L'articolo L’oro della Patria nella legge di bilancio 2026 proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo l’autore non è dubbia la proprietà dell’oro perché questo è stato acquistato dal 1949 dalla Banca d’Italia o dal suo ente strumentale, l’Ufficio italiano cambi; semmai è criticabile che la Banca d’Italia sia ormai sì un ente di diritto pubblico ma partecipato in massima parte da soggetti privati.
Conclude che, per assicurare la proprietà alla Patria (senza retorica), sarebbe necessario ri-pubblicizzare la stessa Banca d’Italia anziché l’escamotage di una norma d’interpretazione autentica.
Al di là della rivendicazione “sovranista” dell’iniziativa da parte della maggioranza di governo, la questione è rilevante rispetto al senso della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e alla tutela ultima della sua sovranità.
Come accennato la Banca d’Italia è qualificata “istituto di diritto pubblico” dall’art. 4, comma 1, d.l. 133/2013 e dall’art. 1 dello Statuto.
Il valore nominale del capitale della Banca era stato stabilito in trecento milioni di lire (156.000 euro) ripartito in trecentomila quote di mille lire ciascuna (0,52 euro).
A tutela del pubblico credito e di continuità di indirizzo dell’Istituto di emissione, era prescritto che le quote potessero appartenere solo a casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche d’interesse nazionale (all’epoca qualificate enti pubblici economici) e istituti di previdenza e di assicurazione.
A partire dagli anni Novanta, a seguito della concentrazione bancaria degli istituti di credito, la proprietà delle quote si era ridotta in poche mani.
Si rimediò a tale situazione con il citato art. 4 d.l. 133/2013, convertito in legge 5/2014, che autorizzò l’aumento di capitale fino a 7,5 miliardi di euro sempre ripartiti in trecentomila quote da 25.000 euro ciascuna, in modo da diffonderne la proprietà.
Ma lo stesso articolo previde che le quote possono appartenere anche a banche e imprese di assicurazioni con sede in Italia, quindi private, nonché a fondi di previdenza.
Attualmente la massima parte del capitale è di proprietà di soggetti privati:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/index.html
Se l’oro è di proprietà della Banca d’Italia, tuttavia il capitale di questa di proprietà in massima parte privata.
L’unica garanzia di (doverosa) sovranità è che le banche e le imprese di assicurazioni abbiano sede in Italia, ma ciò significa poco giacché la proprietà azionaria di esse può essere estera.
A me sembra che l’oro detenuto dalla Banca d’Italia possa rientrare nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili, di cui all’art. 826, terzo comma, del codice civile cioè di beni destinati a un pubblico servizio.
Sussistono i requisiti individuati dalla giurisprudenza per costituire tale qualità: “la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cons. St., sez. V, 100/2024).
Anche le somme di denaro già destinate a una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all’attuazione di una funzione istituzionale della p.a., sono qualificate dalla giurisprudenza beni patrimoniali indisponibili.
Tali beni “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 828, secondo comma).
Prima che dalla titolarità del capitale della Banca d’Italia, quindi, la garanzia di destinazione dell’oro sta nel vincolo di destinazione a un pubblico servizio.
Ma sulla gestione dell’oro dello Stato italiano giocano i vincoli che derivano dall’inserimento della Banca d’Italia nel Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), governato dalla Banca centrale europea, e regolato da uno statuto: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbinstitutionalprovisions2012it.pdf
L’art. 31.1. dello statuto del SEBC prevede che le banche centrali europee possono compiere operazioni in adempimento agli obblighi internazionali in conformità all’art. 23.
L’art. 23 tratta anche dell’acquisto o vendita di “tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi”.
Però l’art. 31.2. subordina “tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta (…) nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera” all’autorizzazione della Banca centrale europea, se superano certi limiti.
Qui s’innesta l’intervento dell’ultima legge di bilancio, che ha occasionato l’articolo da cui siamo partiti.
L’art. 1, comma 2, l. 199/2025 ha previsto quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano”.
A sua volta l’art. 4, comma 2, d.P.R. 148/1988 prevede che: “La Banca d’Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea”.
La disposizione della legge di bilancio, quindi, significa che sono fatti salvi i poteri di controllo della Banca centrale europea in merito alle operazioni sulle riserve da parte della Banca d’Italia, ma viene ribadito che l’oro è di proprietà del Popolo italiano.
In verità l’art. 31.2. dello statuto del SEBC menziona espressamente le operazioni in valuta estera mentre l’art. 23 distingue queste operazioni da quelle sui metalli preziosi. Il confronto testuale tra l’art. 23 e l’art. 31 sembrerebbe condurre alla conclusione che l’autorizzazione della Banca centrale europea avrebbe per oggetto solo le operazioni in valuta estera quindi che la gestione dell’oro sarebbe rimasta nella piena potestà dello Stato italiano.
Ammettendo che, invece, l’art. 4 d.P.R. 148/1988 e l’art. 31 dello statuto SBCE riguardino anche le operazioni sui metalli preziosi, il senso del recente intervento della legge di bilancio sarebbe che la decisione di ultima istanza sulla gestione dell’oro italiano spetta all’Italia anzi al Popolo italiano, il quale rimane proprietario dello stesso.
Si potrebbe cioè ipotizzare una decisione finale sulla gestione senza l’autorizzazione della Banca centrale europea o contro un divieto della stessa.
Certo, per ora sembra uno scenario puramente teorico ma l’evoluzione tanto rapidissima quanto inaspettata dello scenario geopolitico mondiale potrebbe condurre alla crisi tra sovranità nazionale e vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Dovrebbe quindi operare il cosiddetto controlimite all’attuazione diretta nel nostro ordinamento della normativa di provenienza eurounitaria, se fosse in gioco un valore tutelato dalla nostra Costituzione. Invero, “la costituzionalità delle norme internazionali è, quindi, un generale controlimite, id est una precondizione ineludibile per il funzionamento del meccanismo di interposizione plasmato dall’articolo 117” della Costituzione che garantisce l’attuazione degli accordi internazionali (Cons. St., sez. V, n. 1326/2020).
