sanità Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/sanita-2/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 19:04:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Ddl Concorrenza: le novità su trasporti e sanità https://www.giurdanella.it/2015/10/ddl-concorrenza-le-novita-su-trasporti-e-sanita/ Thu, 01 Oct 2015 08:12:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28687 Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza. Dopo aver analizzato le novità per i servizi professionali, per le assicurazioni e fondi pensioni, energia ed ambiente, comunicazioni e cinema., servizi bancari e postali, passiamo alla sanità e ai trasporti. Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica si consente l’ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio […]

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Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza. Dopo aver analizzato le novità per i servizi professionali, per le assicurazioni e fondi pensioni, energia ed ambiente, comunicazioni e cinema., servizi bancari e postali, passiamo alla sanità e ai trasporti.

Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica si consente l’ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e si rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società (articolo 32).

Nel corso dell’esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l’incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari dI farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell’attività di intermediazione del farmaco;

Il nuovo articolo 32-bis, dopo aver previsto che  gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

Con riguardo al settore trasporti, si prevede l’obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Si introduce inoltre l’obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolodi viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto (articolo 32-ter).

Si prevede inoltre che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente (articolo 32-quater).

Vai al testo del disegno di legge.

Vai alle novità per i professionisti.

Vai alle novità per assicurazioni e fondi pensione.

Vai alle novità su energia ed ambiente.

Vai alle novità su servivi bancari e postali.

Vai alle novità per le comunicazioni ed il cinema.

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Concorsi riservati ai precari della sanità: il decreto https://www.giurdanella.it/2015/04/concorsi-riservati-ai-precari-della-sanita-il-decreto/ Fri, 24 Apr 2015 15:25:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27779 E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanita‘”. Il provvedimento consente la stabilizzazione dei precari del servizio sanitario nazionale. Il testo dà attuazione al dl. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013 […]

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E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanita‘”.

Il provvedimento consente la stabilizzazione dei precari del servizio sanitario nazionale. Il testo dà attuazione al dl. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013 che nell’ottica di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, prevede la possibilità di indire procedure concorsuali riservate al personale precario del servizio sanitario.

Il decreto stabilisce che i concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato dei precari dovranno essere espletati entro il 31 dicembre 2018 nel limite massimo del 50% delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni a tempo indeterminato.

Ai concorsi potranno partecipare i precari che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.

Di seguito il testo del decreto.

***

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

6 marzo 2015

Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanita’

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 4 della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanita’ e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

Art. 2 Procedure concorsuali riservate

1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1.

2. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, cosi’ come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.

3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento.

Art. 3 Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente citata nelle premesse, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonche’, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purche’ nel limite della predetta percentuale. L’avvio delle predette procedure tiene altresi’ conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonche’, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.

2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall’art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.

Art. 4 Proroga dei contratti a tempo determinato

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui all’art. 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all’art. 2 sino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.

Art. 5 Lavori socialmente utili e di pubblica utilita’

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3, procedono all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilita’ di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 6 Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie.

1. Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto, cui si procede nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3 e’ ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanita’, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell’11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime finalita’ costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.

3. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nel SSN, che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n.101 del 2013, nell’ente che intende effettuare le procedure concorsuali, o in altri enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, o ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 4.

4. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all’art. 1, e’ ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorche’ non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

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Stabilizzazione dei precari nella sanità: firmato il decreto https://www.giurdanella.it/2015/03/stabilizzazione-dei-precari-nella-sanita-firmato-il-decreto/ Wed, 04 Mar 2015 16:45:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26969 Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il Dpcm per la stabilizzazione dei precari: in ballo la posizione di oltre 32mila  lavoratori precari del Servizio sanitario nazionale. Nel decreto viene prevista la possibilità di avviare procedure concorsuali entro il 2018 riservate al personale precario degli enti del Servizio sanitario nazionale e sino al 50% delle […]

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Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il Dpcm per la stabilizzazione dei precari: in ballo la posizione di oltre 32mila  lavoratori precari del Servizio sanitario nazionale.

Nel decreto viene prevista la possibilità di avviare procedure concorsuali entro il 2018 riservate al personale precario degli enti del Servizio sanitario nazionale e sino al 50% delle risorse finanziare disponibili per assunzioni a tempo indeterminato.

