Testo del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 60 del 12 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 10 maggio 2002, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8) recante: “Modifiche all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione”.
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della Giustizia […] al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sul terminale sono tra i segni (( … ))
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Il testo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1
(( 01. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ sostituito dal seguente:
“1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali”. ))
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ sostituito dal seguente:
“3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati e’ tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda
riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del valore della causa, e’ tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla (( presente legge.”. ))
(( 2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: “al pagamento”, sono inserite le seguenti:
“, anche in via provvisionale,” e, in fine, sono aggiunte le parole: “ed e’ prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del
danno”. ))
3. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: “ovvero nell’atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e’ tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda. (( Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e’ ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell’ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla
presente legge.”. ))
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ inserito il seguente:
“5-bis. (( Entro trenta giorni )) dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. (( L’invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario.”. ))
5. Il comma 8 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ sostituito dal seguente:
“8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, (( i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 )) ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, e V, del libro quarto del codice di procedura civile.”.
(( 6. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ sostituito dal seguente:
“11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali e’ stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data.
Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali e’ stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento.
La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento.
Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa”.
6-bis. Dopo il comma 11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ aggiunto il seguente:
“11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e’ effettuato mediante marche da bollo ordinarie”.
6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ sostituito dal seguente:
“1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, per l’esercizio dell’azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e’ dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e’ dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457″.
7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ inserito il seguente:
“3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura e’ dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1”.
8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ sostituito dal seguente:
“4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e’ ridotto alla meta’. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosita’ si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno”. ))
9. Dopo il (( comma )) 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ inserito il seguente:
“4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche’ per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, (( capo )) VI, del codice di procedura civile, e’ dovuto il contributo indicato alla lettera b) del (( comma )) 1 della presente tabella.”.
10. Dopo il (( comma )) 5, della tabella 1, allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e’ inserito il seguente:
“5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 103,30. Il contributo non e’ dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.”.
11. Dopo il (( comma )) 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ inserito il seguente:
“5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e’ pari a euro 103,30.”.
Art. 2.
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l’articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e’ inserito il seguente:
“Art. 5-bis (Gratuita’ del procedimento).
1. Il procedimento di cui all’articolo 3 e’ esente dal pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(( Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e’ esente dall’imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.”. ))
Art. 3.
Modifiche all’articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile
1. Nell’articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: “l’indicazione delle parti,” sono sostituite dalle seguenti: (( “l’indicazione delle parti, nonche’ le generalita’ ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,”. ))
Art. 4.
Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle camere per la conversione in legge.