Mi sembra confermato che l’intervento della legge di bilancio sull’oro non è tanto un’affermazione propagandistica quanto il segnale di una possibile (benché a oggi improbabile) crisi del rapporto tra ordinamento nazionale ed eurounitario.
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]]>E’ successivamente entrata in vigore, il 25 giugno scorso, la legge 89/2025, in materia di economia dello spazio.
La normativa nazionale sopravvenuta ha riguardo sì alle attività spaziali, ma disciplina quelle che si svolgono a terra, cioè nei luoghi nei quali vige la sovranità nazionale (l’auspicio del Prof. Ferrajoli potrebbe in effetti essere attuato solo a un livello sovranazionale).
All’art. 2, la definizione di “attività spaziale” si estende anche a “l’esplorazione, l’estrazione e l’uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale”.
La legge, quindi, concerne tutte le attività a terra, comunque funzionali a qualsiasi modo di agire nello spazio.
Il titolo II disciplina l’esercizio delle attività spaziali condotte sul territorio italiano ma anche da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.
L’art. 5 individua i requisiti specifici per l’autorizzazione, in sintesi la capacità dell’operatore richiedente di garantire la sicurezza di tutta l’attività nonché la protezione rispetto all’inquinamento elettromagnetico e contro la perdita di dati.
Significativo del clima attuale è l’art. 7, comma 8, che vieta il rilascio dell’autorizzazione se l’esercizio dell’attività spaziale è suscettibile di nuocere alla difesa, alla sicurezza nazionale e alla “continuità delle relazioni internazionali”; ma anche “se sussistano legami tra l’operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegate”.
Le formule usate sono così ampie e generiche, da lasciare all’Amministrazione competente un campo di discrezionalità pressoché illimitato, in quanto collegato a valutazioni di politica estera.
Si potrebbe azzardare che viene così configurato un atto politico, con tutte le conseguenze sulla preclusione a qualsiasi tutela giurisdizionale.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato l’atto politico ha due requisiti:
-uno soggettivo, in quanto proviene da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello;
-il secondo a carattere oggettivo, consistente nell’essere l’atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri.
La decisione in merito compete all’”Autorità responsabile” (art. 7, comma 7) che è, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera b): “il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128”.
A propria volta, l’art. 21, comma 2, d. lgs. 128/2003 individua quell’autorità come: “il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali”.
Per quanto l’autorizzazione in discorso non provenga direttamente dal Governo, l’esercizio della relativa potestà manifesta definitivamente la scelta conseguente alla collocazione internazionale dell’Italia e alla configurazione concreta della politica estera: così si fondono i due requisiti dell’atto politico.
L’art. 11 attribuisce all’Agenzia spaziale italiana la funzione di autorità di vigilanza sull’attività autorizzata sentiti anche “gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124”.
L’art. 14 costituisce la stessa Agenzia come “unica autorità di settore per la regolazione tecnica”.
Il titolo III disciplina l’immatricolazione degli oggetti spaziali rispetto ai quali l’Italia risulta Stato di lancio, e la conseguente istituzione di un Registro nazionale.
Il titolo IV disciplina la responsabilità civile per i danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
Responsabile è ovviamente l’operatore per i danni causati sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo (art. 18).
Nei casi in cui lo Stato italiano è responsabile diretto verso i terzi in applicazione di convenzioni internazionali, ha azione di rivalsa sull’operatore.
La responsabilità sussiste anche per i danni causati sul territorio nazionale da Stati di lancio stranieri: lo Stato italiano è onerato a richiedere il risarcimento allo Stato di lancio nei modi e termini previsti dalle convenzioni internazionali; se decade da tale azione oppure è essa rimasta in tutto o in parte insoddisfatta, i soggetti danneggiati hanno azione di rivalsa diretta sullo Stato italiano (art. 20).
L’art. 22 prevede il Piano nazionale per l’economia dello spazio, avente il contenuto di analisi dei bisogni, direttiva per le iniziative, di scelta per l’allocazione delle risorse pubbliche e anche di promozione della formazione nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).
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]]>L'articolo La Corte Costituzionale salva il termine per l’autotutela proviene da Giurdanella.it.
]]>In breve, il Consiglio di Stato dubitava della legittimità dell’art. 21-nonies in quanto la “tagliola” del termine massimo per annullare in autotutela valeva anche per i provvedimenti adottati a tutela dei beni culturali.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione della conformità di tale disposizione agli articoli 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. quest’ultimo con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 133/2020).
Ha notato pure la contraddizione fra il trattamento uniforme riservato dall’art. 21-nonies agli interessi pubblici culturali rispetto agli altri varie altre disposizioni della l. 241/1990 che – appunto con riferimento a tale tutela – sacrificano l’interesse del privato alla rapida conclusione del procedimento
Con la sentenza n. 88 del 26/6/2025 la Corte Costituzionale ha innanzitutto dichiarato inammissibile la censura sollevata con riferimento alla normativa interposta della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa perché la relativa censura “è priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato”.
Riguardo agli altri parametri costituzionali sollevati dal Consiglio di Stato, la sentenza della Corte ripercorre l’evoluzione dell’istituto dell’annullamento in autotutela, giungendo alle conclusioni generali che:
“Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta ‘supremazia’ (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua ‘inesauribilità’, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.)”;
“Il riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimità, non costituisce espressione di quel potere già esercitato, bensì di un altro potere riconosciuto in via generale all’amministrazione, quello dell’annullamento d’ufficio, che, proprio perché diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, è assoggettata a regole specifiche, quanto a presupposti, a disciplina procedimentale e a portata della discrezionalità di cui la funzione di autotutela è espressione”.