Potranno partecipare a tali procedure concorsuali volte alla stabilizzazione dei precari del SSN coloro che abbiano prestato un servizio effettivo non inferiore ai tre anni nell’ambito del quinquennio precedente.

Il DPCM disciplina anche le procedure di reclutamento speciale per lavori socialmente utili (LSU) e per lavori di pubblica utilità (LPU) e la proroga dei contratti a tempo determinato che si intenda stabilizzare.

Per il Ministro “Questo DPCM è un primo passo per dare risposte ai lavoratori del Servizio sanitario nazionale  che attendono da anni di essere stabilizzati. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare e che questo provvedimento non azzera tutto il precariato in sanità, ma è sicuramente l’inizio di un percorso virtuoso che ha come finalità ultima quella di eliminare le sacche di precariato presenti nelle Aziende ospedaliere italiane”

 

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Precari sanità: proroga fino al 31 dicembre 2016 … https://www.giurdanella.it/2013/12/la-proroga-dei-contratti-termine-dei-precari-del/ Tue, 17 Dec 2013 07:30:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19436 La proroga dei contratti a termine dei precari della sanità è l'oggetto della direttiva inviata alle Regioni dal Sottosegretario alla salute

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Precari sanità: proroga fino al 31 dicembre 2016

La proroga dei contratti a termine dei precari della sanità è l’oggetto della direttiva inviata alle Regioni dal Sottosegretario alla salute Paolo Fredda.

Viene osservato come la proroga sia resa necessaria dall’esigenza di mantenere costanti i livelli essenziali di assistenza sanitaria nel Paese, “messi duramente alla prova dai blocchi delle assunzioni che si sono succeduti ininterrottamente negli ultimi anni”.

L’attesa proroga fino al 2016, nelle more che vengano espletate le procedure di stabilizzazione, intende “bloccare la pericolosa fuga dei cervelli e permette l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e professionali nel nostro Paese, nonché il benessere organizzativo dei lavoratori”; questo è quanto dichiarato da Fredda, che ritiene tale accordo di proroga il primo importante frutto della concertazione tra il Ministero della Salute e i Sindacati di categoria.

Documenti:

1) La Direttiva sui precari del 10 dicembre 2013

2) Il testo del “Protocollo di intesa del 3 dicembre su una bozza di Dpcm tra il Ministero e i sindacati di categoria”

3) La bozza di DPCM

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Legge Stabilità 2014: tutte le misure contenute nel testo della bozza https://www.giurdanella.it/2013/10/legge-stabilita-2014-tutte-le-misure-contenute-nel-testo-della-bozza/ Tue, 15 Oct 2013 09:46:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17037 Al di là dei già annunciati tagli alla sanità, forse notizie positive sulle detrazioni per il lavoro. Ma anche aumento della nuova tassa sulla casa che, anche se sostituirà Imu, potrebbe comportare un aumento delll'aliquota massima

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C’è grande attesa per il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio (convocato per le 17) che varerà le misure per 10 – 12 miliardi della nuova legge di stabilità per il 2014.

Al di là dei già annunciati tagli alla sanità, sembrerebbero essere in arrivo notizie positive sulle detrazioni per il lavoro. Ma voci di corridoio annunciano anche un aumento della nuova tassa sulla casa che, anche se sostituirà l’odiosissima Imu, potrebbe comportare un aumento dell’1 per mille, l’aliquota massima prima prevista.

Dalla bozza diffusa nella serata di ieri, si registrano anche dei tagli sulle pensioni più alte e un aggravio sulla tassazione delle rendite finanziarie.

Ma il Governo tra ieri sera ed oggi è già intervenuto più volte a ribadire di non prestare ascolto alle voci e alle bozze in circolazione e di attendere la conclusione del Consiglio dei Ministri fissato per oggi.

Di seguto, il riepilogo delle misure contenute nella bozza:

– SANITA’: La bozza della legge di stabilità 2014 prevede tagli per 2,6 miliardi, dovuti anche ad una stretta sulla spesa farmaceutica e su quella ospedaliera. Ma il governo sarebbe intenzionato a ridurre l’apporto del capitolo sanitario sulla manovra.

