisi in una sola ora, per questo motivo abbiamo deciso di dedicargli un’altra puntata de “L’Ora Legale” che si terrà venerdì 8 novembre sempre alle 15.

Per recuperare la puntata dello scorso venerdì cliccare qui

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

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L’abolizione dell’abuso d’ufficio va in Corte Costituzionale https://www.giurdanella.it/2024/10/labolizione-dellabuso-dufficio-va-in-corte-costituzionale/ Tue, 08 Oct 2024 15:57:32 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57215 Nonostante la sua recente abrogazione, la fattispecie dell’abuso d’ufficio continua a far parlare di sé. Già i primi commentatori della riforma Nordio avevano messo in luce le criticità della definitiva eliminazione dell’articolo 323 c.p., paventando il rischio di un eccessivo indebolimento dello “strumentario” italiano per la lotta alla corruzione. Questo timore è stato condiviso dalla […]

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Nonostante la sua recente abrogazione, la fattispecie dell’abuso d’ufficio continua a far parlare di sé.

Già i primi commentatori della riforma Nordio avevano messo in luce le criticità della definitiva eliminazione dell’articolo 323 c.p., paventando il rischio di un eccessivo indebolimento dello “strumentario” italiano per la lotta alla corruzione.

Questo timore è stato condiviso dalla Commissione europea all’interno della sua Relazione annuale sullo Stato di diritto per il 2024, ove emerge che la fattispecie dell’abuso d’ufficio rappresentava un presidio della lotta alla corruzione, essendo un reato-spia capace di portare sotto la lente di ingrandimento condotte suscettibili di arrecare danno all’efficiente e regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

Queste e altre osservazioni sono condensate all’interno di una recente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024) nella parte in cui abroga l’art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1, Cost. (in relazione agli obblighi discendenti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione – cd. Convenzione di Merida – adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica ed esecuzione in Italia con  l. 3 agosto 2009, n. 116).

Il Giudice a quo – il Tribunale di Firenze – era consapevole della delicatezza del quesito posto alla Consulta, la quale in più occasioni ha chiarito quali fossero i margini del sindacato di legittimità costituzionale su norme penali di favore, quale è l’articolo 1, comma 1, L.114/2024 che ha determinato l’abrogazione di una fattispecie penale con indubbi effetti in bonam partem.

Ebbene, passando brevemente in rassegna la giurisprudenza costituzionale in materia, il Giudice a quo ha ricordato che la Corte Costituzionale non ha escluso a priori il sindacato costituzionale su norme penali favorevoli, ammettendolo quando:

– si tratti di evitare la creazione di “zone franche”, ossia quando il legislatore introduca norme in contrasto con il principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.), in forza delle quali venga esclusa la rilevanza penale di una determinata classe di condotte;

– quando il giudizio di legittimità riguardi il corretto esercizio del potere legislativo;

– quando si rilevi il contrasto con obblighi internazionali rilevanti ai sensi dell’art. 11 o dell’art. 117, primo comma, Cost..

Nel caso concreto, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio contravverrebbe agli obblighi derivanti dalla c.d. Convenzione di Merida, la quale all’articolo 19 prevede l’obbligo in capo agli Stati firmatari di introdurre fattispecie penali che sanzionino l’abuso di potere commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.

La cogenza di detta disposizione si desume dalla lettura della “Legislative Guide for the implementation of United nations Convention against corruption”, ossia il documento di “interpretazione autentica” della Convenzione stessa, in considerazione del suo contenuto, della finalità e del fatto che promana dalle stesse Nazioni Unite.

Tale documento chiarisce che, in linea di massima, la Convenzione richiede agli Stati firmatari di criminalizzare le diverse condotte riconducibili al fenomeno della corruzione, prendendo in considerazione non solo le forme più tradizionali di corruttela ma anche tutte quelle condotte propedeutiche come l’ostruzione della giustizia, il traffico di influenze e, appunto, l’abuso d’ufficio.

Invero, l’ordinamento italiano già soddisfaceva le richieste della Convenzione al tempo della sua ratifica, prevedendo già una vasta gamma di reati contro la P.A., cosicché l’unico effetto discendente dagli obblighi internazionali assunti consisteva in un obbligo di “stand still” ossia di mantenimento o, al più, rafforzamento della tutela penale già esistente.

Alla luce di ciò, ben si comprende come la decisione di abrogare l’articolo 323 c.p. abbia rappresentato una scelta in controtendenza con gli impegni assunti a livello internazionale, con l’aggravante che l’eliminazione dell’abuso d’ufficio è stata accompagnata anche dalla modifica in senso restrittivo di altri reati-spia quali il traffico di influenze illecite, profondamente rivisto e destinato ad avere un ambito di applicazione assai più ristretto rispetto al passato.

Proprio il mutato assetto dei reati contro la P.A., secondo il Giudice a quo, determinerebbe un’inaccetabile violazione dell’articolo 97 Cost. (secondo parametro di legittimità costituzionale individuato dal Tribunale di Firenze).