Allora – prosegue la Corte – è razionale che nell’esercizio di tale nuovo potere siano tenute ferme le garanzie procedimentali a tutela degli altri interessi coinvolti.
Per quanto riguarda specificamente le esigenze di tutela dei beni culturali, la sentenza in esame rileva che esse sono già tutelate da diverse disposizioni sull’esportazione di tali beni.
Se l’Amministrazione – come nel caso da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale – si avvede che il provvedimento di autorizzazione all’esportazione sia illegittimo, gioca il fattore tempo.
La limitazione temporale all’esercizio della potestà di annullamento in autotutela “risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. In particolare, dunque, sia la posizione di ‘matrice individuale’ dell’affidamento del destinatario del provvedimento favorevole, sia simultaneamente l’interesse di ‘matrice collettiva’ alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici”.
Insomma – e qui secondo me si viene al cuore dell’argomentazione – “L’opzione invocata di inoperatività del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti autorizzatori potrebbe generare una situazione di incertezza nella vita dei cittadini e delle imprese idonea a incidere negativamente, in un’ottica più complessiva, sulle dinamiche del mercato (come nella specie su quello dell’arte) e sulla fiducia degli investitori: in definitiva, sull’affidabilità del ‘sistema Paese’”.
In definitiva, nello scontro tra l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale collettivo e quello mercantilistico privato prevale il secondo, che è funzionale alla garanzia dell’affidabilità dello Stato verso i “mercati”.
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]]>L'articolo Il TSO attuale è incostituzionale proviene da Giurdanella.it.
]]>A settembre 2024 avevamo commentato l’ordinanza n. 24124/2024 con cui la Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera nella parte in cui non prevede la comunicazione dei relativi provvedimenti all’interessato (qui l’articolo).
Con la sentenza n. 76 del 30 maggio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e ha annullato l’art. 35 l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.
Il tso è adottato su proposta di un medico, poi convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, quarto comma, l. n. 833/1978); il provvedimento del sindaco con cui viene disposto il tso in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro quarantotto ore dalla convalida del secondo medico (art. 35, primo comma), e poi notificato al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), che provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento
La Corte ha ritenuto che il contraddittorio con l’interessato sia necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il tso “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali.
D’altronde nel disegno della l. n. 833/1978 l’approccio verso la malattia mentale è mutato nel senso che è posto al centro dell’intervento pubblico il benessere dei malati e non più la tutela sociale contro i comportamenti devianti di essi; non si pone cioè l’esigenza di difendere la società dal malato ma di tutelare la persona dello stesso. Questa è stata la ricostruzione del sistema formulata nell’ordinanza della Corte di Cassazione di rimessione della questione di legittimità costituzionale e che è stata fatta propria dalla Corte Costituzionale.
Ecco quindi che – secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.
Interessante è la statuizione sulla capacità processuale della persona sottoposta a tso, che la legittima al contraddittorio. Qui la Corte ha richiamato il principio generale secondo il quale “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.
In conclusione la Corta ha ritenuto che “l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.”.
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]]>L'articolo Diritto di accesso e diritto di critica proviene da Giurdanella.it.
]]>Il T.A.R. aveva accolto il ricorso; la sentenza era stata appellata da alcuni organizzatori della raccolta delle firme e il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza.
Con sentenza n. 2922 del 4 aprile scorso l’appello è stato accolto.
La decisione è di grande importanza perché rimette in gioco il confronto tra diritto di accesso (caposaldo della trasparenza dell’azione amministrativa) e garanzia sostanziale dell’esercizio delle libertà politiche. È evidente che tale esercizio sarebbe messo in discussione se una grande società per azioni potesse agire contro qualcuno dei singoli cittadini sottoscrittori, magari in modo temerario ma intanto mettendoli in pericolo di pesantissime ripercussioni economiche.
Il Consiglio di Stato ha intanto riconosciuto agli appellanti la qualità di titolari del trattamento dei dati, come definita dall’art. 4, n. 2, del General Data Protection Regulation (GDRP) cioè del regolamento UE n. 2016/679.
Infatti loro sono stati promotori della raccolta delle firme della petizione popolare e quindi soggetti alla gestione dei dati così raccolti.
In relazione alla loro qualità di titolari del trattamento, la sentenza ha verificato la legittimazione all’appello, prescindendo cioè dalla tutela della personale riservatezza degli appellanti.
La sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia aveva accolto il ricorso per l’accesso perché aveva ritenuto che chi sottoscrive una petizione assume una posizione pubblica, anzi ha lo scopo che la sua richiesta sia dibattuta quindi accetta che il suo nome sia reso altrettanto pubblico.
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ritenuto che la petizione contiene dati idonei a rivelare le opinioni politiche dei sottoscrittori quindi rientra nel novero di quei dati di cui l’art. 9 GDPR vieta in linea di principio il trattamento, come dati “particolari” o “sensibili”.
Da ciò ha dedotto che il diritto di accesso non è – in modo generale e preliminare – prevalente rispetto a quello alla riservatezza di quei dati. Né – e qui si viene all’argomento della sentenza appellata – la semplice sottoscrizione della petizione può equivalere al consenso al trattamento dei dati sensibili, unica deroga prevista dal citato art. 9 rispetto alla protezione di tali dati.
A differenza del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “la sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi, implica il consenso alla trasmissione dei propri dati personali all’autorità pubblica che ne è destinataria; non implica, invece, il consenso al trattamento dei dati per altre finalità, diverse e ulteriori, e neppure equivale a rendere manifestamente pubblici i propri dati personali”.
Si arriva quindi alle prime conclusioni che: a) il diritto di accesso non “vince” sempre sulla riservatezza dei dati sensibili; b) manca il consenso preventivo al trattamento dei dati sensibili.