– DETRAZIONE LAVORO: La detrazione ‘base’ riconosciuta ai lavoratori dipendenti potrebbe salire da un valore di 1.338 a 1.450 euro. il meccanismo, che prevede una riduzione dello ‘sconto’ in proporzione al reddito, si annulla attorno ai 55.000 euro. Rimane immutato lo sconto per chi non supera gli 8.000 euro.

– SCONTI IRAP: Deduzioni Irap in arrivo per i nuovi assunti, ipotizzate per un massimo di 15.000 euro a dipendente.

– ARRIVA LA TRISE: Nuove tasse locali sulla casa, che sostituiranno l’IMU e la TARES. Le pagheranno, in forma ridotta, anche gli inquilini. A questa si aggiunge la Tari, la quota che si paga sui rifiuti.

– AUMENTO TASSA SU RENDITE FINANZIARIE: La tassa sulle rendite finanziarie passerebbe dal 20% al 22%, ma il Governo sta tentando di ridurre o eliminare l’aumento

– BLOCCO CONTRATTO STATALI: Il blocco dei contratti nel pubblico impiego relativo al triennio 2010-2012 viene esteso fino al 31 dicembre 2014. Per i dipendenti pubblici arriva il taglio del 10% della spesa degli straordinari.

– PENSIONI, STRETTA SU QUELLE RICCHE: Le pensioni più ricche, sopra i 3.000 euro, non saranno adeguate al costo della vita nel 2014. Arriva invece una vera e proprio tassa per quelle d’oro: sopra i 100.000 euro ci sarà un contributo “con la finalità di concorrere al mantenimento dell’equilibrio del sistema pensionistico”. Sarebbe del 5% per la parte eccedente i 100 mila euro fino 150 mila, del 10% oltre i 150 mila e del 15% oltre i 200 mila.

– 2 MILIARDI A COMUNI: Esclusione del patto di stabilità interno ”al fine di consentire agli enti locali nel 2014 e 2015 i pagamenti in conto capitale”: l’allentamento vale 1 mld nel 2014 e uno sul 2015. Regioni e enti locali non potranno più ricorrere ai derivati. Tagli per un miliardo, invece, sulle Regioni.

– CIG IN DEROGA: Gli ammortizzatori sociali in deroga saranno rifinanziata per il 2014 per un importo di 600 milioni di euro. Il Fondo per la social card è incrementato di 250 milioni di euro per il 2014. La carta acquisti non è più riservata solo ai cittadini italiani ma a “cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo”.

Leggi il testo della bozza Legge Stabilità 2014

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Appalti pubblici Sanità, facciamo chiarezza sul 5% https://www.giurdanella.it/2012/09/appalti-pubblici-sanita-facciamo-chiarezza-sul-5/ Mon, 24 Sep 2012 12:21:30 +0000 http://www.giurdanella.it/2012/09/24/appalti-pubblici-sanita-facciamo-chiarezza-sul-5/ Il Ministro Passera intervenga senza ritardo per chiarire che la riduzione riguarda la “spesa aggregata”

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Nascosta tra le numerose norme della Spending review, ovvero del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”) convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, c’è una disposizione che in queste settimane sta rischiando di rimettere in discussione tutti i contratti d’appalto già stipulati nel settore della sanità, rendendo impossibile in tantissimi casi proseguirne l’esecuzione.
Ci riferiamo all’art. 15, comma 13, lettera a), secondo cui “… gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulate da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012”.
Occorre chiarire da subito che la riduzione imposta dal legislatore non può che intendersi riferita alla “valutazione aggregata” dei costi e delle connesse prestazioni dei contratti posti in essere dalle amministrazioni sanitarie con i singoli fornitori; è il valore complessivo dei contratti il parametro di riferimento per la applicazione della riduzione in parola.
I soggetti destinatari della norma non sono i fornitori privati, ma le pubbliche amministrazioni, alle quali il legislatore impone di adottare prassi di risparmio per contenere la spesa pubblica, attraverso la riduzione del valore di un capitolo di bilancio: quello relativo agli acquisti di beni e servizi, anche riducendo i quantitativi di beni e servizi già ordinati.
È questa la ratio della norma: contenere la spesa delle amministrazioni sanitarie, tagliando del 5% i budget relativi al complesso dei contratti d’appalto di fornitura di beni e servizi.
Non solo.
La norma non può neppure ritenersi automaticamente applicabile, in quanto impone alle amministrazioni committenti un preventivo procedimento di selezione dei contratti suscettibili di riduzione, a cui seguirà, un procedimento di rideterminazione delle prestazioni oggetto del contratto che si è scelto di ridurre, posto in essere in contraddittorio con le imprese interessate, alle quali dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento, prima dell’adozione degli atti finali, al fine di consentire di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Errano dunque le aziende sanitarie che, all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Legge, con un’interpretazione sbrigativa, pretendono dai propri fornitori uno sconto coatto del 5% sui prezzi pattuiti all’esito dell’aggiudicazione degli appalti.
Data la confusione che sta regnando sul punto, è auspicabile che il Governo intervenga con una circolare interpretativa nella quale spieghi chiaramente, una volta per tutte, che tocca alle amministrazioni risparmiare, senza pretendere sconti ma rinegoziando, nella misura in cui è possibile, i contratti “prescelti”, per il raggiungimento dello scopo finale della norma, ovvero il risparmio di spesa. Per questo ho fatto redigere una segnalazione, qui allegata, che le imprese, o le associazioni di imprese, potranno far pervenire al Ministro dello Sviluppo Economico Passera, affinché intervenga con la massima urgenza.

