Legge 241/90 Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/241-90/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 11 Apr 2025 11:33:39 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Diritto di accesso e diritto di critica https://www.giurdanella.it/2025/04/diritto-di-accesso-e-diritto-di-critica/ Wed, 09 Apr 2025 14:23:31 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=58420 Per il Consiglio di Stato è necessario il bilanciamento tra interessi contrapposti.

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Qualche tempo fa ci siamo occupati della sentenza resa dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sul ricorso promosso da una società per ottenere l’accesso alla petizione avanzata da circa 22.000 cittadini avverso il progetto di un’acciaieria presentato dalla società ricorrente.
L’accesso era stato richiesto dalla ricorrente per desumere dalla petizione le identità dei firmatari e, quindi, riservarsi di agire contro di essi qualora la petizione avesse avuto effetti sui procedimenti amministrativi relativi all’acciaieria.

Il T.A.R. aveva accolto il ricorso; la sentenza era stata appellata da alcuni organizzatori della raccolta delle firme e il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza.

Con sentenza n. 2922 del 4 aprile scorso l’appello è stato accolto.

La decisione è di grande importanza perché rimette in gioco il confronto tra diritto di accesso (caposaldo della trasparenza dell’azione amministrativa) e garanzia sostanziale dell’esercizio delle libertà politiche. È evidente che tale esercizio sarebbe messo in discussione se una grande società per azioni potesse agire contro qualcuno dei singoli cittadini sottoscrittori, magari in modo temerario ma intanto mettendoli in pericolo di pesantissime ripercussioni economiche.

Il Consiglio di Stato ha intanto riconosciuto agli appellanti la qualità di titolari del trattamento dei dati, come definita dall’art. 4, n. 2, del General Data Protection Regulation (GDRP) cioè del regolamento UE n. 2016/679.
Infatti loro sono stati promotori della raccolta delle firme della petizione popolare e quindi soggetti alla gestione dei dati così raccolti.

In relazione alla loro qualità di titolari del trattamento, la sentenza ha verificato la legittimazione all’appello, prescindendo cioè dalla tutela della personale riservatezza degli appellanti.
La sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia aveva accolto il ricorso per l’accesso perché aveva ritenuto che chi sottoscrive una petizione assume una posizione pubblica, anzi ha lo scopo che la sua richiesta sia dibattuta quindi accetta che il suo nome sia reso altrettanto pubblico.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ritenuto che la petizione contiene dati idonei a rivelare le opinioni politiche dei sottoscrittori quindi rientra nel novero di quei dati di cui l’art. 9 GDPR vieta in linea di principio il trattamento, come dati “particolari” o “sensibili”.
Da ciò ha dedotto che il diritto di accesso non è – in modo generale e preliminare – prevalente rispetto a quello alla riservatezza di quei dati. Né – e qui si viene all’argomento della sentenza appellata – la semplice sottoscrizione della petizione può equivalere al consenso al trattamento dei dati sensibili, unica deroga prevista dal citato art. 9 rispetto alla protezione di tali dati.

A differenza del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “la sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi, implica il consenso alla trasmissione dei propri dati personali all’autorità pubblica che ne è destinataria; non implica, invece, il consenso al trattamento dei dati per altre finalità, diverse e ulteriori, e neppure equivale a rendere manifestamente pubblici i propri dati personali”.

Si arriva quindi alle prime conclusioni che: a) il diritto di accesso non “vince” sempre sulla riservatezza dei dati sensibili; b) manca il consenso preventivo al trattamento dei dati sensibili.

Da qui sorge la necessità del bilanciamento tra le contrapposte pretese cioè alla verifica che l’interesse del richiedente è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati.
Tale bilanciamento è previsto sia dalla normativa sull’accesso civico (art. 5-bis d. lgs. 33/2013) sia da quella sull’accesso documentale generale (art. 22 l. 241/1990).
I dati in questione sono quelli che la giurisprudenza ha definito “supersensibili” cui spetta una tutela rafforzata.

Come avevamo accennato a suo tempo, l’interesse difensivo non è sostenibile con la semplice intenzione di valutare l’uso dei dati in un giudizio presente o futuro.
Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza per la quale “l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta a la situazione finale che l’istante intende curare o difendere” anche se la P.A. detentrice del documento non deve spingersi all’ulteriore valutazione dell’ammissibilità, dell’influenza o della decisività del documento nel giudizio.