Da qui sorge la necessità del bilanciamento tra le contrapposte pretese cioè alla verifica che l’interesse del richiedente è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati.
Tale bilanciamento è previsto sia dalla normativa sull’accesso civico (art. 5-bis d. lgs. 33/2013) sia da quella sull’accesso documentale generale (art. 22 l. 241/1990).
I dati in questione sono quelli che la giurisprudenza ha definito “supersensibili” cui spetta una tutela rafforzata.
Come avevamo accennato a suo tempo, l’interesse difensivo non è sostenibile con la semplice intenzione di valutare l’uso dei dati in un giudizio presente o futuro.
Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza per la quale “l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta a la situazione finale che l’istante intende curare o difendere” anche se la P.A. detentrice del documento non deve spingersi all’ulteriore valutazione dell’ammissibilità, dell’influenza o della decisività del documento nel giudizio.
Siccome tale bilanciamento non è stato effettuato nel procedimento di accesso, il Consiglio di Stato ha ritenuto violato il relativo obbligo.
Il coinvolgimento dei controinteressati nel giudizio sull’accesso (peraltro mediante la notifica per pubblici proclami) non equivale al loro coinvolgimento nel procedimento, nel quale “gli stessi avrebbero potuto manifestare le loro esigenze di riservatezza, senza dover palesare la loro identità (a differenza che nel presente giudizio)”.
Il risultato finale del contenzioso è che per ora l’identità dei cittadini sottoscrittori della petizione è “salva”.
Spetterà al Consiglio regionale friulano bilanciare i contrapposti e rilevanti interessi per concludere quale dei due sarà prevalente.
La dialettica è aperta e direi scabrosa ma alla fine una determinazione andrà pur sempre assunta.
Spetterà alla richiedente dimostrare in modo concreto quel nesso strumentalità tra l’iniziativa dei cittadini ed eventuali pregiudizi da essa subita che possano essere astrattamente collegati alla stessa iniziativa.
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]]>L'articolo Il Giudice amministrativo parla con la Cassazione proviene da Giurdanella.it.
]]>La riforma Cartabia (civile: d.lgs. n. 149/2022) ha introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione.
Si tratta dell’art. 363-bis c.p.c., che prevede il potere del Giudice (civile) di rinviare direttamente alla Corte di Cassazione per farle fissare in via pregiudiziale un principio di diritto su una questione che presenta tre condizioni:
1. non è ancora stata risolta dalla Cassazione ed è necessaria per la risoluzione della controversia;
2. presenta gravi difficoltà interpretative;
3. è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Si vuole evitare la proliferazione di giudizi su questioni controverse, che si risolverebbero infine in Cassazione, ma solo dopo i vari gradi di giudizio e davanti i numerosi giudici territoriali cui saranno state poste.
Il legislatore ha cercato di contemperare il diritto delle parti a tutti i gradi di giudizio con l’interesse generale dell’ordinamento a prevenire la proliferazione di giudizi – oggi si direbbe in modo virale – prima che sia fissato il principio per risolvere la questione.
Ha quindi previsto un inedito rapporto diretto tra giudice di merito, anche di primo grado, e Cassazione non mediato da nessuna impugnazione, ma subordinandolo alle tre condizioni sopra indicate.
Il rinvio pregiudiziale in Cassazione da parte del Giudice amministrativo
L’ordinanza del T.A.R. Liguria, n. 230 del 28 febbraio scorso è la prima applicazione, da parte della Giustizia amministrativa, dell’art. 363-bis c.p.c.
La grande novità di questa pronuncia è che potrebbe avviare un rapporto diretto di nomofilachia della Corte di Cassazione verso il Giudice amministrativo.
Ora, le sentenze del Giudice amministrativo di secondo grado sono ricorribili in Cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 111, ottavo comma, Cost.).
Il T.A.R. Liguria ha appunto disposto il rinvio pregiudiziale per la sola questione che può essere dedotta in Cassazione rispetto all’esercizio della giurisdizione amministrativa, cioè sulla giurisdizione.
A questo scopo ha valorizzato il rinvio generale al codice di procedura civile da parte dell’art. 39, comma 1, del codice del processo amministrativo per quanto non disciplinato da quest’ultimo.
In effetti, l’applicazione immediata dell’istituto processual-civilistico del rinvio pregiudiziale, pare fondato perché non è previsto né vietato espressamente dal codice del processo amministrativo, concerne una questione di giurisdizione e risponde all’esigenza generale della ragionevole durata del processo.
La giurisdizione sul conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa nelle aziende sanitarie pubbliche
La questione di giurisdizione che il T.A.R. Liguria ha sottoposto alla Corte di Cassazione ha per oggetto la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa delle aziende sanitarie pubbliche di cui all’art. 15 d. lgs. 502/1992.
Finora la Corte di Cassazione ha stabilmente assegnato tali controversie al giudice del lavoro perché ha escluso che in esse si rinvengano gli elementi costitutivi del pubblico concorso, la cui cognizione spetta in via esclusiva al Giudice amministrativo.
L’art. 20 legge 118/2022 ha modificato la normativa su tali procedure perché ha previsto la formulazione di una graduatoria che vincola la scelta da parte del Direttore generale dell’Azienda. Si è dubitato che tale innovazione abbia configurato un vero e proprio concorso pubblico.
La questione di giurisdizione è davvero controversa perché lo stesso Consiglio di Stato, con sentenze tra loro ravvicinate nel tempo, ha prima escluso e poi ammesso la giurisdizione amministrativa con argomenti ragguardevoli a favore di entrambe le tesi. Analogamente si riscontrano pronunce diversificate da parte dei T.A.R.
La questione è suscettibile di riproporsi in modo seriale, a ogni controversia su tali procedure.
Il T.A.R. Liguria ha ravvisato così tutte le condizioni per il rinvio pregiudiziale.