 

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 18 settembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/18/spending-review-per-un-5-piu-o-meno/

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Servizio farmaceutico: materia di legislazione concorrente https://www.giurdanella.it/2012/04/servizio-farmaceutico-materia-di-legislazione-concorrente/ Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.1714/2012

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La disciplina del servizio farmaceutico, come pertinente alla materia “tutela della salute”, rientra fra quelle di “legislazione concorrente”, nelle quali l’autonomia legislativa regionale trova il limite solo dei “princìpi fondamentali” riservati alla legislazione dello Stato e del rispetto dei livelli minimi di assistenza. Ciò implica logicamente che, per quanto si voglia interpretare estensivamente la categoria dei “princìpi fondamentali”, all’autonomia regionale debbono comunque residuare margini non irrisori e non simbolici. E’ quanto ha sottolineato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1714 dello scorso 26 marzo.

“In materia di servizio farmaceutico, si può ammettere che costituiscano princìpi fondamentali della legislazione statale la previsione di un “numero chiuso” di farmacie, sulla base di un determinato rapporto quantitativo con la popolazione; e ancora: la ripartizione del territorio comunale in zone assegnate ciascuna ad un farmacista titolare con diritto di esclusiva; e la regola per cui la titolarità si consegue per concorso sulle sedi vacanti, ma una volta acquisita è trasmissibile per successione mortis causa e per atto fra vivi a titolo oneroso. Verosimilmente sarebbe giudicata incostituzionale, per violazione dei princìpi fondamentali della legge statale (pur essendo meglio rispettosa di altri princìpi costituzionali, come l’art. 41) una legge regionale che eliminasse il numero chiuso e l’esclusiva territoriale, subordinando l’apertura di una farmacia unicamente ad autorizzazione previa verifica dell’idoneità del richiedente; oppure una legge regionale che, mantenendo il numero chiuso e l’esclusiva territoriale, rendesse la titolarità strettamente personale e non cedibile né per contratto né per successione.

Ma nel caso in esame tutto l’impianto della legislazione statale è pienamente rispettato. La modifica apportata riguarda un aspetto di dettaglio di portata esigua, che va ad aggiungersi ad altre previsioni derogatorie già presenti nel sistema statale, seguendo peraltro la stessa linea ispiratrice di queste ultime.

I casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, com’è noto, quello dell’istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico (art. 104 t.u.l.s.), quello della farmacia succursale (art. 116 t.u.l.s.) e quello del dispensario farmaceutico (legge n. 221/1968, art. 1). Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l’altro, che il criterio del rapporto numerico non è un dogma intangibile in senso assoluto.