Siccome tale bilanciamento non è stato effettuato nel procedimento di accesso, il Consiglio di Stato ha ritenuto violato il relativo obbligo.
Il coinvolgimento dei controinteressati nel giudizio sull’accesso (peraltro mediante la notifica per pubblici proclami) non equivale al loro coinvolgimento nel procedimento, nel quale “gli stessi avrebbero potuto manifestare le loro esigenze di riservatezza, senza dover palesare la loro identità (a differenza che nel presente giudizio)”.

Il risultato finale del contenzioso è che per ora l’identità dei cittadini sottoscrittori della petizione è “salva”.
Spetterà al Consiglio regionale friulano bilanciare i contrapposti e rilevanti interessi per concludere quale dei due sarà prevalente.

La dialettica è aperta e direi scabrosa ma alla fine una determinazione andrà pur sempre assunta.
Spetterà alla richiedente dimostrare in modo concreto quel nesso strumentalità tra l’iniziativa dei cittadini ed eventuali pregiudizi da essa subita che possano essere astrattamente collegati alla stessa iniziativa.

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CdS: garanzie partecipative pure nei procedimenti vincolati https://www.giurdanella.it/2024/12/cds-garanzie-partecipative-pure-nei-procedimenti-vincolati/ Fri, 20 Dec 2024 18:57:01 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57614 Anche per i provvedimenti vincolati è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento in presenza di situazioni peculiari e giuridicamente complesse

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Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato, III sezione, n.8908/2024 in materia di garanzie partecipative in caso di provvedimenti vincolati.

Nel caso concreto, l’amministrazione resistente aveva emesso un provvedimento di revoca di un beneficio economico motivandolo per relationem sulla scorta di una nota informativa del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

L’appellante, contestando la sentenza di primo grado, ha denunciato la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
In particolare, la censura ha riguardato la “frustrazione delle garanzie partecipative” e il difetto istruttorio e motivazionale della nota, unitamente alla violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 per l’inosservanza del termine ivi previsto per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio.

Il giudice di prime cure aveva respinto il gravame, ritenendo prevalente la circostanza che il provvedimento impugnato avesse carattere vincolato e che, dunque, anche se fosse stata effettuata la comunicazione di avvio del provvedimento, il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha condiviso questa ricostruzione.

Il Collegio, ha ricordato che “ la peculiare disciplina dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, co. 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l’annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e aggiunge che, indipendentemente dalla sua natura vincolata, il provvedimento non sarebbe annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato.”

Nondimeno, nel caso concreto la rivalutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione del beneficio economico richiedeva certamente accertamenti in fatto che avrebbero richiesto il coinvolgimento del privato.

Ebbene, il Collegio, richiamando un suo precedente, ha affermato conclusivamente che “anche la giurisprudenza della Sezione che, chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra natura vincolata del provvedimento amministrativo e garanzie partecipative, ha ritenuto che siffatta natura vincolata non vale ad esimere sic et simpliciter dall’osservanza delle garanzie partecipative, a partire proprio dalla comunicazione di avvio del procedimento, se si verte in «situazioni peculiari e giuridicamente complesse» (così, Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288)”.

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L’accesso negli appalti a dati sensibili e super sensibili https://www.giurdanella.it/2024/11/laccesso-negli-appalti-a-dati-sensibili-e-super-sensibili/ Thu, 21 Nov 2024 13:52:58 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57455 Segnaliamo la sentenza n. 3124/2024 del T.A.R. Lombardia – Sezione Prima in materia di accesso documentale agli atti di una procedura ad evidenza pubblica. In particolare, un’azienda risultata non aggiudicataria ha proposto istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 L. 241/1990 e 35, co. 5, d.lgs. 36/2023 per poi, successivamente, impugnare sia il provvedimento […]

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Segnaliamo la sentenza n. 3124/2024 del T.A.R. Lombardia – Sezione Prima in materia di accesso documentale agli atti di una procedura ad evidenza pubblica.