In particolare, il Giudice rimettente si è detto coscio del precedente del 2020 con cui la Consulta ha chiarito “come una censura di illegittimità costituzionale non possa basarsi sul pregiudizio che la formulazione, in assunto troppo restrittiva, di una norma incriminatrice, recherebbe a valori di rilievo costituzionale, quali, nella specie, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione . Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono, infatti, nella tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con altri precetti e sanzioni: l’incriminazione costituisce anzi un’extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o l’inadeguatezza di altri mezzi di tutela ”; in quella occasione, era stata sollevata una questione di legittimità in relazione all’articolo 323 c.p. così come riformulato a seguito delle modifiche introdotte con d.l. 76/2020.

Ebbene, dal 2020 a oggi il quadro giuridico di riferimento è assai mutato e il rischio di violazione dell’articolo 97 sembra essere aumentato.

Difatti, come si è detto in precedenza, non solo è stato eliminato definitivamente il reato di abuso d’ufficio, ma anche la fattispecie di traffico di influenze illecite è stata ridisegnata in senso restrittivo, senza che, specularmente, venissero introdotte misure amministrative di contrasto alla corruttela.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Firenze ha concluso affermando che “In definitiva, la scelta legislativa di abrogazione del delitto di cui all’art. 323 c.p. non pare riconducibile ad un legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, ma si prospetta come arbitraria, atteso che: da un lato, non si è tenuto di conto che le ragioni poste a sostegno della spinta riformatrice (la c.d. “paura della firma” o “burocrazia difensiva”) erano di fatto venute meno (sopravvivendo, forse, solo sul piano, del tutto irrilevante, soggettivo e psicologico di singoli funzionari) in ragione delle recenti riforme e del successivo (ed ormai consolidato) orientamento giurisprudenziale di legittimità e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale; dall’altro lato, non appare adeguatamente ponderato (e men che meno contenuto o neutralizzato) l’effetto dirompente che può avere la riforma, per il venir meno dell’effetto general-preventivo spiegato dalla presenza nell’ordinamento di una norma di chiusura che -seppur ormai relegata ad operare in casi eccezionali di particolare ed obiettiva gravità- evitava il dilagare di condotte dolosamente arbitrarie e lasciava ai cittadini uno strumento attraverso cui ricorrere alla magistratura.”.

Abbiamo dedicato una puntata de L’Ora Legale all’abolizione dell’abuso d’ufficio.

Recupera gli articoli sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio qui, qui e qui.

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Abrogazione dell’abuso d’ufficio: rimborso delle spese legali da parte dell’Amministrazione https://www.giurdanella.it/2024/07/abrogazione-dellabuso-dufficio-rimborso-delle-spese-legali-da-parte-dellamministrazione/ Wed, 31 Jul 2024 17:21:25 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57019 L’abrogazione del reato dell’abuso d’ufficio comporterà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, c.p., l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è più previsto come reato e la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali delle condanne definitive. Ebbene, oltre alle conseguenze prettamente penalistiche, l’assoluzione dei funzionari pubblici attualmente accusati di aver commesso abuso d’ufficio, […]

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L’abrogazione del reato dell’abuso d’ufficio comporterà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, c.p., l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è più previsto come reato e la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali delle condanne definitive.

Ebbene, oltre alle conseguenze prettamente penalistiche, l’assoluzione dei funzionari pubblici attualmente accusati di aver commesso abuso d’ufficio, e ancora sub iudice, comporterà l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di appartenenza di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti.

A tal proposito, la norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 86, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 165/2000 (Testo Unico Enti Locali), a mente del quale “…Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a)assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b)presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.”

Mentre, per quanto riguarda le amministrazioni statali, l’art 18, del d.l. 67/1997, convertito successivamente con L. 135/1997, stabilisce che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Le due norme dettano un regime sostanzialmente omogeneo, in virtù del quale il dipendente pubblico che in ragione del suo ufficio si trovi sottoposto a giudizi penali, civili o amministrativi potrà ottenere un rimborso (diverso dal risarcimento) delle spese legali sostenute.

Perché ciò accada, tuttavia, è necessario che non sussista conflitto di interessi tra il dipendente e la Pubblica Amministrazione di riferimento e, forse, proprio questo aspetto è quello che desta maggiori perplessità, considerato che ad oggi non esiste nel nostro ordinamento una definizione chiara di conflitto di interessi.

Né può trarsi tale definizione dall’art. 6 bis, L. 241/1990, rubricato “conflitto di interessi”, che stabilisce “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, poiché sembra trattarsi di una norma suscettibile di applicazione generalizzata.

In ogni caso, la previsione di condizioni in presenza delle quali l’amministrazione procederà al rimborso fa desumere che si tratta di un potere discrezionale relativo all’an e al quantum, cui specularmente si contrappone un interesse legittimo.