E’ evidente l’affinità (ovviamente non l’identità) fra la proiezione e le figure della farmacia “topografica”, della succursale, e del dispensario. Queste quattro figure (le tre della legislazione statale e quella della legislazione regionale) hanno campi di applicazione tanto vicini che in parte si possono anche sovrapporre; è ipotizzabile, cioè, che in talune situazioni concrete vi siano condizioni tali da legittimare indifferentemente l’una o l’altra soluzione, restando affidata la scelta alla mera discrezionalità degli organi competenti. Il fatto che talora e a seconda dei casi l’amministrazione possa trovarsi ad optare fra l’istituzione di una proiezione e quella di una succursale, o di un dispensario, ovvero di una farmacia “topografica”, lungi dal delegittimare l’istituto della proiezione conferma che quest’ultimo non è un monstrum e non si pone in contraddizione con il sistema ordinario più di quanto lo facciano gli altri tre istituti. Lo scopo comune è sempre quello di conferire al sistema una certa capacità di adattamento alle peculiarità del territorio. Anche la scelta legislativa di riservare (di norma) la proiezione al titolare di zona appare rispettosa dell’impianto del sistema, che prevede il diritto di esclusiva entro quell’àmbito territoriale.

Se una innovazione legislativa di impatto così limitato non rientrasse nell’autonomia legislativa regionale, ci si dovrebbe chiedere in che cosa consista allora la potestà legislativa “concorrente” di cui all’art. 117 della Costituzione”.

Per il testo integrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201108921/Provvedimenti/201201714_11.XML

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Specifiche prestazioni sanitarie: solo nei locali della farmacia https://www.giurdanella.it/2012/03/specifiche-prestazioni-sanitariesolo-nei-locali-della-farmacia/ Fri, 23 Mar 2012 23:00:00 +0000 Tar Puglia-Lecce, sentenza n.507/2012

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“In attuazione dell’art. 11 della legge delega n. 69/2009 e nel rispetto dei criteri e dei principi ivi enunciati, con il d.lgs. n. 153/2009, finalizzato all’ “individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private”, il Governo ha provveduto alla definizione dei “nuovi compiti e funzioni assistenziali” delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il servizio sanitario nazionale. Sulla scia dei predetti interventi normativi sono state dettate, con decreto del Ministero della Salute del 16.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, la disciplina dei “limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza” rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009.

All’art. 1, comma 1, il D.M. citato precisa che per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi per «test autodiagnostici», devono intendersi i test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero che, in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario “presso le farmacie territoriali pubbliche e private”.

Il successivo art. 4 indica le condizioni affinchè le farmacie pubbliche e private possano effettuare le prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 ed assicurare la necessaria assistenza ai pazienti che ne fruiscono, precisando che esse “utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonchè l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione”

Il farmacista ha, inoltre, l’obbligo di esporre “nei locali della farmacia”, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti (art. 6 del D.M. 16.12.2010). Il predetto D.M., infine, all’art. 8, comma 2, demanda all’accordo collettivo nazionale la definizione dei principi e dei criteri sulla base dei quali i correlati accordi regionali devono fissare i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate, precisando che, fino all’entrata in vigore della convenzione, detti requisiti minimi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ebbene, dall’insieme delle disposizioni sopra citate, è chiaro che il legislatore abbia inteso consentire l’attività volta ad erogare prestazioni analitiche di prima istanza solo all’interno dei locali della farmacia e non anche in locali ubicati all’esterno di essa e distanti dalla sede. Ed invero, la locuzione “presso le farmacie territoriali pubbliche e private” utilizzata all’art. 1, comma 1, del D.M. del 16.12.2010, adoperata con riferimento all’utilizzo dei cosiddetti “test autodiagnostici”, va chiaramente intesa nel senso che tali prestazioni devono essere erogate in farmacia. E ciò si desume sia dal significato letterale dell’avverbio “presso” (e non “nei pressi”) utilizzato dal legislatore, sia dalla lettura sistematica delle norme del D.M. del 16.12.2010. Pertanto, nel caso di specie, è legittimo il provvedimento emesso dal sindaco con cui ha diffidato un farmacista dal continuare l’erogazione di prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, in locali diversi da quelli ove è sita la farmacia.

E’ quanto ha affermato il Tar Puglia-Lecce nella sentenza numero 507 del 14 marzo scorso.

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La fornitura di beni e servizi socio sanitari ed educativi non può derogare alla normativa https://www.giurdanella.it/2010/07/la-fornitura-di-beni-e-servizi-socio-sanitari-ed-educativi-non-puo-derogare-alla-normativa/ Wed, 21 Jul 2010 22:00:00 +0000 l'Authority Appalti avvia un'indagine nazionale

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“La fornitura di beni e servizi socio sanitari ed educativi non può derogare alla normativa”.