In particolare, un’azienda risultata non aggiudicataria ha proposto istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 L. 241/1990 e 35, co. 5, d.lgs. 36/2023 per poi, successivamente, impugnare sia il provvedimento di aggiudicazione sia gli atti di gara, contestando l’insussistenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti generali di partecipazione e l’anomalia dell’offerta.

La stazione appaltante ha evaso l’istanza di accesso solo parzialmente mediante una nota che è stata impugnata dalla ricorrente ex art. 116, co.2, c.p.a. “nella parte in cui non hanno disposto l’accesso ad una parte della documentazione richiesta”.

Nel gravame relativo all’accesso documentale, la ricorrente ha sottolineato la correlazione tra documento e tutela della propria posizione giudica fatta valere in giudizio.

Dal canto suo, l’azienda controinteressata ha contestato la tardività e l’infondatezza nel merito dell’istanza di accesso.
In particolare, con specifico riguardo alla fondatezza della richiesta, l’azienda aggiudicataria ha rilevato che l’accesso riguarderebbe dati personali rispetto ai quali, peraltro, la richiedente non avrebbe dato prova dell’interesse sotteso alla loro acquisizione.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a.

Innanzitutto, il Collegio ha ricordato che la domanda di accesso proposta in pendenza di un giudizio cui è connessa ha natura di “accesso difensivo”, giacché l’ostensione dei documenti oggetto dell’istanza è strumentale alla tutela della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
Tuttavia, ha ricordato il T.A.R., tale strumentalità è da intendersi in senso ampio “in quanto la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto volta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria.”

Una volta accertata la sussistenza della predetta “strumentalità in senso ampio” tra domanda di accesso e tutela della propria posizione giuridica, il Collegio è passato a verificare la correttezza della condotta della stazione appaltante nel vagliare l’istanza di accesso.
Il diritto di accesso, infatti, è suscettibile di essere contemperato con l’esigenza di tutela di dei dati personali eventualmente contenuti nei documenti di cui è richiesta l’ostensione.

In particolare, bisogna distinguere tra dati sensibili, giudiziari e super sensibili.
Per le prime due tipologie di dati ove sia avanzata richiesta di accesso dovrà sussistere il requisito della stretta indispensabilità tra documento e tutela.
Per l’ultima categoria di dati, invece, deve riscontrarsi il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango tra gli interessi contrapposti, ossia tra tutela giurisdizionale in senso lato e tutela della riservatezza.

Nel caso di specie, tuttavia, i dati contenuti all’interno dei documenti oggetto della domanda di accesso non appartenevano a nessuna delle categorie poc’anzi elencate, trattandosi di “dati personali generici idonei ad identificare il soggetto interessato”

Il T.A.R., dunque, ha rilevato che “l’acquisizione dei dati personali generici consente alla ricorrente di meglio difendere la propria posizione in quanto, una volta acquisiti tali dati, potrebbero essere svolte ulteriori approfondimenti in ordine ai requisiti di capacità morale sui soggetti della compagine societaria dell’aggiudicataria, approfondimenti che possono essere condotti soltanto ove in possesso dei dati idonei ad individuare gli interessati.” e per questo motivo ha stabilito che la stazione appaltante fosse tenuta all’ostensione integrale dei documenti richiesti dalla ricorrente.

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Il vizio di incompetenza relativa non è sanabile https://www.giurdanella.it/2024/10/il-vizio-di-incompetenza-relativa-non-e-sanabile/ Fri, 18 Oct 2024 13:00:59 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57297 Di recente, è stata segnalata un’interessante sentenza del T.A.R. Catania, resa in tema di project financing, con la quale i giudici, in accoglimento di diverse nostre difese, hanno precisato che la pubblica amministrazione conserva il potere (rectius, dovere) di valutare, fino all’affidamento, l’attualità e la convenienza della realizzazione di un’opera mediante l’istituto della finanza di […]

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Di recente, è stata segnalata un’interessante sentenza del T.A.R. Catania, resa in tema di project financing, con la quale i giudici, in accoglimento di diverse nostre difese, hanno precisato che la pubblica amministrazione conserva il potere (rectius, dovere) di valutare, fino all’affidamento, l’attualità e la convenienza della realizzazione di un’opera mediante l’istituto della finanza di progetto (cfr. “Tar Sicilia sulla revoca del project financing: è discrezionalità amministrativa“).

