Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 236 del 19 gennaio 2017, si è pronunciato sulla possibilità di installare cartelloni pubblicitari lungo le strade senza il rilascio del relativo permesso di costruire.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’autorizzazione all’installazione dei cartelloni pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale e sulla scorta dell’art. 23 del Codice della Strada, è già insita nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari, regolamento che deve fissare ovviamente criteri e vincoli da rispettare.
Questo regolamento svolge, pertanto, una funzione di tipo edilizio-urbanistica e per tale ragione si sostituisce al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato dal permesso di costruire.
Il Collegio, richiamando l’orientamento consolidato della medesima sezione (sentt. n. 316/2017 del 25-1-2017 e n. 230/2017 del 19-1-2017), ha ribadito che “con tali pronunzie è stato affermato che la ricostruzione del panorama legislativo vigente consente di ritenere che l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale (segnatamente in base all’art. 23 del Codice della Strada), nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari ( a loro volta previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993), abbia anche una valenza edilizia-urbanistica ed assolva, pertanto, alle esigenze di tutela sottesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato dal rilascio del titolo edilizio secondo la disciplina di cui al d.p.r. n. 380 del 2001”.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto non necessario di un ulteriore titolo abilitativo, come il permesso di costruire, quale strumento prodromico all’installazione dei cartelloni pubblicitari lungo le strade.


