Il rapporto con l’Adunanza Plenaria
Certo, sui contrasti giurisprudenziali nell’ambito del Consiglio di Stato è prevista dall’art. 99 c.p.a. la rimessione all’Adunanza plenaria, ma sulla giurisdizione l’ultima decisione spetterebbe comunque alla Corte di Cassazione quindi è funzionale e razionale che questa sia investita in via pregiudiziale.
Occorre considerare, peraltro, che mentre la rimessione all’Adunanza Plenaria può essere decisa solo dal Giudice amministrativo di secondo grado, il rinvio pregiudiziale in Cassazione può essere deciso (come avvenuto nel caso in esame) anche dal singolo T.A.R.
Se la Corte di Cassazione riterrà ammissibile il rinvio da parte del Giudice amministrativo, si apriranno nuovi spazi per l’amministrazione della giustizia amministrativa.
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]]>L'articolo Stop alla criminalizzazione del dissenso sul clima proviene da Giurdanella.it.
]]>Extinction Rebellion (XR) è un movimento internazionale non violento, fondato nel Regno Unito nel 2018 da un centinaio di accademici, che rivolge ai governi, in sintesi, tre richieste:
a) dire la verità ai cittadini sulla crisi climatica,
b) dichiarare l’emergenza climatica,
c) consentire assemblee di cittadini con potere decisionale sulle misure da adottare per fronteggiare la crisi.
Quattro attivisti di XR avevano esposto degli striscioni, arrampicandosi sul tetto dell’Oval Lingotto durante l’Aerospace and Defence Meeting, evento internazionale, dedicato all’industria aerospaziale e della difesa, svoltosi a Torino nel novembre 2023.
Erano stati espulsi da Torino, con fogli di via del Questore, impugnati al TAR.
2.- Il TAR Piemonte
Con quattro sentenze del gennaio scorso (numeri 134, 135, 155 e 166) il T.A.R. Piemonte ha annullato i fogli di via, ritenendo che i manifestanti avevano solo attratto l’attenzione mediatica: dunque nessun pericolo per la tranquillità sociale.
Il TAR ha, in particolare, osservato che:
1) “la condotta stigmatizzata, per quanto platealmente dimostrativa, non è contestato in fatto che sia stata posta in essere con modalità di sicurezza, né risulta avere arrecato alcuna concreta lesione a persone o cose”;
2) “era sì una manifestazione a carattere eclatante, con sospensione del vuoto ed esposizione al di sopra delle costruzioni di ampi striscioni, ma tutto ciò è accaduto senza porre in pericolo persone o cose, se non forse l’integrità fisica degli stessi manifestanti”;
3) “con una verifica procedimentale nulla di violento o di sedizioso sarebbe emerso se non una manifestazione scenicamente plateale che nemmeno poteva direttamente interferire con il meeting Aerospace and Defence svolgendosi per così dire in altro luogo, cioè in aria ed eventualmente calamitando l’attenzione del pubblico distogliendolo dalla manifestazione ufficiale in corso”.
3.- Che cos’è il foglio di via
Il foglio di via è previsto dall’art. 2 del codice antimafia (d. lgs. 159/2011) e consiste in un ordine del Questore di allontanarsi entro 48 ore dal territorio del Comune diverso da quello di dimora o residenza e di non farvi rientro per un periodo da sei mesi a quattro anni.
Possono esserne destinatari “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (…) la sicurezza o la tranquillità pubblica” (lettera c).
La giurisprudenza configura tale atto come un provvedimento amministrativo di carattere preventivo, dal quale discende una riduzione del diritto costituzionalmente garantito della libertà di circolazione (art. 16 Cost.).
In considerazione della ridotta portata della limitazione di libertà, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo che l’atto sia adottato senza l’intervento di un giudice, a differenza delle misure pure di prevenzione che limitano la libertà personale (Corte Cost. 17/12/2024, n. 203).
Nell’applicazione della normativa di cui parliamo, si incrociano l’esigenza di garantire la più ampia libertà di manifestazione del pensiero con quella – intensamente perseguita dal governo in carica – di assicurare la tranquillità a coloro che non sono interessati alle manifestazioni.
I ricorrenti avevano impugnato i fogli di via, lamentando:
1) la mancata partecipazione al procedimento, giacché la Questura si era limitata a condurre un’“intervista” con ciascuno di loro;
2) la mancanza dei presupposti, sia soggettivi sia oggettivi, dell’art. 1, lettera c), d. lgs. 159/2011.
Le sentenze hanno accolto entrambi i motivi.
Quanto alla partecipazione, il T.A.R. ha ritenuto che l’”intervista” fosse stata un “surrogato dell’ordinario procedimento amministrativo in quanto era stata omessa qualsiasi indicazione su chi fosse il responsabile del procedimento, omessa la facoltà di accesso agli atti ed il deposito di memorie entro un termine ragionevole” (secondo le previsioni dell’art. 8 legge 241/1990).
Le sentenze hanno anche escluso che si siano verificati i presupposti di fatto per l’applicazione della misura.
I presupposti sono due:
a) soggettivo, cioè che il destinatario sia dedito a determinati reati.
Secondo la Cassazione penale, tali fattispecie si applica a chi “risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale”.
Va notato che secondo la giurisprudenza, la dedizione ai reati “non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati; per l’applicazione del foglio di via obbligatorio è infatti sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose” (T.A.R. Lombardia, sez. I, 2/11/2022, n. 2413).
b) Oggettivo cioè che i reati in questione abbiano leso o mettano in pericolo “la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Quanto alla sicurezza pubblica, i comportamenti dei ricorrenti non avevano causato pericolo a nessuno, se non a loro stessi quindi non avevano coinvolto la sicurezza pubblica.
Quanto alla tranquillità pubblica, questa non poteva essere turbato da un comportamento soltanto “sopra le righe” (virgolettato nel testo).