Detta controversia ha altresì offerto importanti spunti di riflessione in ordine ad una diversa e parimenti rilevante questione, ossia quella afferente alla possibilità di applicare l’art. 21-octies, co. 2, legge n. 241/1990, ai sensi del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. […]”, al vizio di incompetenza relativa.

Nel caso da noi seguito, infatti, il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale la Giunta Municipale ha revocato la procedura di affidamento in concessione mediante l’istituto del project financing, tesa alla riqualificazione e alla realizzazione del sistema cimiteriale di Comiso-Pedalino, e ha sostenuto, per quanto qui di interesse, che tale provvedimento di revoca fosse illegittimo poiché la relativa proposta di revoca era stata formulata non dal Dirigente competente, bensì dal Sindaco.

Ora, fermo restando che nel nostro caso la censura mossa si è poi rivelata infondata, la domanda di annullamento proposta per l’asserita esistenza di un vizio di incompetenza relativa ci ha immediatamente condotti ad analizzare più da vicino quello che potremmo senz’altro definire, a seguito di una recentissima pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, un contrasto giurisprudenziale a tutti gli effetti.

Il Consiglio di Stato ha affermato che “nell’ambito del procedimento amministrativo, l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità degli atti inficiati da illegittimità formali o procedimentali, nel caso in cui l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, si applica anche al vizio dell’incompetenza relativa che deve essere qualificato come vizio dell’organizzazione” (cfr. ex plurimis, sentenza Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8846).

In tal modo, i giudici hanno pienamente ammesso l’applicabilità della fattispecie sanante di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, finanche ai casi di incompetenza relativa, respingendo a chiare lettere la censura in quel caso mossa dall’appellante, secondo il quale il giudice di prime cure aveva errato “nel ritenere che l’art. 21-octies, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 241 [fosse] rilevante anche in relazione al vizio di incompetenza”, posto che tale fattispecie sanante “sarebbe applicabile solo con riguardo ai provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma, ma non potrebbe operare con riferimento al vizio di incompetenza”.

Per converso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza 20 settembre 2024, n. 715, ha risolto in maniera diametralmente opposta la questione dell’applicabilità dell’art. 21-octies, co. 2, legge n. 241/1990, anche al vizio di incompetenza relativa, negando fermamente che si possa estendere l’ambito di applicazione della citata sanatoria fino a tal punto.

Ed invero, i giudici – nell’affermare che “nemmeno a tutela di interessi pubblici di carattere superiore” è possibile applicare l’istituto in esame al vizio di incompetenza relativa, hanno condivisibilmente ricordato che “in un ordinamento ispirato al principio di legalità, questo Collegio non ritiene possibile aderire alla tesi dell’irrilevanza strutturale – id est dequotazione, alias sussumibilità nella fattispecie sanante di cui all’art. 21-octies L. 241/1990 – del vizio di incompetenza (relativa o assoluta che sia), giacché il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse a essa sotteso, l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare – una volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto – all’attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere”.

Ancora, il C.G.A.R.S. ha ricordato che “[…] un inaccettabile corollario della tesi dell’automatica sanabilità ex art. 21-octies del vizio di incompetenza sarebbe l’assunto che un provvedimento, purché sostanzialmente “giusto”, possa essere adottato da qualsiasi organo e relegandosi ad assoluta irrilevanza il riparto legale delle competenze tra gli organi amministrativi: ma, se così fosse, il cit. articolo 21-octies, nella parte in cui dequotasse pure il vizio d’incompetenza, diverrebbe strumento di palese e assoluta inciviltà giuridica”.

Non resta che auspicare e attendere che sul punto intervenga una pronuncia dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.

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La linea di confine tra accesso e segreto professionale https://www.giurdanella.it/2024/10/la-linea-di-confine-tra-accesso-e-segreto-professionale/ Mon, 14 Oct 2024 15:36:29 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57268 Con la sentenza n. 7658 del 19 settembre 2024 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del diniego di accesso alla relazione di una psicologa che era stata chiamata a intervenire in una scuola dopo episodi di bullismo. L’istanza è stata proposta dalla madre della studentessa vittima, è stata rigettata dalla scuola prima per […]

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Con la sentenza n. 7658 del 19 settembre 2024 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del diniego di accesso alla relazione di una psicologa che era stata chiamata a intervenire in una scuola dopo episodi di bullismo.