Peraltro, la giurisprudenza è costante nell’interpretare la disposizione nel senso che per ottenere il rimborso sia necessario provare l’effettivo esborso.

Infatti, “non può dedursi da una possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale della amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso, che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa” (Cass. Sez. L. 5980/2022; Cass. 2448/2013) .

Staremo, dunque, a vedere quale sarà l’applicazione che verrà fatta delle disposizioni in commento e in quali termini, eventualmente, si riterrà sussistente un conflitto di interesse non legittimante il rimborso.

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“L’Ora Legale”: la nona puntata sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio https://www.giurdanella.it/2024/07/lora-legale-la-nona-puntata-sullabrogazione-dellabuso-dufficio/ Mon, 15 Jul 2024 18:29:02 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56975 L’ultima puntata de “L’Ora Legale”, a cura dell’avvocato Carmelo Giurdanella e del dottor Santo Fabiano, è stata dedicata all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Ospito del webinar sono stati l’avvocata penalista Franzina Bilardo e l’avvocato Marco Antoci, attualmente segretario comunale. La travagliata storia dell’abuso d’ufficio si è definitivamente conclusa con l’eliminazione della fattispecie dal panorama […]

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L’ultima puntata de “L’Ora Legale”, a cura dell’avvocato Carmelo Giurdanella e del dottor Santo Fabiano, è stata dedicata all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.

Ospito del webinar sono stati l’avvocata penalista Franzina Bilardo e l’avvocato Marco Antoci, attualmente segretario comunale.

La travagliata storia dell’abuso d’ufficio si è definitivamente conclusa con l’eliminazione della fattispecie dal panorama giuridico.

Invero, l’art. 323 c.p. è stato oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore, in ultimo quello effettuato mediante il cd. “ Decreto Semplificazioni” del 2020 che ha reso la fattispecie di ancor più limitata applicazione.

Infatti, l’art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in L. 11 settembre 2020, n. 120, ha sostituito per il delitto di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. le parole “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità‘” alle parole preesistenti “di norme di legge o di regolamento“. La modifica ha delimitato l’ambito del sindacato del giudice penale, lasciando intatta la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Peraltro, ha ricordato Marco Antoci, questo intervento faceva coppia con la limitazione – prevista all’art. 21 del medesimo D.L. 76/2020 – della responsabilità contabile dei funzionari amministrativi ai soli casi di dolo, a esclusione dei soli danni  cagionati da omissione o inerzia. Nessuna responsabilità, dunque, per i casi di colpa grave ((la versione così come modificata rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

L’avvocata Bilardo ha sottolineato il fatto che, fino a questo momento, l’abuso d’ufficio è stato l’unico reato contro la P.A. a struttura mono-soggettiva, non prevedendo il privato come concorrente necessario. Dunque, la fattispecie puniva esclusivamente il funzionario in malafede e i comportamenti clamorosamente illegittimi, rappresentando l’unico strumento di tutela (gratuita) del privato contro gli abusi della pubblica amministrazione.

Infatti, come ha fatto notare l’avvocato Giurdanella. da oggi l’illegittimità dell’azione amministrativa potrà essere contestata solo innanzi al giudice amministrativo, la cui giurisdizione -oltre ad essere onerosa – prevede specifici requisiti di legittimazione per agire in giudizio, ossia la titolarità di un interesse differenziato.

Le ipotesi di tutela allargata in diritto amministrativo, al momento, sono specifiche; si pensi alle azioni a tutela dell’ambiente, degli interessi dei consumatori ovvero la figura della class action amministrativa contro le inefficienze della Pubblica Amministrazione.

A ciò si aggiunga che il ddl semplificazione del 2024 prevede la riduzione dei termini per l’esercizio dei poteri in autotutela: dopo sei mesi (prima dodici) il provvedimento illegittimo si cristallizza e diviene intangibile.

Ma se il reato dell’abuso d’ufficio ha creato notevoli problemi per la sua, l’abrogazione era davvero l’unica scelta possibile?

Per l’avvocata Bilardo,  una valida strada alternativa poteva essere quella di lavorare sulla maggiore specializzazione dei magistrati che hanno a che fare con questa delicatissima tipologia di reati, come avvenuto in ambito civilistico con l’istituzione dei Tribunali delle imprese.

Il segretario Marco Antoci, per un attimo allontanandosi dal significato pratico che questa riforma avrà, si è concentrato sul messaggio che essa rischia di veicolare: l’impunità delle condotte in patente contrasto con le regole della legittimità amministrativa

Senza contare che questa abrogazione interviene nel momento in cui l’Europa si muove verso l’irrobustimento degli strumenti legali di lotta alla corruzione e che, inevitabilmente, chiederà conto di questa scelta.

La puntata è stata densa di interessantissimi spunti di riflessione, per cui vi invitiamo a recuperarla cliccando qui.

