Legge n. 20 del 2001

Regione Sicilia

Legge 10 dicembre 2001 n. 20

Disposizioni sull’ordinamento dell’Amministrazione regionale

GURS 11 dicembre 2001 n. 59

(Omissis)

Art. 8.

Adesione al circuito nazionale acquisti

1. Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. In alternativa, sia le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sia le restanti pubbliche amministrazioni possono procedere all’acquisto di beni e servizi purché a prezzi inferiori a quelli oggetto della convenzione.

(Omissis)

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