In effetti, il comportamento dei manifestanti non aveva impedito lo svolgimento del congresso, e aveva solo prodotto l’effetto di distogliere l’attenzione mediatica su di esso: ciò che sul piano fattuale non può certo considerarsi un pericolo per la tranquillità sociale.
4.- I concetti di sicurezza e tranquillità sociali
Rimane la constatazione che i concetti di sicurezza e tranquillità sociali, come presupposti dall’art. 1 d. lgs. 159/2011, sono alquanto ampi e si prestano a valutazioni contrastanti e, di conseguenza, ad applicazioni anche assai estese.
Un indizio si trova nelle stesse sentenze che, per motivare la compensazione delle spese di giudizio, hanno affermato che “non può essere smentito che la risonanza dei comportamenti messi in atto possa aver sia pure momentaneamente turbato il tranquillo scorrere della vita sociale”: il che confermerebbe (in sede di spese) la valutazione dell’autorità di polizia (smentita invece in sentenza).
Insomma, la “tranquillità pubblica” è un concetto così vasto che l’applicazione ai casi concreti si presta ad applicazioni quanto mai elastiche, dipendendo in definitiva dal “clima” sociale e politico che condiziona i funzionari pubblici chiamati a valutare i comportamenti e, poi, i giudici amministrativi chiamati a valutare i provvedimenti adottati.
Solo per esemplificare, sono stati considerati lesive della tranquillità pubblica, le intemperanze violente dei tifosi di calcio (T.A.R. Lombardia-Bs, sez. I, n. 689/2017) e non i picchetti sindacali dinanzi agli stabilimenti durante uno sciopero (Cons. St., sez. III, n. 3108/2022).
5.- La conclusione del TAR
Di rilievo, le considerazioni conclusive del TAR, che intervengono -sia pure indirettamente – su un tema delicato quale quello della criminalizzazione del dissenso non violento sul clima:
“Non può ammettersi che sicurezza e tranquillità pubblica siano state in qualche modo turbate da quello che può definirsi in linguaggio colloquiale un comportamento ‘al di sopra delle righe’, ma comunque semplicemente una manifestazione del pensiero, sì eclatante, ma del tutto non violenta in adesione al movimento ambientalista cui fanno parte la ricorrente e gli altri partecipanti alla manifestazione: lo scopo era fondamentalmente quello di ‘gridare forte il proprio pensiero non violento’ dinanzi ad un meeting che asseritamente valorizzava altri credi, ma non è certamente questa la sede per assegnare ragione a questo o quello, ma sicuramente per distinguere l’azione del movimento Extinction Rebellion, movimento che nulla a che spartire con associazioni oggi comunemente definite ‘antagoniste’.
L'articolo Stop alla criminalizzazione del dissenso sul clima proviene da Giurdanella.it.
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]]>Ferrajoli, filosofo del diritto (allievo di Norberto Bobbio), afferma con forza il carattere pubblico dello spazio, sulla base del Trattato sulle attività nello spazio extra-atmosferico, concluso a Washington il 27 gennaio 1967 e ratificato da moltissimi Stati, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia.
L’art. II del Trattato così stabilisce: “Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo possibile”.
Lo spazio cosmico sopra l’atmosfera non sarebbe dunque soggetto ad appropriazione da parte di singoli Stati: a maggiore ragione non può essere soggetto ad appropriazione da parte di soggetti privati.
Ci si riferisce ovviamente a Elon Musk e alla sua società SpaceX, che, collocando in orbita la costellazione di satelliti “Starlink” per le comunicazioni e per l’accesso a internet (al momento, i satelliti in orbita sarebbero 6.874), avrebbe realizzato una “appropriazione privata dello spazio pubblico extra-atmosferico”.
Appropriazione, conclude Ferrajoli, in contrasto col trattato internazionale del 1967 e con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (che chiama «patrimonio comune dell’umanità» le aree di alto mare e le loro risorse), che al contrario disegnano un vero e proprio “frammento di demanio planetario”, vietandone l’utilizzazione e il controllo da parte dei privati.
Ora, la qualificazione di demanio esprime in effetti il carattere di proprietà universale dello spazio cosmico, così come nell’ordinamento nazionale italiano sono di proprietà e uso universale di tutti i beni individuati come demaniali.
La peculiarità di questo demanio è che non ha confini, quindi è controllabile dai singoli Stati solo indirettamente, cioè attraverso il controllo delle attività a terra che conducono all’invio di satelliti nello spazio.
In proposito, l’art. VI del Trattato del 1967 così prevede:
“Gli Stati contraenti assumono responsabilità internazionale per le loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte da Organi governativi o da Enti non governativi, e garantiscono che le attività stesse saranno condotte conformemente alle norme formulate nel presente Trattato”.
Gli stessi Stati Uniti dispongono di una legislazione completa sulle autorizzazioni ai lanci nello spazio.
Per un panorama della normativa attuale
https://www.difesa.it/assets/allegati/46666/as_smd_04_-_liporace.pdf
Per una ricognizione dell’evoluzione della normativa sullo spazio extra-atmosferico: “IL DIRITTO DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO E LE SUE FONTI” di Gabriele Redigonda
Tra l’altro, nell’ordinamento statunitense è stato istituito l’apposito Office of Space Commerce, all’interno della National Oceanic and Atmospheric Administration, per promuovere l’industria spaziale nazionale e coordinare le politiche spaziali come parte delle attività spaziali del Dipartimento del Commercio.
C’è da ritenere, quindi, che i numerosissimi lanci effettuati dalla società di Musk siano stati autorizzati dall’autorità competente degli Stati Uniti.
È dunque avvenuta l’appropriazione privata dello spazio cosmico, ma con l’approvazione degli Stati Uniti: si direbbe quindi una “yankeizzazione” di quello spazio.
La storia forse si sta ripetendo, come nell’Ottocento con i robber-baron.
E l’Unione europea?