L’istanza è stata proposta dalla madre della studentessa vittima, è stata rigettata dalla scuola prima per tutelare la riservatezza degli studenti coinvolti poi per l’opposizione della psicologa a tutela del segreto professionale.

La sentenza è molto interessante perché afferma che il segreto professionale non è posto tanto a tutela degli assistiti dalla professionista quanto a tutela della liberà di scienza.

La giurisprudenza amministrativa si è occupata del rapporto tra diritto di accesso e segreto professionale soprattutto con riferimento ai pareri legali resi dagli avvocati delle amministrazioni nell’ambito di contenziosi o per prevenirli.

Ha sempre fatto rientrare il limite dell’accesso a tali atti nell’ambito del divieto, sancito dall’art. 24, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990 con riferimento ad atti coperti da segreto.

Il motivo della segretezza dei pareri è intuitivo: “elementari considerazioni di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie” (così Cons. St., sez. VI, n. 7237).

Se tale è il fondamento della tutela del segreto, il divieto sarebbe rimovibile con il consenso della parte nell’interesse della quale è formulato il parere o altro atto professionale.

Nel caso trattato dal Consiglio di Stato il segreto professionale è stato opposto con riferimento alla riunione tenuta dalla psicologa con un gruppo di studenti della classe nella quale si erano verificati gli episodi di bullismo.

Il Consiglio di Stato ha escluso che il divieto sarebbe stato rimovibile con il consenso del singolo componente del gruppo e nemmeno il consenso di tutti i componenti del gruppo oggetto dell’intervento.

Secondo il Consiglio, infatti, la psicologa “interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche, di norma, ed anzi sempre più frequentemente, soprattutto in caso di terapie somministrate ad adolescenti, nei confronti di un gruppo ristretto di individui”. Ora – aggiunge – “Questa seconda tipologia di intervento serve a risolvere o a prevenire conflitti che si siano generati, o possano generarsi, all’interno della relativa comunità”.

Dalla premessa discende la conclusione che il consenso del gruppo destinatario dell’intervento non rileva “dal momento che l’oggetto della relazione terapeutica è il rapporto di quest’ultimo con l’intera comunità di riferimento, il che, in certo senso, rafforza – e dunque produce un effetto esattamente inverso – la necessità di assicurare riserbo e discrezione sugli incontri e sugli esiti degli stessi”.

Questa conclusione, secondo me, si muove ancora nell’ambito del rapporto tra professionista e persona (o persone) destinatarie della sua opera professionale.

Il segreto professionale, cioè, risulta ancora fondato a tutela degli interessi di individui, con la peculiarità che si tratta di appartenenti a una comunità, quindi gli interessi sono vasti ma ancora per così dire personalizzati.

La sentenza fa, però, un passo avanti: “Né è condivisibile quanto affermato dalla doglianza in esame, secondo la quale il segreto professionale è posto solo a tutela degli assistiti.

Al contrario, ritiene il Collegio che detto segreto sia previsto anche a tutela della libertà di scienza, che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale nel nostro ordinamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2239 del c.c. e, soprattutto, dal comma 1 dell’art.33 della Costituzione”.

Il segreto smette di essere un mezzo di tutela dei destinatari dell’opera professionale, per essere funzionale alla più ampia libertà di azione del professionista, la quale a propria volta risponde a interessi superiori dell’intero ordinamento in senso democratico.

Ci si trova nell’ambito della tutela di interessi che perfino superano la dimensione soggettiva per trascendere in quella dell’intera società, come viene verificato con riferimento alla libertà di stampa che legittima il giornalista a non rivelare le proprie fonti neanche durante un procedimento penale.

Invero “l’ordinamento assicura la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale, ma quale ineludibile presidio posto a tutela della libera ed incondizionata attività di informazione” (Cass. pen., VI, 15/4/2014, n. 31735).

Generalizzando tale considerazione si dovrebbe giungere alla conclusione che in qualsiasi ipotesi in cui l’attività professionale costituisca l’attuazione di un principio costituzionale di rilevanza generale, potrebbe essere opposto dal professionista il segreto a prescindere dal consenso dell’assistito.

