Ricorso collettivo indennità di “supercampagna”

NATURA
E DECORRENZA ECONOMICA INDENNITÀ DI SUPERCAMPAGNA DAL 1.1.1997


Ci è stato richiesto un parere in ordine alla attribuibilità
con effetto retroattivo, a far data dal 1.1.1997, dell’indennità
di cui in premessa.


Dallo studio eseguito sull’argomento si è avuto modo di rilevare
che l’interpretazione letterale dell’art. 4 del DPR 360/96 non pone alcun
dubbio sull’attribuzione dell’indennità, ai militari aventi diritto,
a far data dal 1.1.1997 e che i successivi decreti Ministeriali
hanno, per motivi di carattere finanziario, lo scopo di spalmare la spesa
negli anni successivi individuandone numericamente i percettori. Tali
argomentazioni sono altresì rafforzate dalle varie circolari emanate
dall’Amministrazione Militare in merito al cosiddetto “trascinamento”
che ne ha addirittura esteso i benefici ad anni pregressi al 1997.


E’ convincimento di questo studio legale che l’indennità
debba essere riconosciuta, sotto il profilo economico, a far data dal
1.1.1997.

Pertanto
qualora la S.V. volesse farsi tutelare da questo studio legale è
necessario che conferisca allo scrivente apposito mandato recandosi
presso i seguenti studi:

Catania
Via Trieste, 36
dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: 9.30 – 12.30 e 15.30 – 18.00

Vittoria
Via Principe Umberto, 104
dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: 9.30 – 12.30 e 15.30 – 18.00

Avv.
Carmelo Giurdanella