Ha adottato nel 2022 le direttive 2555 e 2557, applicabili anche alle attività nello spazio.
La 2555 disciplina i controlli e la vigilanza dei singoli Stati dell’Unione sui fornitori di servizi di telecomunicazione. Sono soggetti a essa anche i soggetti che non sono stabiliti nell’Unione, ma offrono servizi nell’Unione. Questi sono tenuti a designare un rappresentante nell’Unione (art. 26).
La 2557 disciplina i settori critici cioè le attività dalle quali possono derivare incidenti che possono “perturbare in modo significativo, o che perturba[no], la fornitura di un servizio essenziale, inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto” (art. 2).
La direttiva prevede che i soggetti individuati come critici siano autorizzati a operare dagli Stati e a informarli sugli incidenti.
Tra i soggetti critici sono individuati i seguenti: “Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972” (tabella allegata alla direttiva).
Quest’ultima definizione consiste in: “rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete”.
Il discrimine tra le due categorie di attività sta dunque nell’offerta al pubblico dei servizi.
L’appropriazione dello spazio cosmico può sembrare inevitabile finché si fonda, in definitiva, sulla supremazia militare degli Stati Uniti, che legittima tale Stato ad autorizzare senza limiti lanci di satelliti privati.
E tuttavia, se l’Unione Europea esistesse, come soggetto politico internazionale, potrebbe certamente attenuare le conseguenze dell’approvazione, applicando gli istituti giuridici di controllo sulle attività operate dalle reti di satelliti.
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]]>Le ricerche di giurisprudenza erano effettuate su digesti e massimari cioè poderosi volumi che raccoglievano le massime, classificate per materie e sottomaterie.
Tali ricerche erano laboriose perché non era detto che nella materia o sottomateria si trovasse ciò che si cercava; allora si continuava a scartabellare.
L’attività era svolta con ritmi molto meno intensi di ora, proprie per quelle limitazioni tecniche e materiali.
Tutto è cominciato a cambiare con la diffusione parallela della videoscrittura e delle banche dati su supporti digitali.
Ora le ricerche si fanno semplicemente con le parole chiave, e poi pensa il sistema a selezionare le massime.
E inizia a essere difficile resistere alla tentazione di frequenti copia-e-incolla dai risultati delle ricerche agli atti che si stendono.
Un secondo e amplissimo passo avanti è stato la diffusione della rete.
Sulla rete si trova una quantità sterminata di materiali sicché anche il collega non specialista di una materia può cominciare a farsi un’idea della questione che vuole trattare e poi realizzare un atto corretto nella forma e nel contenuto.
Approvo questa forma di “democratizzazione” delle ricerche giuridiche: pure quando i clienti si presentano in studio con i risultati delle loro ricerche e magari pretendono che l’avvocato li recepisca tal quali. È vero che dà fastidio, ma ci costringe a un maggiore impegno critico e, alla lunga, a migliorare la qualità del lavoro (a condizione che si riesca a riportare il cliente saccente sui giusti binari).
Un cambiamento più profondo di quelli che ho descritto sarà generato adesso dalla diffusione dei programmi di intelligenza artificiale: il cambiamento è in corso benché quelli del secolo precedente come me ancora non lo percepiscono del tutto.
I sistemi risultano essere già in grado di raccogliere e organizzare una grande quantità di materiale per rispondere in modo esteso e sistematico a uno specifico quesito oppure a elaborare direttamente testi di contratti e simili.
Oggi si può demandare a un sistema d’intelligenza artificiale quel lavoro – spesso ingrato – di prima raccolta dei dati e dei precedenti e successivamente di stesura di una prima bozza di atto.
E, quanto più i sistemi saranno nutriti di informazioni, tanto più accurati saranno i testi che elaboreranno.
A quel punto forte sarà la tentazione di lasciare fare tutto alla macchina, limitandosi a una revisione magari distratta per fiducia del sistema.
Tuttavia, lo studio e l’approfondimento non diverranno inutili, almeno per due ragioni.
La prima è che, come già accade con le “comuni” banche dati informatiche, la qualità del risultato della ricerca dipende dall’accuratezza della domanda, oggi “prompt” per i sistemi di intelligenza artificiale.
Solo se chi ricerca delle risposte a determinati casi è riuscito a individuare, grazie alla sua esperienza, gli spunti davvero rilevanti potrà ottenere magari quell’articolo o quella massima risolutivi.
Insomma, a fare la differenza non saranno le risposte, ma le domande.
La seconda ragione è che i sistemi di intelligenza artificiale sembrano per così dire conformisti, perché selezionano le informazioni tra le più diffuse quindi possono non ritrovare le soluzioni più originali.
In alcuni casi il risultato sarà sufficiente, ma più spesso sarà necessario il salto, magari contro-intuitivo, che per ora è tipico dell’intelligenza umana.
Non possiamo però nascondere il pericolo che gran parte del nostro lavoro possa divenire superfluo, perché svolto dalle macchine.
Non ho risposte su questo; mi limito a ricordare che spesso per il cliente l’avvocato non è soltanto il produttore di atti scritti ma una persona che lo ascolta, magari quando si trova scoraggiato oppure quando desidera sfogarsi.
Quando, come nel film “Her”, i sistemi informatici riusciranno a simulare i sentimenti, allora, forse, potremo davvero cambiare mestiere…
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]]>Guida in stato di ebbrezza Conseguenza della condanna per guida in stato di ebbrezza: è inserito il comma 9-ter nell’art. 186 che prevede la limitazione di guida di veicoli con dispositivo di tipo alcolock che impedisce l’avviamento del motore in caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a zero (art. 125, comma 3-bis, introdotto dalla legge).
