TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133
Testo del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30 novembre 2013), coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5 (GU n.23
del 29-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 9)), recante: «Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.».
(GU n.23 del 29-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 9)
Vigente al: 29-1-2014
Titolo I
Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Abolizione della seconda rata dell'IMU
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per:
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui
all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni
agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da
quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di
assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta
municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata
dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse
di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro
2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro
1.729.412.036,11 e' attribuita dal Ministero dell'interno
limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre
2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto,
pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la
detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale
propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o
confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello
risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di
cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari
al 40 per cento, entro il (( 24 gennaio 2014 )).
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28
febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' determinato a conguaglio il contributo compensativo
nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione,
con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito
relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresi', tenere
conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni con riferimento
alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 ((
dell'articolo 3 )) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare
complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad
esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente
articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza e'
destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali
dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.
8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza
locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente
articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente
decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati
all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del
decreto-legge n. 102 del 2013, per i quali non spettano le risorse di
cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma
8.
10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per
l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa
del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai
comuni e' autorizzato il pagamento tramite anticipazione di
tesoreria. L'anticipazione e' regolata entro novanta giorni dal
pagamento ai comuni.
11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro
il 15 dicembre 2013.
12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite
massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita' e termini
fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il
31 gennaio 2014.
(( 12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il
termine del 24 gennaio 2014. ))
Art. 2
Disposizioni in materia di acconti di imposte
1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 20 e' inserito il seguente comma:
«20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' per gli enti creditizi e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per
la Banca d'Italia e per le societa' e gli enti che esercitano
attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, per la Banca d'Italia e per le societa' e gli enti che
esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata
con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e'
dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione
dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di
gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e
provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato,
in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di
cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener
conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.
4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito
delle societa' dovuta per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza
fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale
prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero,
per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno
solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso
periodo d'imposta.
5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo
decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun
anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100
per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi
undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo
articolo 6. Il versamento effettuato puo' essere scomputato, a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della
stessa imposta sostitutiva.
6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3.
Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il
raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle
medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce
l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP,
dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere
dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale
compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per
effetto dell'aumento degli acconti.».
Art. 3
Disposizioni in materia di immobili pubblici
1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in
relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di
finanza pubblica ((, anche allo scopo di prevenire nuove
urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo )) le disposizioni di
cui al (( sesto comma )) dell'articolo 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui
all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda
di sanatoria di cui al citato (( sesto comma )) dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere presentata entro un
anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.
2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso
non», e' inserita la seguente: «prevalentemente»;
b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
«L'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere anche immobili
degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati
individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto
dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. (( E' in
ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma
a societa' la cui struttura non consente l'identificazione delle
persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o il
controllo. L'utilizzo di societa' anonime, aventi sede all'estero,
nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma e' vietato e
costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi
restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati
condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o
tributari». ))
(( 2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e' inserito il seguente:
«Art. 33-ter (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi
di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di
cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma
dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo 33, comma 1,
operano sul mercato in regime di libera concorrenza».
2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo
periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014».
2-quater. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di
proprieta' dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da
regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi,
dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine
ai quali ritenga prioritario mantenere la proprieta' dello Stato ed
avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei
beni immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando
le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni
portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse
ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la
proprieta' dello Stato ed avviare procedimenti rivolti
all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree
naturali protette gia' istituite.
2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai
commi 2-quater e 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal
ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio
procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di
dismissione o conferimento a societa' di gestione dei beni da
sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter
e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli
articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e
2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad
obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una
riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di
dismissione. ))
Titolo II
Disposizioni concernenti la Banca d’Italia
Art. 4
Capitale della Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, e' la banca
centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema
Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale competente nel
meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E' indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d'Italia e' autorizzata ad aumentare il proprio
capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di
euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale e'
rappresentato da quote nominative di partecipazione (( di nuova
emissione, di euro 25.000 ciascuna. ))
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente
dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non
superiore al 6 per cento del capitale.
4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono
appartenere solamente a:
(( a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in
Italia;
b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale
e amministrazione centrale in Italia; ))
c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
(( d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. ))
(( 4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b)
del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di
amministrazione centrale in Italia, si dovra' procedere alla vendita
delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di
territorialita' richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4.
Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo
diritto di voto. ))
5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o
indirettamente, una quota del capitale superiore al (( 3 per cento.
Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento
alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore
dei quotisti. )) Per le quote possedute in eccesso non spetta il
diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve
statutarie della Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, puo'
acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e
stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni
sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del
Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle
categorie di cui al comma 4, (( con modalita' tali da assicurare
trasparenza, parita' di trattamento e salvaguardia del patrimonio
della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di
realizzo. )) Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano
nella disponibilita' della Banca d'Italia, il relativo diritto di
voto e' sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie
della Banca d'Italia.
(( 6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in
merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base
a quanto stabilito dal presente articolo. ))
Art. 5
Organi della Banca d'Italia
1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della
Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative
all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della
BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca
d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita'
istituzionali.
2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del
Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei
partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati
da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra
persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilita' e
professionalita' previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
Art. 6
Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni
1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di
emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
«Art. 114. - 1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e
in tempo utile, il Ministro dell'economia e delle finanze del giorno
e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei
partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando
contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.
2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un
rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio'
delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle
leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28
aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21
e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni.
3. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
4. (( Sono abrogati )) il comma 3, dell'articolo 3, del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Lo Statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo
1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in
particolare dei seguenti principi:
a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla
rischiosita', in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono
limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;
c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle
quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia
previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di
cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore
a (( trentasei mesi )) durante il quale per le quote di
partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5,
non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi
dividendi;
d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle
quote, che puo' avvenire solo fra investitori appartenenti alle
categorie indicate all'articolo 4, comma 4 (( , ferma restando la
verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del
rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonche' della
ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti e
alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non
fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote. ))
(( 6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca
d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel
comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai
medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a procedere alla
dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio
capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del
rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante
scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei
partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice
civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente
comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al
titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea
straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31
dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca e'
redatto secondo le relative disposizioni. ))
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 7
Disposizione di coordinamento
1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti
dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di
accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo
25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori
incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31
dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito
internet della medesima Agenzia.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente
a 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal medesimo articolo 2.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.