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“L’Ora Legale”: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio https://www.giurdanella.it/2024/07/lora-legale-labrogazione-dellabuso-dufficio/ Wed, 10 Jul 2024 11:23:21 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56954 Venerdì 12 luglio ritorna “L’Ora Legale”, il webinar condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, con una puntata dedicata all’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Ospiti della puntata saranno l’avvocata penalista Franzina Bilardo e il Segretario comunale Marco Antoci. Il reato dell’abuso d’ufficio ha una storia lunga e particolarmente travagliata. Sin dagli anni novanta, il legislatore […]

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Venerdì 12 luglio ritorna “L’Ora Legale”, il webinar condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, con una puntata dedicata all’abrogazione dell’abuso d’ufficio.

Ospiti della puntata saranno l’avvocata penalista Franzina Bilardo e il Segretario comunale Marco Antoci.

Il reato dell’abuso d’ufficio ha una storia lunga e particolarmente travagliata.

Sin dagli anni novanta, il legislatore ha cercato di ridurre l’ambito di applicazione di questa fattispecie, che si è sempre presentata come una norma di chiusura, idonea a punire tutti quegli episodi non inquadrabili come fenomeni di corruttela, né riconducibili ad altre figure peculiari di reati contro la P.A.

La fattispecie dell’abuso d’ufficio ha conosciuto diverse versioni (1990, 1997, 2020), tutte tendenzialmente orientate a limitare il sindacato dell’autorità giudiziaria sull’attività della pubblica amministrazione, percepito come un’indebita incursione in contrasto con il principio di separazione dei poteri.

L’attuale Governo , sin dal suo insediamento, ha preannunciato una sostanziale modifica del reato previsto all’art. 323 c.p., in risposta ai timori di numerosi amministratori e funzionari pubblici immobilizzati dalla cd. “paura della firma”.

L’espressione “paura della firma” è ormai ampiamente nota (se non abusata) e indica quell’insieme di condotte omissive tenute dai pubblici funzionari, i quali sarebbero spaventati dalle conseguenze penali, disciplinari e contabili che deriverebbero da eventuali violazioni commesse in seno a un procedimento.

Un tentativo di rassicurare i funzionari pubblici è stata la riforma dell’abuso d’ufficio del 2020, con la quale si è effettuata un’operazione chirurgica tesa a rendere maggiormente tassativa la formulazione della fattispecie di reato, punendo solo quelle condotte in violazione di specifiche regole previste dalla legge o atti avente valore di legge da cui non residui alcun margine di discrezionalità.

È quantomeno evidente che il riferimento a regole dal contenuto così specifico rendesse già allora il reato evanescente e difficile da contestare.

Il Guardasigilli Nordio, dal canto suo, ha preso una posizione ancor più netta, espungendo il reato dal codice penale mediante abrogazione con un disegno di legge che ha ricevuto il benestare della Camera dei Deputati, divenendo definitivamente legge.

Le conseguenze di questa abrogazione sono tutt’altro che banali e, inoltre, non si può non considerare il significato di politica criminale che assume questa scelta.

Senza contare che si tratta di una decisione in controtendenza con la direzione che sta prendendo l’Unione Europea nella lotta alla corruzione.

Infatti, alcuni mesi dopo il “Qatargate”, la Commissione Europea ha presentato una “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale” per rafforzare la lotta penale contro qualsiasi forma di corruzione, prevedendo, tra le fattispecie di reato, proprio l’abuso d’ufficio all’art. 11, comma 1, punto 2 del testo provvisorio.

Si tratterà di un’abrogazione temporanea? O l’Italia accetterà di essere “la voce fuori dal coro” rispetto alla lotta ai fenomeni di corruzione pubblica?

Di questo e molto altro parleremo giorno 12 luglio alle ore 15.

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Abuso d’ufficio e nuovo Codice dei contratti pubblici https://www.giurdanella.it/2024/05/__trashed-3/ Tue, 07 May 2024 14:53:35 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56677 Con sentenza n. 16659/2024, la Corte di Cassazione, sez. Penale, è intervenuta in materia di abuso di ufficio con riferimento a una procedura di affidamento diretto di un appalto c.d. sotto soglia. La vicenda riguardava l’amministratore di una società in house che aveva affidato ad un avvocato, senza esperire alcuna procedura di evidenza pubblica, l’attività […]

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Con sentenza n. 16659/2024, la Corte di Cassazione, sez. Penale, è intervenuta in materia di abuso di ufficio con riferimento a una procedura di affidamento diretto di un appalto c.d. sotto soglia.

La vicenda riguardava l’amministratore di una società in house che aveva affidato ad un avvocato, senza esperire alcuna procedura di evidenza pubblica, l’attività di consulenza legale, la quale era stata qualificata alla stregua di un appalto di servizi. Il valore del contratto ammontava a 112 mila euro, nettamente superiore alla soglia per l’affidamento diretto che, al tempo dei fatti, era fissata dall’art. 36, co.2, lett a), d.lgs. 50/2016, in 40 mila euro.