Accertamento dello stato di alterazione
(vale per l’alterazione sia da alcool sia da stupefacenti)
a) È modificato il comma 2-bis dell’art. 187 consentendo il prelievo dal cavo orale non di campioni di mucosa ma di fluido; la seconda novità è che tali prelievi possono essere effettuati dagli organi di polizia stradale e non necessariamente a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia
b) Nel comma 5-bis è aggiunta la previsione che nell’attesa dell’esito degli accertamenti gli organi di polizia possono disporre il trasporto del veicolo in autorimessa. Stessa previsione in caso di immediato esito positivo.
c) se il reato di guida in stato di alterazione è commesso da chi non è titolare di patente è vietato il rilascio della stessa per un periodo da uno a due anni.
Sospensione breve della patente di guida
a) È introdotta dall’art. 218-ter per una serie di violazioni. Il periodo è di sette giorni per i conducenti che hanno più di venti punti nella patente; di quindici giorni negli altri casi.
b) Tra i casi di sospensione c’è la guida con l’uso del telefonino e simili dispositivi: in questo il termine è aumentato del tempo necessario per la trasmissione della patente alla prefettura di competenza (art. 218, comma 2, come integrato dalla legge)
c) In tutti i casi nei quali non si sia potuto identificare subito il conducente, il termine di sospensione decorre dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento (comma 6 dell’art. 218-ter).
Uso del telefonino alla guida
Per la prima violazione è aumentata la sanzione pecuniaria (art. 173, comma 3-bis, modificato dalla legge).
È prevista anche la sospensione breve della patente di guida. Prima era prevista solo in caso di recidiva cioè di un’ulteriore violazione nel corso del biennio.
Ora in caso di recidiva la seconda sanzione pecuniaria è maggiorata (sempre art. 173, comma 3-bis)
Violazione dei limiti di velocità
a) La sanzione pecuniaria è incrementata se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno (art. 142, comma 8, integrato dalla legge)
b) È pure incrementata (di poco) qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, ma si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (art. 173, comma 3-bis, integrato dalla legge).
c) Le sanzioni sono ridotte nel caso di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, in analogia a una sorta di continuazione nel reato (art. 142, comma 6-ter introdotto dalla legge).
d) Analoga riduzione del regime sanzionatorio si ha nell’ipotesi di più violazioni nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto (art. 198, comma 2-bis introdotto dalla legge).
Accertamento delle violazioni a distanza
Il comma 1-bis dell’art. 201 prevedeva già una serie di ipotesi nelle quali l’accertamento delle violazioni poteva essere effettuato senza contestazione immediata comunque, cioè prescindendo dalle circostanze concrete che l’avessero resa impossibile com’è nella regola generale.
La legge modifica il comma 1-bis, da un lato modificando (in aumento e in diminuzione) le ipotesi di deroga, dall’altro imponendo l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi e delle apparecchiature di accertamento a distanza.
Prima tale vincolo era previsto dal comma 1-ter solo per gli accertamenti della violazione dell’obbligo di assicurazione.
La legge introduce nello stesso art. 201 un comma 5-ter che, per alcune violazioni commesse in determinati luoghi (sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio), l’accertamento sia effettuato mediante la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza installati sui luoghi.
Si prescrive l’acquisizione immediata delle immagini da parte dell’operatore di polizia oppure la visione entro le ventiquattro ore successive, sempre da parte di un operatore di polizia.
Guida dei neopatentati
È aumentata la potenza dei veicoli che possono essere condotti dai titolari di patente B nei primi tre anni dal rilascio (art. 117, comma 2, modificato dalla legge).
Però l’ampliamento si applica solo alle patenti conseguite dalla data di entrata in vigore della legge.
Monopattini elettrici
La disciplina era già contenuta nei commi 75 e seguenti della l n. 160/2019, modificati dal d.l. n. 162/2019, dal d.l. n. 121/2021 e dal d.l. n. 228/2021.
La legge modifica i commi e ne aggiunge di nuovi:
a) l’obbligo del gestore del servizio per noleggio di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree cittadine nelle quali sia eventualmente limitata la circolazione (comma 75-ter);
b) l’obbligo per i conducenti di indossare il casco (comma 75-novies);
c) il vincolo dei mezzi di circolare in strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h (comma 75-terdecies) quindi non sulle tangenziali e simili;
d) la generalizzazione del divieto di sosta dei mezzi sui marciapiedi; prima era ammesso in aree appositamente individuate dai comuni (comma 75-quinquiesdecies);
e) l’aumento delle sanzioni per chi circola con mezzi modificati (comma 75-undevicies);
f) l’obbligo di richiedere la targa per tutti i proprietari (comma 75-vicies quater);
g) l’obbligo di assicurazione per la circolazione (comma 75-vicies quinquies).
Biciclette
a) Si possono realizzare “strade urbani ciclabili” anche senza marciapiedi (art. 2, comma 3, lettera e-bis sostituita dalla legge).
b) Corsie ciclabili: si ammette l’uso promiscuo con altri veicoli, prima ammesso solo “per brevi tratti” (sostituzione del numero 12-bis del comma 3).
c) Attribuzione della qualità di “utente vulnerabile della strada” non solo ai ciclisti ma anche ai conducenti di ciclomotori e di motocicli;
d) Limitazione della circolazione contromano delle biciclette solo su apposite corsie ciclabili.
Abbandono di animali
Nell’art. 727 del codice penale la legge inserisce un terzo comma che prevede la sospensione della patente da sei mesi a un anno quando l’abbandono è commesso mediante l’uso di veicoli.
Campagne di richiamo
Interessante risulta l’introduzione dell’art. 80-bis che disciplina lo svolgimento delle campagne di richiamo da parte dei costruttori dei veicoli per il quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone.
Si prevede un elenco informatico nel quale sono inseriti i veicoli che i costruttori non sono riusciti a coprire con il richiamo; tale elenco sarà consultabile dagli organi di polizia e dagli utenti.
L'articolo Breve compendio delle novità sul codice della strada proviene da Giurdanella.it.
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