Per esempio anche il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., ha una portata che trascende la vicenda del singolo imputato o della singola parte, perché è posto a presidio più in generale delle libertà democratiche.

L’avvocato, allora, potrebbe sempre opporlo anche avendo il consenso dell’assistito.

L’art. 13 del codice deontologico afferma che: “L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”.

La disposizione collega il segreto all’interesse del cliente quindi questi potrebbe disporne nel senso di autorizzare l’avvocato a diffondere le notizie ma appunto ciò non sarebbe sufficiente, ove l’avvocato ritenesse di invocare la tutela della sua libertà professionale appunto in funzione del principio costituzionale di difesa.

La tematica del diritto di accesso si conferma un crocevia di interessi divergenti ma parimenti rilevanti, che poi spetta al giudice di bilanciare delicatamente nel caso concreto.

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Vizi di legittimità e mere irregolarità: differenze https://www.giurdanella.it/2024/06/vizi-di-legittimita-e-mere-irregolarita-quali-differenze/ Wed, 19 Jun 2024 11:19:51 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56865 È questione particolarmente complessa quella che attiene all’esatta individuazione delle mere irregolarità degli atti amministrativi, intendendosi con esse quelle difformità dallo schema legale che non incidono sulla correttezza del processo decisionale dell’Amministrazione né ledono l’interesse di rango primario al cui perseguimento la norma di legge è funzionalizzata. Il tema assume notevole rilievo pratico dal momento […]

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È questione particolarmente complessa quella che attiene all’esatta individuazione delle mere irregolarità degli atti amministrativi, intendendosi con esse quelle difformità dallo schema legale che non incidono sulla correttezza del processo decisionale dell’Amministrazione né ledono l’interesse di rango primario al cui perseguimento la norma di legge è funzionalizzata.

Il tema assume notevole rilievo pratico dal momento che le mere irregolarità, proprio per la loro inidoneità ad incidere su aspetti sostanziali di un procedimento amministrativo o di una procedura concorsuale, non determinano l’annullamento degli atti amministrativi.

Segnaliamo sul punto un’interessante pronuncia del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con la quale i giudici hanno chiarito che non tutte le violazioni di un Regolamento comunale recante la disciplina delle procedure di reclutamento del personale presso le Pubbliche Amministrazioni sono idonee ad invalidare un’intera procedura concorsuale, occorrendo operare una distinzione tra mere irregolarità inidonee ad inficiare il valido svolgimento di un concorso e vizi idonei a determinare la complessiva caducazione del medesimo.

In particolare, il caso da noi seguito e sottoposto al vaglio del Collegio decidente riguardava l’espletamento di una procedura concorsuale per l’assunzione di due dirigenti amministrativi a tempo indeterminato presso il Comune.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti della procedura concorsuale cui avevano partecipato, sul presupposto che alcune previsioni del bando si ponessero in insanabile contrasto con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e sei servizi.

In particolare, il bando di concorso prescriveva ai candidati di inserire i due elaborati delle prove scritte in buste distinte e autonome, al contrario di quanto prescritto dal Regolamento che, per l’appunto, nel caso di più prove scritte, imponeva di procedere alla riunione in un unico plico dei diversi elaborati dei candidati.

Con la sentenza del 28 maggio 2024, n. 1986, il T.A.R. di Catania, nel rigettare integralmente la domanda proposta, ha ritenuto infondato – tra gli altri – il primo motivo di ricorso, “poiché l’eventuale divergenza tra quanto previsto dal bando e nel regolamento comunale, con riferimento al procedimento propedeutico alla correzione, non incidendo sul rispetto dell’anonimato e sulla par condicio dei candidati, assurge, in ogni caso, a mera irregolarità”.

Negli stessi termini si era già espresso il Collegio in un’ordinanza di rigetto della domanda di sospensione cautelare, chiarendo che a un “sommario esame proprio della fase cautelare […] le censure dei ricorrenti avverso le specifiche previsioni contenute nel bando […] appaiono infondate, o comunque relativa a irregolarità inidonee ad inficiare il valido svolgimento del concorso”.

