La Circolare della segreteria generale del Consiglio di Stato

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

La Circolare a cura della segreteria generale del Consiglio di Stato

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

1.- A norma dell’art.9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, “nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge” (comma 2).

Il contributo unificato

– sostituisce “le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di segreteria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario” (comma 1) e diverrà operante dal 1 marzo 2002 (art.9, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n.448);

– il pagamento deve essere anticipato, “a pena di irricevibilità dell’atto”, dalla parte che deposita il ricorso, salvo il diritto alla ripetizione a carico della parte soccombente, (comma 3);

– l’importo del contributo, commisurato al valore della controversia, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla legge, deve risultare da “apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo”;

– in caso di modifica della domanda (ad esempio, mediante motivi aggiunti), la parte “è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo …Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda” (comma 5).

Le norme che precedono valgono per i ricorsi depositati in primo grado o in appello il 1° marzo 2002 o in data successiva.

Per i ricorsi depositati in data precedente, la parte può avvalersi della disciplina transitoria di cui all’art.9, comma 11, della legge n.488/1999, come modificato dall’art.9, comma 22, della legge n.488/2001. Se la parte non intende avvalersi di tale facoltà, il giudizio resta soggetto alla disciplina sull’imposta di bollo.

2.- Dalle norme citate si evince che, indipendentemente dal soggetto effettivamente inciso dal tributo, grava sul difensore di attestare se la controversia è soggetta al contributo unificato; nel caso affermativo, di indicare se è di valore determinabile o non determinabile; se di valore determinabile, di calcolare l’importo del contributo; di dimostrare l’avvenuto pagamento del contributo, se dovuto.

E’ da ritenere che l’irricevibilità debba essere accertata e dichiarata dal giudice, in analogia con quanto previsto nel caso di modifica della domanda (improcedibilità).

Tuttavia è compito degli uffici eseguire un controllo di carattere formale dei dati risultanti dalla dichiarazione “resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, anche al fine di richiamare l’attenzione del giudice su eventuali omissioni suscettibili di determinare l’irricevibilità del ricorso o l’improcedibilità della domanda, ai sensi dell’art.9 sopra citato.

In concreto l’ufficio

– accerterà, all’atto del deposito del ricorso:

a) se l’atto contiene la dichiarazione di cui al citato art.9, comma 5;

b) se è allegata la ricevuta del versamento, effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1 marzo 2001, n.126;

c) se l’importo pagato corrisponde all’importo dovuto, secondo i parametri stabiliti dalla tabella allegata alla legge n.488/1999;

– qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall’ufficio, tratterrà l’atto, inoltrandolo per l’assegnazione e l’ulteriore corso.

– annoterà sul fascicolo con la dovuta evidenza l’esito dei controlli eseguiti. A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo stesso o su un foglio allegato al fascicolo, lo schema che si allega a titolo esemplificativo (allegato 1).

Per quanto concerne le modalità di pagamento si richiama l’attenzione sulle norme dettate con il D.P.R. n.126/2001, come modificato dal D.P.R. n.466/2001, e sul provvedimento dell’Agenzia delle entrate 11 febbraio 2002 (in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002).

Saranno fornite istruzioni per l’inserimento dei dati relativi al contributo unificato nella procedura informatica.

3.- Il citato art.9, comma 7, stabilisce che “i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo” (comma 7). Si tratta di un esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente. La stessa regola vale per le amministrazioni oggi ammesse ad un regime di esenzione analogo.

Il recupero del contributo presuppone che la sentenza sia passata in giudicato. Pertanto, gli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali procederanno come sopra specificato soltanto quando sia decorso il termine per la proposizione dell’appello. Nel caso di appello, al recupero procederanno gli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, anche per la quota di contributo relativa al giudizio di primo grado, una volta decorso il termine per il ricorso per cassazione.

Nei casi predetti, ai fini della riscossione del contributo, le segreterie:

– appongono sul fascicolo del ricorso una annotazione dalla quale risulti che nel caso di soccombenza della parte non ammessa al gratuito patrocinio , occorre provvedere alla riscossione del contributo;

– dopo la conclusione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all’esito: a) se è soccombente la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, annotano sul fascicolo che il contributo non è dovuto; b) se è soccombente la parte non ammessa al gratuito patrocinio, annotano in un apposito registro e nel fascicolo d’ufficio gli importi da recuperare, invitano (prendendone nota nel registro) la parte non esente a pagare il contributo al concessionario della riscossione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta (raccomandata con avviso di ricevimento) e a depositare entro i dieci giorni successivi copia della ricevuta del pagamento.

– annotano nel registro l’avvenuto pagamento (data, importo).

Saranno fornite istruzioni per il caso di mancato pagamento del contributo nel termine assegnato.

Si ricorda che dal 1 luglio 2002 il gratuito patrocinio sarà sostituito dal patrocinio a carico dello Stato, disciplinato dalla legge n.217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001.

4.- Si precisa che gli uffici non possono rifiutare l’accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che non è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo, esenzioni, criteri per il calcolo del valore della controversia, ecc.).

A titolo di collaborazione gli uffici possono fornire agli interessati indicazioni sulle fonti normative del contributo:

art.9 della legge n.488/1999, come modificato dalla legge n.388/2000 e dalla legge n.342/2000; tabella 1 allegata alla legge n.488/2000; D.P.R, n.126/2000, come modificato dal D.P.R. n.466/2001; provvedimento Agenzia delle entrate 11 febbraio 2002 (in G.U. 16 febbraio 2002).

Si ritiene opportuno precisare che l’introduzione del contributo unificato non modifica la disciplina sull’imposta di bollo per le istanze e gli atti non strettamente inerenti al processo (ad esempio, certificato di giudizio pendente, certificato di passaggio in giudicato).

5.- La tabella allegata all’art.9 della legge n.488/1999 stabilisce che per il rilascio di copie autentiche è dovuto un diritto fisso di £.10.000 (euro 5,16) per ogni atto anche se composto di più fogli o più pagine.

Si ritiene utile riepilogare la disciplina in tema di diritti e di rimborso delle spese per il rilascio di copie.

Per il rilascio di copie autentiche è dovuto il diritto forfetizzato (diritto di copia più diritto di autenticazione) nella misura stabilita dalla tabella A allegata alla legge n.99/1989, come modificata dalla tabella I, allegata alla legge n.525/1996.

Per il rilascio di documenti senza certificazione di conformità è dovuto, anche dopo l’entrata in vigore del contributo unificato, il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge n.99/1989, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge n.525/1996.

Per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo, la misura del contributo è stabilita dalla tabella III, allegata alla legge n.525/1996, come modificata dall’art.145, comma 69, della legge n.388/2000. Per il rilascio di urgenza (entro due giorni dalla richiesta) di copie autentiche il diritto dovuto è triplicato (tabella allegata alla legge n.900/1976, n.14).

Le tabelle sopra citate sono riportate nell’allegato n.2.

Resta fermo che nel caso previsto dall’art.1, comma 3, della legge n.205/2000 il rimborso materiale delle spese di riproduzione va calcolato come stabilito dalla circolare prot. 2359/SG del 25.9.2000.

Il Segretario generale

Allegato 1

Schema per il controllo

Dichiarazione (si/no)_________

Se si:

importo contributo versato _____________________

valore controversia dichiarato __________________

corrispondenza fra contributo e valore ____________

Se contributo non versato

giudizio esente ________

ricorrente esente ________

altre cause ______________

(…)

[Il testo originale della circolare è pubblicato su:

https://www.giustizia-amministrativa.it/contributo.htm]

Redazione

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