Lo ha dichiarato il Presidente ad Interim dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), Giuseppe Brienza, a seguito di notizie stampa sull’operazione dei Carabinieri del NAS di Catania di metà luglio ha esaminato i dati dell’Osservatorio dei contratti pubblici ed ha riscontrato che le comunicazioni pervenute in merito alle convenzioni con le Cooperative sociali sono pochissime.

In relazione alla rilevanza economica degli affidamenti in questione, sottratti dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti, l’AVCP ha attivato una indagine nazionale.

Con un comunicato l’Autorità ha diffidato le Pubbliche amministrazioni ad utilizzare l’art. 5 della legge n. 381/91, che prevede deroga degli affidamenti, a non applicarlo per norma sui servizi socio assistenziali e a dare comunicazione di ogni appalto.

Di conseguenza l’indagine avviata è finalizzata anche a quantificare il fenomeno su scala nazionale.

Roma, 22 luglio 2010

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La riforma della Sanità in Sicilia https://www.giurdanella.it/2010/06/la-riforma-della-sanita-sicilia-0/ Fri, 04 Jun 2010 22:00:00 +0000 (dopo un anno dell'entrata in vigore della legge 5 del 2009)

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Prosegue il ciclo di giornate formative organizzate dal CeSDA in materia di diritto sanitario. 

Si vuole fare il punto, ad un anno esatto dalla sua entrata in vigore, sulla legge di riordino del servizio sanitario regionale, n. 5 del 14 aprile 2009.

Il Corso, dal titolo “La riforma della Sanita’ in Sicilia”, avrà la durata di otto ore (9,30 – 17,30) e si terrà, a cura dello studio legale Giurdanella (responsabile della direzione scientifica del corso), in data:

– giovedì 29 luglio – Catania – via Trieste 36 

L’iscrizione al corso comprende, oltre alle 8 ore di lezione frontale, l’accesso via web ad un’aula telematica in cui sarà possibile consultare materiale didattico appositamente selezionato dai docenti, utile per l’approfondimento degli argomenti affrontati durante il corso stesso.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: www.cesda.it/iscrizioni.

Sono disponibili 20 posti

Per ulteriori informazioni, contattare direttamente la segreteria:

tel. 095.7223878; fax 095.6113110; e-mail formazione@cesda.it

Di seguito, il programma dettagliato del corso (in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania).

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CeSDA Alta Formazione

“La riforma della Sanita’ in Sicilia”

(giornata di formazione 29 luglio)

Programma

I contenuti della legge regionale n. 5 / 2009 sul riordino del servizio sanitario regionale

Organizzazione e ordinamento del nuovo Servizio Sanitario regionale

Natura e caratteristiche dell’atto d’azienda

Il principio di sussidiarietà solidale e di complementarietà tra gli erogatori dei servizi

Il riparto di competenze fra Regione e Aziende Sanitarie Provinciali

Il riordino della rete ospedaliera pubblica (Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere, Distretti Sanitari, Aziende ospedaliere universitarie)

L’erogazione di attività sanitaria da parte delle strutture private accreditate

La parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto del diritto di libera scelta dei cittadini tra soggetti pubblici e privati accreditati

Gli strumenti e le procedure della programmazione (programmazione sanitaria regionale; programmazione sanitaria locale; programmazione interaziendale di bacino; bacino Sicilia occidentale e bacino Sicilia orientale)

I criteri di finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario regionale e degli enti del settore

I sistema dei controlli e le regole sulle consulenze esterne

Le disposizioni patrimoniali e contabili delle Aziende del Servizio Sanitario regionale

I meccanismi di nomina, valutazione e responsabilità del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario

L’organizzazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria Servizio 118 fra sistema territoriale di emergenza (postazioni di soccorso territoriale, punti territoriali di emergenza, servizi di continuità assistenziali) e sistema ospedaliero (pronto soccorso ospedaliero, dipartimento di emergenza-urgenza)

L’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari

Il rapporto di lavoro del personale delle nuove Aziende sanitarie provinciali

I protocolli d’intesa Regione – Università

Il rapporto di lavoro dei medici universitari

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