La Cassazione si è pronunciata sulla persistente configurazione del reato di abuso d’ufficio a seguito della modifica normativa intervenuta con il nuovo codice dei contratti pubblici, che ha innalzato il valore dei cd. appalti “sotto soglia” portandolo a 140 mila euro; alla luce della novella normativa, infatti, il contratto stipulato dall’imputato con l’avvocato configurerebbe adesso una legittima ipotesi di affidamento diretto.

Il reato di abuso d’ufficio, contestato all’amministratore, punisce il pubblico ufficiale che violi regole di condotta contenute in leggi o atti aventi valore di legge; nel caso concreto, dunque, la regola dalla cui violazione dipende la configurazione del reato sarebbe contenuta all’interno della disciplina dei contratti sotto soglia.

La modifica che riguardi norme extra-penali è suscettibile di incidere sull’ambito di applicazione della legge penale quando il disvalore sociale della condotta tipica venga in qualche modo caratterizzato proprio dall’elemento normativo extra-penale; in questi casi, si parla di successione mediata di leggi penali nel tempo.

Un’ipotesi tipica di successione mediata di leggi penali nel tempo può essere quella che riguarda le norme penali cd. “in bianco”, ossia quelle che rimandano a disposizione extrapenali per individuare la condotta tipica; in questi casi, dunque, la norma extra penale concorre a caratterizzare il disvalore della fattispecie, per ogni modifica che la riguardi inciderà sull’applicazione del precetto penale.

La Cassazione, ritenendo che il reato di abuso di ufficio rappresenti un esempio di norma penale in bianco, ha stabilito che l’innalzamento della soglia al di sotto della quale è possibile procedere all’affidamento diretto concorrerebbe a eliminare il rilievo penale di quegli affidamenti diretti effettuati nel passato per contratti che abbiano avuto un valore inferiore all’attuale soglia di 140 mila.

La conclusione cui arriva la Cassazione, tuttavia, sembra contraddire per certi versi un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di successione mediata di leggi penali nel tempo.

Invero, il nodo della questione rimane la natura di norma integratrice dell’art. 50 nuovo codice degli appalti e la possibilità che essa concorra realmente a caratterizzare il disvalore della condotta punita all’art. 323 c.p.

Il reato di abuso d’ufficio punisce il pubblico ufficiale che disobbedisce a quanto stabilito da leggi o altri atti aventi valore di legge, ma a prescindere dal loro contenuto e per il fatto stesso di aver tenuto un comportamento contra legem.

Dunque, la modifica del codice degli appalti non inciderebbe sul disvalore dell’azione tipica che continuerebbe a identificarsi con la violazione di una regola di condotta; a ritenere diversamente si ammetterebbe che il perimetro di una fattispecie penale muti in relazione alle modifiche, spesso frequenti, della disciplina normativa amministrativa, così da rendere incerta l’applicazione della legge penale.

Del resto, in passato la stessa Cassazione, in applicazione del criterio strutturale, ha negato la sussistenza della successione mediata di leggi penali nel tempo:

-Nella sentenza Magera, le Sezioni unite hanno escluso l’abolitio crimins (come conseguenza della successione mediata di leggi penali nel tempo) del reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento dallo Stato impartito dal questore a dei cittadini rumeni, anche se successivamente alla commissione del fatto era intervenuto il Trattato di adesione della Romania all’UE, in forza del quale i cittadini rumeni perdevano la qualità di extracomunitari. In quel caso, la Cassazione ha rilevato come la modifica normativa intervenuta medio tempore avesse inciso su un mero presupposto applicativo della fattispecie penale;

-Nella sentenza Niccoli, la Cassazione doveva decidere se un imprenditore fosse punibile per fatti di bancarotta anche se, dopo la commissione del fatto, era intervenuta una modifica alla legge fallimentare in forza della quale egli sarebbe stato qualificato come piccolo imprenditore e non avrebbe potuto essere dichiarato fallito. Anche in questo caso, la Cassazione ha escluso la successione mediata di leggi penali nel tempo, ritenendo insussistente la parziale abolitio criminis

In entrambe le vicende, il supremo consesso ha adoperato il criterio strutturale per poter distinguere le norme integratrici del precetto penale da quelle che descrivono meri elementi normativi contenuti all’interno della fattispecie.

Il dato che emerge da una prima lettura della sentenza, dunque, è che la Cassazione abbia deciso di allontanarsi dalla strada tracciata da questi e altri precedenti in materia di successione mediata di leggi penali nel tempo.

