La proposta di legge all’esame del Senato

Giunge finalmente al Parlamento italiano una proposta di legge per l’adozione del Software Libero nella Pubblica Amministrazione.

Il testo sarà presentato al Senato da Fiorello Cortiana, esponente dei Verdi.

La finalità del testo – a scanso di equivoci rubricato “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione” – è avere la possibilità di utilizzare all’interno della P.A. documenti informatici (anche ipertestuali, come testi, carte, software, siti internet, archivi, tabelle ecc.), anche se prodotti per la diffusione al pubblico, utilizzando esclusivamente formati liberi, per migliorare, di conseguenza, la gestione dei servizi informativi della P.A. stessa.

Mercoledì 20 marzo, nella Sala Rossa di Palazzo Madama alle 12, si terrà una conferenza stampa alla quale parteciperanno il senatore Cortiana, esponenti della comunità open source italiana, l’ingegnere Pelosi, consigliere del Ministro per l’innovazione Stanca e rappresentanti di alcune aziende del settore.

Qui di seguto il testo integrale.

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SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 1188

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, COVIELLO, FALOMI, TOGNI, DONATI, IOVENE, BETTONI BRANDANI, MUZIO, VITALI, BEDIN, VISERTA COSTANTINI, ZANCAN e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2002

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, attraverso l’eliminazione, altresì, di ogni barriera dovuta a differenze di standard.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell’articolo 2 della presente legge, in considerazione dei positivi riflessi sull’economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, incentiva l’uso del software libero.

3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);

c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);

e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tali formati di dati.

Capo II – PORTABILITÀ, ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

Art. 3.

(Diritto allo sviluppo portabile)

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

Art. 4.

(Documenti)

1. Chiunque, nell’ambito di una attività lecita, effettui la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l’accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.

2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonchè l’adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti al rispetto dell’obbligo di cui comma 1 del presente articolo e all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora si renda necessario l’uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è tenuta altresì a rendere disponibile anche una versione il più similare possibile agli stessi dati in formato libero.

Art. 5.

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad utilizzare software a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine di consentire verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Capo III – SOFTWARE LIBERO

Art. 6.

(Obblighi per la pubblica amministrazione)

1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il codice sorgente.

2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest’ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

3. La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.

4. Della eventuale maggior spesa derivante da una scelta in senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV – PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 7.

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore previo rilascio della licenza di software libero.

Art. 8.

(Istruzione scolastica)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca recepisce il contenuto ed i princìpi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, in considerazione del processo di informatizzazione in corso.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono il particolare valore formativo del software libero e privilegiano il suo uso nell’insegnamento.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

(Regolamenti attuativi)

1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è tenuto ad emanare i relativi regolamenti di attuazione.

2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad emanare un regolamento che definisca i criteri per l’impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.

3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica amministrazione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all’articolo 6.

2. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente entro sei mesi e un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l’attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

Redazione

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