Dunque la pronuncia in commento, in aderenza con l’impianto difensivo da noi sostenuto, ha affermato che le previsioni contenute nei bandi di concorso, seppur contrarie a quelle contenute nei Regolamenti comunali che disciplinano l’espletamento dei concorsi pubblici per l’assunzione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni, non sono sempre tali da inficiare un’intera procedura.

Il Collegio ha infatti negato la sussistenza di qualsivoglia automatismo e ha ribadito a chiare lettere che le violazioni che non alterano la par condicio dei partecipanti né violano l’anonimato, dal momento che consentono comunque all’Amministrazione procedente di selezionare il candidato migliore, non comportano l’annullamento dell’iter selettivo.

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Click day: tra efficienza e aberrazione dell’azione amministrativa https://www.giurdanella.it/2024/06/click-day-tra-efficienza-e-aberrazione-dellazione-amministrativa/ Thu, 06 Jun 2024 15:06:24 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56809 Il click day è un periodo di tempo stabilito da un ente pubblico per presentare richieste finalizzate all’ottenimento di benefici di natura economica (incentivi, agevolazioni o contributi); si tratta di una pratica utilizzata quando le risorse da distribuire sono in numero inferiore rispetto alla quantità dei richiedenti. Lo scorso 3 giugno ha avuto luogo il […]

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Il click day è un periodo di tempo stabilito da un ente pubblico per presentare richieste finalizzate all’ottenimento di benefici di natura economica (incentivi, agevolazioni o contributi); si tratta di una pratica utilizzata quando le risorse da distribuire sono in numero inferiore rispetto alla quantità dei richiedenti.

Lo scorso 3 giugno ha avuto luogo il click day indetto dal Ministero delle imprese e del made in italy per ottenere gli incentivi statali all’acquisto di auto elettriche. In meno di nove ore sono stati distribuiti più di 200 milioni di euro stanziati dal governo.

In realtà, l’Italia non è nuova a questa pratica, utilizzata per la prima volta nel 2007 in occasione del decreto flussi, il quale ha automatizzato la procedura di ammissione di oltre 170.000 mila stranieri, prevedendo che le richieste fossero inoltrate telematicamente.

Nel 2009, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un click day per la concessione alle imprese di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo.

In quell’occasione, la Corte di Cassazione sollevò qualche perplessità, non tanto sul criterio del “prior in tempore potior in iure” ritenuto non del tutto illogico, ma sull’assenza di qualsiasi valutazione dell’Amministrazione circa il merito creditorio delle imprese assegnatarie, senza contare che la selezione si sarebbe basata unicamente sulla potenza e sofisticatezza dei terminali da cui veniva inoltrata la richiesta.

Fu interpellata sul punto la Corte Costituzionale, la quale ritenne la questione inammissibile poiché il suo accoglimento si sarebbe tradotto in una soluzione ancora più iniqua, poiché i beneficiari avrebbero perso il beneficio senza poter concorrere nel successivo finanziamento riservato a coloro che non l’avevano ottenuto prima.

Il click day non è un unicum italiano, come dimostra l’iniziativa Wifi4UE indetta dall’Unione Europea per erogare finanziamenti alle municipalità europee per l’installazione di Wi-fi aperte ai cittadini. Prima di avviare la procedura, la Commissione europea chiese un parere tecnico ex ante a degli economisti, i quali sconsigliarono l’uso del click day, essendo ritenuto fortemente distorsivo del mercato e invitando, tutt’al più, a unire al criterio del “first come, first served” la valutazione di altri parametri di tipo geografico, dimensionale e reddituale.

Il click day, a primo acchito, potrebbe sembrare una sublimazione dei principi di efficacia e ed efficienza, oltreché di quello di semplificazione dell’azione amministrativa.

Tuttavia, sarebbe errato pensare che i suddetti principi possano diventare predominanti, mettendo in secondo piano il cuore dell’azione amministrativa, che risiede nelle valutazioni di merito, nel bilanciamento di interessi contrapposti che solo la pubblica amministrazione può compiere.

Una pubblica amministrazione che usa il click day è una pubblica amministrazione che non decide, ma che si affida a un criterio di priorità cronologica che finisce per premiare “il dito più veloce”, la connessione internet più potente (fattore, questo, fortemente influenzato anche dal collocamento geografico del richiedente, considerato il divario tecnologico che attraversa il nostro paese).

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