Il testo integrale della sentenza è fruibile qui

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L’ANAC ha approvato gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza https://www.giurdanella.it/2022/02/lanac-ha-approvato-gli-orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza/ Tue, 15 Feb 2022 14:45:20 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55462 L’Anac in data 02/02/2022 ha approvato gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza” poi presentati nel corso del webinar svolto in data 03/02/2022 denominato sull’“Onda della semplificazione e della trasparenza”. L’intento del documento è quello di fornire a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e […]

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L’Anac in data 02/02/2022 ha approvato gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza” poi presentati nel corso del webinar svolto in data 03/02/2022 denominato sull’“Onda della semplificazione e della trasparenza”.

L’intento del documento è quello di fornire a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quale sezione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), alcuni criteri guida per una corretta nomina del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza (in breve RPCT) e per la pianificazione da approvarsi entro il 30 aprile 2022 (termine prorogato a questa data con comunicato del Presidente del 12 gennaio 2022)

Nel documento la prima questione affrontata è la nomina del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza che deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia e supporto e vanno desunti dalla normativa vigente e dalle indicazioni di Anac.

Per il quadro normativo, occorre riferirsi alla legge 190/2012 e, in particolare, all’art. 1, c. 7, ove si prevede che l’organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

I criteri individuati per la scelta del RPCT sono così individuati e riassunti:

  • mantenere l’incarico, per quanto possibile, in capo a dirigenti di prima fascia o equiparati, i quali hanno poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura normativa;
  • selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;
  • scegliere un dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti;
  • considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno;
  • evitare di nominare un soggetto che si trovi in posizione di comando;
  • evitare la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario;
  • valutare di individuare come RPCT un dipendente con posizione organizzativa o comunque un soggetto con profilo non dirigenziale;
  • escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione;
  • individuare una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell’amministrazione, facendo ricadere la scelta su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo;
  • considerare l’opportunità di introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell’individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati nella normativa e negli orientamenti dell’Anac.

La seconda sezione del documento è dedicata alla Pianificazione delle misure di prevenzione della Corruzione.

Quest’ultima dovrà contenere dei requisiti minimi e necessari richiamati nel suddetto vademecum.

Il documento, quindi, specifica come ogni pianificazione dovrà articolarsi in una:

  • parte generale;
  • analisi del contesto;
  • valutazione del rischio;
  • trattamento del rischio (per il trattamento del rischio si possono – applicare misure generali e misure specifiche);
  • trasparenza.

Una terza sezione è dedicata ad alcuni: “Spunti per trattare una area a rischio: i contratti pubblici”.

I suddetti spunti sono suddivisi nei seguenti focus:

Focus 1 Affidamenti diretti per “assenza di concorrenza per motivi tecnici” in mancanza dei presupposti;

Focus 2 Affidamenti diretti “per estrema urgenza” in mancanza dei presupposti;

Focus 3 Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara;

Focus 4 Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati;

Focus 5 Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti;

Focus 6 Valutazione errata della congruità dell’offerta;

Focus 7 Valutazione dell’offerta sulla base di criteri impropri;

Focus 8 Errata allocazione dei rischi nelle concessioni;

Focus 9 Inadeguata gestione del conflitto di interessi nell’affidamento dei contratti.

In appendice il documento fa una analisi delle modalità di predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero l’Autorità con riguardo alle 1654 amministrazioni pubbliche che hanno completato nella piattaforma Anac l’inserimento dei dati del PTPCT alla data del 19 aprile 2021, ha svolto un’analisi sul processo di gestione del rischio, quale fulcro dei Piani.

Un primo approfondimento ha riguardato la macro-fase “analisi del contesto”

Un ulteriore approfondimento ha riguardato la successiva macro-fase “valutazione del rischio”.

Da ultimo l’analisi ha riguardato il monitoraggio.

Con questo documento, dunque, l’Anac ha inteso fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021 nonché sarà di ausilio ai RPCT chiamati a predisporre i nuovi PTPCT.

Per maggiore completezza si allega l’intero documento.

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Il caso Cucchi https://www.giurdanella.it/2021/10/caso-cucchi/ Thu, 21 Oct 2021 09:40:54 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55134 Il 22 0ttobre 2009 a Roma mentre era in custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli moriva Stefano Cucchi dopo essere stato fermato dai Carabinieri perché visto mentre cedeva della droga in cambio di una banconota. In primo grado i giudici della prima Corte di Assise di Roma avevano condannato i militari Alessio Di […]

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Il 22 0ttobre 2009 a Roma mentre era in custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli moriva Stefano Cucchi dopo essere stato fermato dai Carabinieri perché visto mentre cedeva della droga in cambio di una banconota.

In primo grado i giudici della prima Corte di Assise di Roma avevano condannato i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a 12 anni di carcere riconoscendo l’omicidio preterintenzionale come sostenuto dal Pubblico Ministero dott. Musarò concordando sul fatto che ci fu una “azione violenta” da parte dei Carabinieri che fecero “uso distorto dei poteri di coercizione inerenti il loro servizio, violando il dovere di tutelare l’incolumità fisica della persona sottoposta al loro controllo”.

In secondo grado, il 7 maggio 2021, la Corte di Assise di Appello di Roma, accogliendo le richieste del Procuratore Generale dott. Cavallone di escludere le attenuanti generiche dall’accusa, ha modificato la sentenza di primo grado condannando a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due militari ritenuti responsabili del pestaggio di Stefano Cucchi, avvenuto all’interno della caserma Casilina, e nello specifico i Carabinieri: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, 4 anni invece sono stati inflitti al maresciallo Roberto Mandolini all’epoca dei fatti Comandante della Stazione Carabinieri Appia, per aver falsificato il verbale di arresto di Cucchi e sempre per il reato di falso a 2 anni e 6 mesi di carcere è stato condannato Francesco Tedesco che, inizialmente imputato per il pestaggio di Stefano Cucchi, durante il processo di primo grado, denunciò i suoi colleghi diventando un teste chiave dell’accusa.

Francesco Tedesco infatti ammise di aver assistito al pestaggio e raccontato ciò che avvenne la notte del 15 ottobre 2019.

Il 18 ottobre 2021 sono state depositate le 130 motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello all’interno della quale si legge talaltro che il geometra romano: “se non avesse subito un evento traumatico nella sala adibita a fotosegnalamento della caserma Casilina, non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni, con l’instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte”.

“La vittima è colpita con reiterate azioni ingiustificate e sproporzionate, scrivono i giudici, rispetto al tentativo dell’arrestato di colpire il pubblico ufficiale con un gesto solo figurativo inserito in un contesto di insulti reciproci inizialmente intercorsi dal Carabiniere Di Bernardo e l’arrestato, che, nel dato contesto esprime il semplice rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento”.

Fino alla sera dell’arresto, si legge nelle motivazioni, il geometra stava bene versava in condizioni assolutamente normali e non presentava né manifestava alcun segno di lesioni fisiche.

La vicenda non può dirsi conclusa se non dopo la Cassazione alla quale gli imputati hanno già detto attraverso i loro legali che ricorreranno.

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Modello Riace: Mimmo Lucano condannato in primo grado https://www.giurdanella.it/2021/10/sentenza-di-condanna-per-mimmo-lucano/ Fri, 01 Oct 2021 14:32:36 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55014 Giovedì 30 settembre 2021, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano – che nel 2010 si era posizionato terzo nella classifica dei migliori sindaci del mondo stilata dalla “City Mayor Foundation” ed era comparso al 40° posto nella lista dei leader più influenti compilata dalla rivista americana “Fortune” – è stato condannato dal Tribunale di Locri […]

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Giovedì 30 settembre 2021, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano – che nel 2010 si era posizionato terzo nella classifica dei migliori sindaci del mondo stilata dalla “City Mayor Foundation” ed era comparso al 40° posto nella lista dei leader più influenti compilata dalla rivista americana “Fortune” – è stato condannato dal Tribunale di Locri alla pena di anni 13 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento di una pesante sanzione pecuniaria e delle spese processuali.

Lucano è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti, tra cui peculato, turbativa d’asta, falso in atto pubblico e in certificato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e abuso d’ufficio, e conseguentemente condannato alla pena di anni 10 e 4 mesi di reclusione.
A tale condanna si è aggiunta quella a 2 anni e 10 mesi di reclusione per un’atra serie di delitti, tra cui l’illecito rilascio di carte di identità.

In sostanza, i giudici del Tribunale di Locri hanno ritenuto fondate le accuse formulate a seguito di un’inchiesta cominciata nel 2018, chiamata Xenia, secondo cui Lucano era il promotore di un’associazione a delinquere che commetteva delitti contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, orientando l’operato del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria per creare e consolidare un sistema di potere strumentalizzando l’integrazione degli stranieri.
Il c.d. Modello Riace – cittadina di circa 2.000 abitanti a 125 km da Reggio Calabria (20 anni fa perlopiù abbandonata) – messo appunto da Lucano e dalla sua Giunta, prevedeva che ai richiedenti asilo fossero assegnate in comodato d’uso le case abbandonate e recuperate del vecchio abitato e che i soldi dei progetti di accoglienza stanziati dal Governo fossero usati per borse lavoro e per attività commerciali gestite dagli stessi richiedenti asilo insieme ai cittadini del paese.
Il Modello Riace divenne presto famoso in tutta Europa.

Il Pubblico Ministero, Michele Permunian aveva chiesto che l’ex sindaco fosse condannato a 7 anni e 11 mesi di reclusione.
Nel corso della sua requisitoria aveva affermato che: “a Riace comandava Lucano. Era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di accoglienza a Riace era creare determinati sistemi clientelari. Lucano ha fatto tutto questo per un tornaconto politico-elettorale e lo si evince da diverse intercettazioni. Contava voti e persone. E chi non garantiva sostegno veniva allontanato”.

I giudici del Tribunale di Locri lo hanno invece condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione dovendo lo stesso rispondere di 16 capi di imputazione.
L’ex sindaco dovrà anche restituire 500 mila euro relativi ai finanziamenti ricevuti dall’Unione europea e dal Governo.

La condanna è apparsa subito abnorme rispetto alle richieste della Procura, lasciando l’opinione pubblica esterrefatta.

La difesa del sindaco ha annunciato che proporrà appello, ma si resta in attesa del deposito delle motivazioni per comprendere le scelte del Tribunale.

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Trattativa Stato – Mafia: pubblicato il dispositivo della sentenza di appello https://www.giurdanella.it/2021/09/trattativa-stato-mafia-pubblicato-il-dispositivo-della-sentenza-di-appello/ Fri, 24 Sep 2021 15:13:05 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54963 Dopo 10 anni di processi e tre giorni di camera di consiglio, la Corte di assise di appello di Palermo, capovolgendo le decisioni del processo di primo grado, ha pronunciato la sentenza sulla presunta trattativa Stato – Mafia, confermando le condanne ai boss mafiosi e invece assolvendo gli ufficiali delle Forze Armate nonché l’ex senatore […]

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Dopo 10 anni di processi e tre giorni di camera di consiglio, la Corte di assise di appello di Palermo, capovolgendo le decisioni del processo di primo grado, ha pronunciato la sentenza sulla presunta trattativa Stato – Mafia, confermando le condanne ai boss mafiosi e invece assolvendo gli ufficiali delle Forze Armate nonché l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri.

Tutti erano accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato.

La trattativa Stato-mafia, come si è detto nella requisitoria del procuratore generale e così come è stato confermato dalla sentenza di primo grado, ha riguardato uomini delle istituzioni, apparati istituzionali deviati dello Stato, che hanno intavolato una illecita e illegittima interlocuzione con esponenti dei vertici di Cosa Nostra per interrompere la strategia stragista.

Nel corso del processo di appello, i sostituti procuratori, i dott.ri Fici e Barbiera, avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado; ciononostante, la Corte di Assise d’appello ha deciso per l’assoluzione degli ex ufficiali del Ros, Mori, Subranni e De Donno, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, mentre dell’Utri è stato assolto “per non aver commesso il fatto”.

Nel dispositivo appena pubblicato, infatti, si legge:

“In parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Palermo in data 20 aprile 2018 assolve Giuseppe De Donno, Mario Mori e Antonio Subranni dalla residua imputazione a loro ascritta per il reato di cui al capo A, perché il fatto non costituisce reato”.

“Dichiara – prosegue – non doversi procedere nei riguardi di Leoluca Bagarella, per il reato di cui al capo A, limitatamente alle condotte commesse in pregiudizio del governo presieduto da Silvio Berlusconi, previa riqualificazione del fatto come tentata minaccia pluriaggravata a corpo politico dello stato, per essere il reato così riqualificato estinto per intervenuta prescrizione. E per l’effetto ridetermina la pena nei riguardi di Bagarella in 27 anni di reclusione“.

“Assolve Dell’Utri Marcello dalla residua imputazione per il reato di cui al capo A, come sopra riqualificato, per non avere commesso il fatto e dichiara cessata l’efficacia della misura cautelare del divieto di espatrio già applicata nei suoi riguardi”.

La Corte ha revocato le statuizioni civili nei riguardi degli imputati De Donno, Mori, Subranni e Dell’Utri e rideterminato in 5 milioni di euro l’importo complessivo del risarcimento dovuto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Corte d’assise ha poi confermato “nel resto, l’impugnata sentenza anche nei confronti di Giovanni Brusca e condanna gli imputati Bagarella e Cinà alla rifusione delle ulteriori spese processuali in favore delle parti civili (Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Comune di Palermo, associazione tra familiari contro le mafie, centro Pio La Torre). La corte ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni”.

Certo, si attendono le motivazioni, ma la sentenza della Corte di Assise di Appello farà e fa già discutere.

La sentenza infatti accoglie la tesi degli ex ufficiali dell’Arma, ribaltando la sentenza di primo grado che il 20 aprile 2018 aveva giudicato colpevoli gli ex carabinieri.

Si tratta di una sentenza double face, commenta il PM Ingroia, ex magistrato, per la quale – sostiene – la trattativa ci sarebbe stata, ma gli investigatori avrebbero agito a fin di bene. Da qui l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il pensiero di chi ha letto la sentenza è riassunto dalle parole del dott. Ingroia: “Dal dispositivo desumo che la sentenza conferma la trattativa dunque la minaccia nei confronti dello Stato. Il paradosso è che sono stati riconosciuti colpevoli soltanto i mafiosi e non gli uomini dello Stato che se ne sono fatti ambasciatori”.

Naturalmente, si attendono adesso le motivazioni per comprendere il motivo dell’assoluzione.

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